CONTENUTI MINIMI DEL POS

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Torniamo volentieri a parlare dei contenuti
minimi del POS, commentando una sentenza di cassazione del 23 gennaio
2017.
Questo argomento divide, fra chi ritiene
sufficiente far riferimento all’elenco contenuto nell’allegato XV del D.
Lgs. 81/08 e chi ritiene necessario “Valutare Tutti i Rischi”, facendo
riferimento alle lavorazioni che effettivamente si devono eseguire in
cantiere.
Noi siamo tra quelli che ritengono che un POS
debba descrivere in modo dettagliato le lavorazioni da eseguire, le
relative procedure esecutive con le misure di Sicurezza che si intendono
attuare.
Come evidenziato in diverse circostanze
nell’elenco dei contenuti minimi mancano i riferimenti alle procedure di
lavoro – un limite grave e figlio di una approssimazione superficiale di
chi ha scritto la norma o meglio di una esperienza sul ”campo” assai
limitata.
Punto 3.2 – allegato XV D. Lgs. 81/08 –
contenuti minimi dei POS
3.2.1. punto 7
“c) la descrizione dell’attività di
cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
g) l’individuazione delle misure
preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di
dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;”
La lettera g e h del punto 7, parla
di misure integrative al PSC, parla di misure complementari e di
dettaglio del PSC.
Cosa accade se il PSC è generico, oppure
anche se specifico ma non analizza tutti i Rischi legati alle
lavorazioni che l’impresa X deve realizzare in cantiere? – come Datore
di Lavoro posso evitare di Valutarli?.
Lo stesso limite si registra negli schemi di
POS semplificati – Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 – il
titolo di una tabella è “lavorazioni svolte in cantiere” – nella tabella
vi sono 3 sequenze lineari – lavorazioni (descrizione delle lavorazioni)
– Misure Preventive e protettive – modalità di svolgimento della
lavorazione.
Manca un passaggio la individuazione dei
Rischi – le modalità organizzative si riducono a tre esempi “svolgimento
diretto” – “svolgimento in subappalto” – “svolgimento in
collaborazione”.
Una delle questioni che non abbiamo mai
capito come si può valutare l’esposizione al rumore ecc. prima di aver
descritto le lavorazioni, relative procedure con i Rischi connessi.
Uno strano rovesciamento logico – qualcuno
preciserà che il documento è organizzato secondo un ordine arbitrario ma
efficacie – tutti i softwaer in commercio hanno lo stesso schema, sarà
un caso?, non sappiamo.
Veniamo dunque alla sentenza
“Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017,
n. 3336 - Caduta dall'alto di un capocantiere. Appalto: responsabilità
del datore di lavoro interferente e del CSE”
Intendiamo in premessa anticipare uno
stralcio, la parte della sentenza in cui la Corte analizza il problema –
contenuti del POS.
“Quanto al profilo di colpa relativo
all'omissione della specifica valutazione del rischio di caduta nel POS
della S. Pose, rivelatosi carente, i giudici del gravame del merito
argomentano logicamente nel senso che la sua sussistenza è conclamata
dalla mera lettura del documento medesimo, nonostante il tentativo
difensivo di considerarne la sufficienza alla stregua dell'articolo 7
del Dpr 222/2003 che, in ogni sua parte, fa riferimento proprio ai
contenuti minimi dei piani di sicurezza. Viene correttamente evidenziato
che certamente non sono i contenuti minimi a dovere orientare la
valutazione dei POS, ma i contenuti rapportabili alle esigenze di ogni
particolare cantiere. Ed in proposito viene rilevato come l'unico
riferimento nel POS della S. Pose alle lavorazioni da eseguirsi in quota
è contenuto sotto la voce " Protezione delle impalcature, delle
passerelle e del ripiani" dove si legge, genericamente, che "... I posti
di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti
i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti". Condivisibile è anche il rilievo circa l'essere ancora più
generica la "Sezione 4", dedicata alla descrizione dei lavori e delle
fasi critiche, dove le lavorazioni di cui alla fase lavorativa 3 e 4,
relative al posizionamento delle travi e alloro fissaggio, sono previste
solo con l'uso dei dispositivi di protezione individuali ("I lavoratori
utilizzeranno dispositivi di protezione individuali (DPI), guanti,
elmetto di protezione e scarpe antinfortunistiche"), pacificamente
insufficienti e solo residuali rispetto agli impalcati di protezione o
ai parapetti (come oggi disciplina l'art. 111 del Dlgs 81/2008 in
continuità normativa con il disposto del DPR 7 gennaio 1956, n.
164).
Coerente appare, dunque, l'affermazione che,
a fronte di un POS tanto gene-rico, competesse al P.P.D. intervenire con
riferimento ai profili che riguardavano i lavori in quota sul tetto e
segnatamente quelli da svolgersi in presenza di lucernari, la cui
apertura era prevista nell'esecuzione dei lavori.
10. In ultimo, va rilevata l'infondatezza
delle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio avanzate dal
P.P.D., con riferimento alla mancata concessione dell'avvenuto
risarcimento del danno.
La sentenza motiva sul punto in maniera
logica e congrua, evidenziando che il risarcimento doveva avvenire prima
della conclusione del procedimento di primo grado e vada documentato. Il
che non è avvenuto. E correttamente rilevando che la circostanza che le
parti civili non abbiano rassegnato le proprie conclusioni, rinunciando
alla operata costituzione, nulla dice circa l'effettiva entità di quanto
alle stesse corrisposto.
11. Al rigetto, in toto, del ricorso del
P.P.D. consegue, ex legge, la condanna dello stesso al pagamento delle
spese processuali.”
Segue un ampio stralcio della sentenza
Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017,
n. 3336 - Caduta dall'alto di un capocantiere. Appalto: responsabilità
del datore di lavoro interferente e del CSE
•Committente
•Contratti d'appalto, d'opera e di
somministrazione
•Coordinatore per l'Esecuzione
•Datore di Lavoro
•Lavoratore e Comportamento Abnorme
•Lavori in Quota
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore:
PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 22/12/2016
Fatto
1. La Corte di Appello di Milano,
pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti, L.A. e P.P.D.,
(tale risulta essere il nominativo esatto dell'imputato, come si evince
dal certificato anagrafico acquisito in data odierna dal Comune di
Varese e dovendosi pertanto rettificare in tal senso le sue generalità
sulle sentenze di merito), con sentenza del 9.2.2016, confermava la
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 23.2.2015, con
condanna al pagamento delle spese processuali.
Il G.M. del Tribunale di Busto Arsizio,
all'esito di giudizio ordinario, aveva assolto per non aver commesso il
fatto l'originario coimputato M.G., mentre aveva dichiarato L.A. e
P.P.D., responsabili del reato p. e p. dagli artt. 113, 589 co. 1 e 2
cod. pen., perché in cooperazione colposa tra loro, L.A. in qualità di
datore di lavoro dell'infortunato, direttore tecnico di cantiere in
materia di sicurezza del cantiere edile sito in via Omissis a Vergiate e
amministratore unico della ditta appaltatrice NUOVA C. Srl, P.P.D. in
qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (...) per colpa generica consistita in imprudenza, imperizia
e negligenza nonché per colpa specifica in relazione all'inosservanza
degli obblighi imposti dall'art. 68 DPR 164/56, dall'art. 4
e 2 D.L.vo 626/94 con succ. mod. dagli artt. 5 c. 1 lett. A)
e b) e 6 c. 2 lett. A) della L. 494/96 cagionavano la morte del
capocantiere R.M. operaio specializzato dipendente della NUOVA C.. In
particolare, accadeva che i soggetti sopraelencati, nonostante l'obbligo
di prevenire ed impedire l'evento derivante dai ruoli rispettivamente
ricoperti, permettevano al predetto di intervenire sul tetto in
costruzione dell'edificio nel corso dell'esecuzione di lavori di
completamento e potenziamento del Centro di canottaggio Corgeno, senza
prima provvedere: ad effettuare specifica valutazione del rischio di
caduta nel POS di cui, oltretutto, non veniva rilevata l'inidoneità a
seguito di apposita verifica; ad installare reti anticaduta né a
proteggere l'apertura a lucernario presente sullo stesso con protezioni
quali parapetti e tavole fermapiede ovvero coperture con tavole
solidamente fissate e dotate di resistenza non inferiore al piano di
calpestio come imposto dalle normative citate, a vigilare sulla corretta
realizzazione delle opere; a verificare l'avvenuta corretta
installazione delle opere provvisionali di sicurezza di cui al punto che
precede. Di talché l'uomo, intento sul tetto a svitare i travetti che ne
tenevano la capriata, precipitava al suolo nel solaio sottostante
attraverso l'apertura predetta da un'altezza di circa 5 metri
procurandosi le lesioni da cui conseguiva la sua morte. In Vergiate il
12.10.2006
Il giudice di prime cure assolveva, come
detto, il coimputato M.G., imputato in qualità di responsabile dei
lavori all'interno del cantiere per conto del Comune di Vergiate, mentre
condannava gli odierni ricorrenti, riconosciute loro le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena
di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali
con la sospensione condizionale della pena e non menzione per P.P.D. .
Il P.P.D. veniva inoltre condannato al
risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in
separata sede, con assegnazione di una provvisionale pari ad e 35.000
per ciascuna parte civile, nonché alla rifusione delle spese processuali
delle stesse, liquidate in complessive € 3.500,00.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto
ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensore di fiducia, con
distinti atti, L.A. e P.P.D. , deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• L.A. (con due separati atti, identici,
l'uno a firma dell'Avv. ... e l'altro anche dell'Avv. ...).
a. Violazione dell’art. 506, I co. lett. e)
cod. proc. pen. per mancanza della motivazione ed illegittimo ricorso
alla motivazione per relationem, non avendo la corte di appello, a suo
dire, argomentato in ordine al rigetto del primo motivo di appello
proposto (laddove si censurava la sentenza di primo grado per non avere
riconosciuto l'assenza di posizione di garanzia del L.A. rispetto
all'evento de quo). La sentenza impugnata avrebbe eluso l'obbligo di
motivazione sulle specifiche censure mosse in appello, limitandosi a
rinviare alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
Il ricorrente rileva di aver censurato con
il primo motivo di appello la sentenza di primo grado laddove aveva
ritenuto che il rischio di caduta non fosse un rischio specifico della
S. Pose, nonostante dall'istruttoria fosse emerso che era stata
quest'ultima impresa a creare il rischio con l'apertura del lucernario,
senza predisporre delle reti protettive, come previsto dalla legge e dal
regolamento contrattuale. Inoltre la S. Pose svolgeva l'attività
subappaltatagli in una zona e in un settore separato, in modo tale che i
rischi relativi all'attività altamente specialistica, svolta dalla
ditta, non potessero estendersi ai dipendenti dell'impresa appaltatrice
Nuova Civ. Ind.
Ancora, il ricorrente ricorda di avere
censurato la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto che il L.A.
non avesse perso la posizione di garanzia nei confronti del proprio
lavoratore, dando disposizioni allo stesso, mentre in realtà il L.A. non
aveva una posizione di garanzia rispetto all'evento realizzatosi in
quanto non aveva alcuna possibilità di ingerenza nell'attività di S.
Pose.
In pratica la sentenza veniva censurata
laddove non aveva riconosciuto che l'evento costituiva la
concretizzazione di un rischio del quale il L.A. non era il gestore,
richiamando la sentenza di questa Corte a Sez. Un. ThysenKrupp,
nella parte in cui delimitava le sfere di responsabilità.
Tali censure, nonostante la loro
specificità, non sarebbero state considerate dalla Corte distrettuale,
che richiamava in modo generico la motivazione di primo grado.
b. Nullità ai sensi dell’art. 606, I co.
lett. e) cod. proc. pen. per violazione dell'art 125 cod. proc. pen. e/o
comunque annullabilità ai sensi dell'art. 606, I co. lett. e) cod. proc.
pen. per totale mancanza della motivazione in relazione al secondo
motivo di appello proposto (laddove questa difesa censurava la mancata
concessione della sospensione condizionale della pena da parte del
giudice di prime cure):
Il ricorrente deduce l'assoluta inesistenza
della motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della
pena.
Il Tribunale aveva ritenuto che l'esistenza
di precedenti penali impedisse il riconoscimento del beneficio. In sede
di appello il L.A. rilevava l'esistenza di soli tre precedenti penali
per fatti risalenti nel tempo che avevano dato luogo all'applicazione di
sole pene pecuniarie. L'unica condanna precedente per la quale
l'imputato aveva usufruito del beneficio in questione era una condanna a
pena pecuniaria corrispondente a otto giorni di pena detentiva, che,
quindi, cumulata alla presente, era ben al di sotto del limite di due
anni e sei mesi previsto dall'art. 163 co. II cod. pen.
Anche il giudizio prognostico sull'eventuale
commissione futura di altri reati, doveva essere positivo, considerata
la condotta processuale e l'aver risarcito gli eredi personalmente prima
della sentenza di primo grado.
La corte di appello pur riportando nella
parte iniziale della sentenza la richiesta di sospensione condizionale
formulata dalla difesa, omette poi di motivare sul punto, limitandosi a
replicare sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla
contestata aggravante.
Chiede, pertanto, annullarsi o dichiararsi
nulla la sentenza impugnata, con gli incombenti del caso.
• P.P.D. (Avv. Omissis) a. Inosservanza di
norme processuali stabilite a pane di nullità e/o inutilizzabilità e/o
inammissibilità e/o decadenza ai sensi dell'art. 606, c. 1 lett.c).
Mancata indicazione del destinatario PEC del decreto di citazione avanti
la Corte di Appello di Milano. Necessità di indicare tale informazione
al fine di verificare la correttezza
della notificazione all'imputato. Necessità
di annullare e/o riformare l'impugnata sentenza.
Il ricorrente deduce di aver eccepito
all'udienza del 9.2.2016 innanzi la corte di appello, che nel decreto di
citazione in appello non era stata indicata la modalità di trasmissione
della stessa in funzione di notificazione. Non sarebbe stato certo,
infatti, come si sarebbe compiuta la vocatio in ius dell'imputato,
compromettendone il diritto di difesa. E anche la successiva PEC
ricevuta dal difensore sarebbe stata irregolare, in quanto non era
indicato né nel corpo né nel titolo che si trattava di una
notificazione.
La Corte distrettuale avrebbe erroneamente
applicato la legge ritenendo che i casi di nullità fossero quelli
indicati dall'art. 171 cod. proc. pen.
Ritiene il difensore che per la tutela del
diritto di difesa l'imputato deve comprendere le modalità con cui verrà
effettuata la sua chiamata in giudizio.
Il caso di specie rientrerebbe, pertanto nei
casi di nullità generali previste dall'art. 178 cod. proc. pen.
b. Inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, c. 1
lett.b). Ruolo del coordinatore in maniera di sicurezza ai sensi del
T.U. 81/2008. Legittime condotte poste in essere dal P.P.D.. Necessità
di annullare e/o riformare l'impugnata sentenza.
I giudici di merito avrebbero erroneamente
valutato i compiti spettanti al P.P.D. in quanto coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. Le presunte omissioni imputategli - si
sostiene- erano demandate alla società appaltatrice e al direttore dei
lavori, non al coordinatore per la sicurezza, ruolo ricoperto dal
P.P.D.. Egli non era il responsabile per la sicurezza come ritenuto dai
giudicanti.
Il ricorrente, dopo aver elencato gli
obblighi del coordinatore dei lavori, previsti dal D.Lgs. 494/96,
precisa che il P.P.D. doveva, durante la realizzazione dell'opere,
verificare l'idoneità del POS, in base alle norme e al PSC e verificare
la corretta applicazione del PSC (ma non del POS).
La sentenza impugnata imputa all'imputato la
mancata sospensione dei lavori, ma, precisa il ricorrente, la
sospensione può avvenire solo ed esclusivamente in caso di pericolo
grave e imminente e la mancanza di alcuni lavoratori non è certamente un
indice in re ipsa di pericolo, potendo ciascuno degli operai rimasti
continuare a svolgere il proprio compito.
Nel caso di specie era, poi, vietato ai
lavoratori svolgere mansioni di altri, richiedendo particolari
specializzazioni.
Nel POS era espressamente indicato che i
lavoratori dovevano ricevere le direttive sui lavori da svolgere
esclusivamente dal direttore tecnico di cantiere. Il P.P.D. - si
sostiene- non era nelle condizioni di sospendere i lavori, non essendoci
i presupposti di pericolo grave e imminente previsti dalla legge. Anche
la responsabilità in ordine all'immediata chiusura del buco, sarebbe
stata onere del capo cantiere e del direttore dei lavori. Questi ultimi
erano i soggetti preposti all'applicazione delle norme di sicurezza,
mentre il CSE ha un compito di alta vigilanza, per verificare
l'applicazione del PSE, dovendo, tutt'al più segnalare eventuali
mancanze ai soggetti preposti al controllo capillare.
Il ricorrente richiama l'art. 118, c.
7 D.Lgs. 163/2006 che indica il direttore tecnico di cantiere come unico
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il P.P.D. aveva l'obbligo di
verificare, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento. Tale attività, per la quale il
D.Lgs. 494/96 non prevede concrete modalità attuative, andava espletata
tramite il PSC, ossia prima dell'inizio dei lavori di ogni impresa, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il direttore tecnico
di cantiere organizzavano una riunione di coordinamento con l'impresa e
al termine di ogni sopralluogo veniva compilato un libro giornale. Detta
attività è stata diligentemente compiuta dal ricorrente.
Il ricorrente - si sostiene ancora in
ricorso- non aveva un obbligo di presenza sul cantiere per rilevare
immediate situazioni di emergenza, egli doveva controllare che le
imprese si coordinassero in modo coerente. Egli non poteva rapportarsi
direttamente con i lavoratori per intimargli l'adozione di opportune
procedure. E dall'istruttoria processuale sarebbe emerso la perfetta
esecuzione di quanto previsto dal ruolo dell'imputato.
La sentenza impugnata si sarebbe discostata
dall'orientamento di questa Corte di cui alla sentenza 46991/2015
di questa sez. 4, che appunto prevede solo una funzione di alta
vigilanza che non ricomprende una responsabilità per gli eventi
contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavoratori
medesimi e affidati al controllo del datore di lavoro e del suo
preposto, ritenendo il P.P.D. responsabile per compiti non demandatigli.
c. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art.
606, c.l, lett. E). Mancata indicazione della condotta alternativa
lecita che avrebbe, asseritamente, impedito l'evento. Illogicità di
quanto affermato in sentenza alle pagg. 4 e 13, circa la necessità di
sospendere i lavori del cantiere per assenza di parte del personale.
Necessità di annullare e/o riformare l'impugnata sentenza.
La sentenza impugnata avrebbe contestato la
mancata sospensione dei lavori nonostante i lavoratori fossero sotto
organico, senza spiegare però in che modo un decifit di organico in
cantiere comporti un aumento del pericolo tale da giustificare la
completa sospensione dei lavori. Non vi sarebbe stato alcun motivo per
cui i lavoratori dovessero svolgere mansioni altrui soprattutto quelle
che richiedono specifiche competenze. Si sostiene che il R.M. stava
svolgendo mansioni che non gli appartenevano e spettanti unicamente al
sub-appaltatore. I lavoratori dovevano attenersi alle disposizioni del
datore di lavoro, svolgendo per quanto possibile le proprie mansioni e
se impossibilitati chiedere disposizioni al direttore dei lavori. Sul
punto si lamenta che la motivazione sarebbe infondata, illogica e in
contrasto con quanto rilevato dal POS del cantiere. Il R.M. avrebbe
inspiegabilmente e autonomamente deciso di abbandonare le proprie
mansioni di gruista da terra per svolgerne altre per le quali non era
addestrato ed equipaggiato e nulla avrebbe potuto il P.P.D. che non
aveva un rapporto diretto con il lavoratore, di competenza del datore di
lavoro e del direttore tecnico del cantiere. Si evidenzia che il P.P.D.,
nei sopralluoghi, ha sempre visto il R.M. lavorare a terra, né avrebbe
potuto verificare che ogni buco aperto fosse immediatamente richiuso. La
messa in sicurezza delle aperture era prevista nel POS a cura della S.
Pose. La sicurezza contingente doveva essere garantita dall'impresa
esecutrice e non da un preposto della committente. Del resto - si
conclude- la sentenza impugnata non indicherebbe nemmeno la condotta
alternativa lecita richiesta al ricorrente.
d. Inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell’applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606. c.l. lett.
b) a pag. 9 dell'impugnata sentenza. Erronea applicazione del DPR
222/2003 nella parte in cui vengono indicati i contenuti minimi del POS
e del PSC. Erronea applicazione del DPR 222/2003 nella parte in cui non
si considera la natura di complementarietà fra il POS e PSC. Erronea
applicazione del DPR 222/2003 in relazione all’erronea indicazione
dell’art. 7 di tale norma. Mancanza, contraddittorietà e/o
manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza ai sensi
dell’art. 606, co. 1, lett. e cod. proc. pen.). Mancata tenuta in
considerazione dei POS e del PSC redatti. Indicazione, a pagina 12, di
una singola indicazione di sicurezza, senza menzionare le numerose altre
direttive circa i pericoli di caduta. Necessità di annullare e/o
riformare l’impugnata sentenza.
Il ricorrente definisce un madornale errore
logico-giuridico la ritenuta genericità delle indicazioni per la
sicurezza relativa alle lavorazioni da eseguirsi in quota, contenute nel
POS della S. Pose. Ritiene infatti che tale argomentazione sia del tutto
scollegata dalle risultanze documentali ed in particolare dal contenuto
dei piani di sicurezza. Si evidenzia che i documenti per la sicurezza
PSE e POS sono complementari: i POS redatti dalle imprese aggiudicatane
e materiali esecutrici dei lavori, devono integrare il PSC in relazione
al singolo caso. Il PSC deve prevedere norme generali di coordinamento
che andranno poi specificate nel piano operativo. Il coordinatore per la
progettazione indicherà nel PSC il tipo di procedure complementari e di
dettaglio al PSC, connesse alle autonome scelte dell'Impresa esecutrice,
da esplicitare nel POS. Il coordinatore si limita quindi a indicare le
linee guida alle quali dovranno attenersi le singole imprese esecutrici.
Nel caso di specie il PSC prevedeva il rischio di cadute dall'alto,
rischio che doveva essere preso in considerazione, come è stato fatto,
dalle società esecutrici nel proprio POS. Pertanto il PSC era completo
ed integrato dai POS delle singole imprese. Il P.P.D. doveva solo
verificare la conformità e la capacità di completare il PSC. Il piano di
sicurezza prevedeva che le opere dovevano essere compiutamente
unicamente dalla società subappaltatrice, la S. Pose. Nei lavori
occorreva far uso delle cinture di sicurezza. Era previsto inoltre un
obbligo di controllo quotidiano da parte del direttore tecnico di
cantiere e non certamente del CSE.
Le regole di sicurezza previste nel POS
dell'impresa aggiudicataria erano complete e complementari al PSE, così
come le regole contenute nel POS della S. Pose. Il personale della NUOVA
C. non avrebbe nemmeno dovuto operare in quota, essendo tale mansione di
competenza esclusiva della S. Pose.
I giudici di merito - ci si duole- hanno
citato solo una minima parte del POS, nonostante una perizia che
spiegava il contenuto effettivo dei piani di sicurezza. Il ricorrente
riporta il contenuto del piano spiegando che non appare condivisibile il
convincimento sull'omessa valutazione del rischio di lavorazione in
quota. La corte di appello inoltre non avrebbe compiuto alcuna
valutazione della perizia esplicativa dei piani.
e. Inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606. c.l. lett.
b) a pag. 9 dell'impugnata sentenza. Erronea applicazione della legge in
riferimento al nesso causale ed alla sua interruzione per la condotta
abnorme della persona offesa. Possibilità che tale condotta sia
astrattamente riconducibile alle mansioni del lavoratore. Necessità di
annullare e/o riformare l'impugnata sentenza.
Il ricorrente evidenzia quello che a suo
avviso è stato il comportamento abnorme del lavoratore, avendo lo stesso
tenuto un comportamento illogico, scollegato dalle mansioni affidategli
ed imprevedibile. Il R.M. svolgeva infatti le mansioni di gruista da
terra, mentre al momento dell'evento stava compiendo altre mansioni che
dovevano invece essere svolte da personale specializzato appartenente ad
un'altra ditta la S. Pose, subappaltatore per le opere in quota.
Il R.M. avrebbe tenuto un comportamento
autonomo violando le direttive del datore di lavoro e senza alcuna
autorizzazione. La NUOVA C.. di cui era dipendente la persona offesa,
aveva curato solo la realizzazione degli impianti idrotermosanitari ed
elettrici con il proprio personale ed aveva affidato al R.M. il compito
di assistere, rigorosamente da terra, il lavoro della S. Pose, dirigendo
la gru da terra a fine di trasportare il materiale. Il R.M. non avrebbe
dovuto salire in quota e avrebbe dovuto utilizzare i presidi di
sicurezza previsti. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto
che il solo fatto di lavorare in un cantiere consentiva di ritenere che
qualsiasi mansione fosse svolta dal lavoratore non sarebbe stata abnorme
e che, di conseguenza, il datore di lavoro sarebbe sempre responsabile
per la sua sicurezza in tali imprevedibili situazioni. Inoltre l'obbligo
di controllare che il lavoratore svolgesse solo le proprie mansioni
incombeva sul datore di lavoro e non sul CSE che non poteva certamente
prevedere l'anomala circostanza.
f. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art.
606, c., lett. e) alle pagg. 12 e 13 della stessa. Omessa motivazione in
ordine alla ritenuta non abnormità della condotta posta in essere dalla
persona offesa. Mansioni affidate specificamente al R.M.. Attività in
quota che doveva essere posta in essere esclusivamente dall'impresa
esecutrice, ovvero la S.r.l. S. Pose. Necessità di prendere in
considerazione il POS di quest'ultima società per i rischi relativi alle
cadute. Mancanza di preparazione di quest'ultimo a porre in essere opere
in quota. Gravissima e inspiegabile disubbidienza del lavoratore, che
non viene considerata in sentenza. Necessità di annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza
Ci si duole che la sentenza impugnata non
fornirebbe alcuna motivazione del proprio convincimento sulla
circostanza che il R.M. stesse svolgendo un'attività fisiologica o
almeno prevedibile. La corte di appello richiama il principio che la
condotta abnorme debba essere al di fuori della prevedibilità per
escludere il nesso causale, senza spender però nemmeno una parola sulla
specifica situazione fattuale oggetto del giudizio. I giudici di merito
illogicamente riterrebbero tuttavia che la vittima stesse svolgendo le
proprie mansioni, nonostante la società di cui era dipendente non
dovesse occuparsi della realizzazione del tetto.
Si evidenzia che il P.P.D. non poteva
incidere sulle mansioni da attribuire al lavoratore, che competevano al
datore di lavoro. Ciò in quanto, nella realtà i lavoratori, disubbidendo
alle direttive del P.P.D., decidevano di aiutarsi tra loro. Ma sarebbe
illogico sostenere che il datore di lavoro abbia autorizzato il proprio
dipendente a compiere mansioni per cui svolgimento veniva pagata
un'altra ditta. Inoltre la relazione del dr. G. agli atti spiegherebbe
come il comportamento del R.M. sia stato certamente imprevedibile perché
non vi era nemmeno la possibilità di acceder al tetto, essendo stati
rimossi ponteggi e scale; il giorno del sinistro era stato ordine di
lavorare su un altro lotto e la condotta dal lavoratore è stata un fatto
impulsivo, repentino e imprevedibile. La corte di appello avrebbe
completamente ignorato, sul punto, le risultanze documentali della
difesa.
g. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art.
606, c.l, lett. e). Mancata motivazione in ordine alla ritenuta
circostanza che il lucernaio fosse aperto da circa 3 giorni. Mancata
considerazione degli elementi sintomatici di quanto affermato dall'Ing.
P.P.D., ovvero l'apertura lo stesso giorno del lucernaio. Rilevanza del
libro giornale del cantiere al fine di accertare la circostanza. Mancata
indicazione delle direttive date dall'ing. P.P.D. di chiudere
immediatamente ogni lucernaio con il "velux". Necessità di annullare e/o
riformare l'impugnata sentenza.
Il ricorrente riporta la ricostruzione del
fatto della sentenza impugnata, contestando l'esistenza di prova
concreta sul momento di apertura del lucernaio, basato su presunzioni,
nonostante l'evidenza del contrario. Ribadisce che l'esistenza di
segatura sul tetto non poteva altra ragione dell'avvenuta apertura del
lucernaio nello stesso giorno dell'incidente. La segatura e i trucioli
non sarebbero stati presenti se l'apertura fosse stata precedente, a
causa anche di una leggera brezza notturna. I testi avrebbero confermato
la circostanza ed anche la mancata annotazione nel taccuino dell'arch.
S. dimostrerebbe che fino a quel giorno non era stato aperto alcun foro.
Sul punto non vi sarebbe una reale motivazione, nonostante fosse uno dei
temi dell'appello.
Il ricorrente ribadisce che la corte di
appello confonderebbe il ruolo del P.P.D. con quello del direttore dei
lavori, ritenendolo responsabile per la mancata chiusura del foro. Il
P.P.D., in qualità di CSE doveva solo accertare il rispetto dei piani di
sicurezza e non aveva il potere di ordinare ai lavoratori di chiudere il
lucernaio, ma solo di segnalare eventuali difformità alle società
esecutrici. E in ogni caso il ricorrente avrebbe dato precise istruzioni
di coprire ogni buco con il velux e nessun foro poteva essere aperto se
la relativa finestra non era già in cantiere.
Si lamenta in ricorso che la sentenza
impugnata, in riferimento agli elementi della presenza di segatura e
della mancata annotazione dell'apertura, si limiti a richiamare la
sentenza di primo grado senza argomentare sui motivi di appello. Il
convincimento della corte di appello sarebbe fondato unicamente sulla
deposizione dell'architetto, che nulla ricordava in proposito, pur
dicendo che avesse l'abitudine di annotare ogni elemento per registrare
l'avanzamento dei lavori. La corte di appello inoltre avrebbe
completamente ignorato il motivo di appello fondato sulla mancanza del
libro giornale, che sarebbe stato fondamentale essendo annotate nello
stesso tutte le opere poste in essere quotidianamente.
h. Inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell'applicazione della Legge penale ai sensi dell'art. 606, c.l, lett.
B). Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della
motivazione dell'innpugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, c.l, lett.
e). Assenza di alcuna motivazione circa l'elemento soggettivo del reato
in relazione alla ritenuta colpa del P.P.D.. Necessità di annullare e/o
riformare l'impugnata sentenza.
Il ricorrente deduce l'assoluta mancanza di
un'analisi dell'elemento soggettivo della colpa. La sentenza si
limiterebbe ad affermare che il comportamento del lavoratore non è stato
abnorme, ma cosa diversa sarebbe la prevedibilità dell'evento.
Sicuramente imprevedibile sarebbe la circostanza che il R.M.
abbandonasse il proprio posto di lavoro a terra per svolgere una
mansione diversa e senza le precauzioni previste dell'uso di cintura di
sicurezza e imbragatura, che venivano usate regolarmente dai lavoratori
addetti.
Il rischio di caduta era stato previsto
all'interno dei piani, ma non la circostanza che un gruista salisse in
quota ad eseguire un lavoro per cui era impreparato. L'errore
consisterebbe nel ritenere il P.P.D. responsabile per ogni atto posto in
essere dai lavoratori, anche in difformità alle direttive, mentre lo
stesso P.P.D. aveva solo un ruolo di alto coordinamento con sopralluoghi
non quotidiani.
i. Inosservanza o erronea applicazione della
Legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell'applicazione della Legge penale ai sensi dell'art. 606, c.l, lett.
B). Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza all'interno
del cantiere. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della
motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, c.l, lett.
Illogicità della sentenza nella parte in cui, a pagina 11, indica che il
teste V. avesse interesse a "tutelare i suoi compagni di lavoro", ma
allo stesso tempo sia stato ritenuto affidabile. Mancanza di motivazione
circa la ritenuta affidabilità del teste V.. Necessità di annullare e/o
riformare l'impugnata sentenza.
I giudici di merito avrebbero
particolarmente valorizzato la testimonianza del V. ritenendolo
pienamente affidabile. Il V. rivestiva, però la funzione, all'interno
del cantiere di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tale ruolo, che viene ampiamente spiegato nel ricorso, lo avrebbe reso
interessato al giudizio ed implicherebbe una specifica responsabilità in
relazione al sinistro. La corte di appello invece ne avrebbe sminuito la
posizione omettendo qualsiasi motivazione sulla ritenuta affidabilità
nonostante i rilievi mossi con l'atto di appello dalla difesa.
I. Inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto
nell'applicazione della Legge penale ai sensi dell'art. 606, c.l, lett.
B). Mancanza, contraddittorietà c/o manifesta illogicità della
motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, c.l, lett.
Mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulla
contestata aggravante. Mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.
62, n.6c.p. per essere stata la parte civile completamente e
positivamente risarcita. Sulla necessità di annullare e/o riformare
l'impugnata sentenza.
Errata sarebbe stata anche la mancata
concessione dell'attenuante di aver risarcito i danni alla parte offesa.
Del resto la mancata costituzione della parte civile in appello sarebbe
sintomatica di tale avvenuto risarcimento, ma nonostante ciò, la corte
di appello mette in dubbio l'avvenuto ristoro. In ogni caso viene
prodotto l'atto di transazione e la quietanza di pagamento.
Il ricorrente deduce inoltre l'erronea
considerazione di tardività del pagamento, in quanto il P.P.D.,
assicurato, richiedeva alla propria assicurazione di liquidare la parte
offesa prima del giudizio di primo grado e i ritardi nella liquidazione
sono dipese unicamente dalle lungaggini della UNIPOLSAI. Nessuna
considerazione sarebbe stata svolta dal giudice di merito sulla non
imputabilità del ritardo al ricorrente.
In relazione, poi, al giudizio di
bilanciamento ex art. 69 cod. pen., la sentenza fa riferimento alla
macroscopica violazione della norma cautelare senza spiegare in cosa
consisterebbe la presunta macroscopicità.
Chiede, pertanto, l'annullamento, e/o la
cassazione e/o la riforma della sentenza impugnata con ogni e
conseguente provvedimento di legge, anche attraverso il rinvio al
giudice di merito.
Diritto
1. Fondato, ad avviso del Collegio, è il
solo motivo proposto dal ricorrente L.A. circa la mancata risposta della
Corte territoriale alle sue doglianze in merito alla sospensione
condizionale della pena. Solo limitatamente a tale punto - dovendosene
ritenere passata in giudicato anche rispetto a tale imputato la
pronuncia impugnata in punto di responsabilità- la sentenza impugnata va
annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Tutti gli altri motivi, sia quelli proposti dal medesimo L.A., che
quelli proposti da P.P.D. sono infondati e pertanto il proposto
ricorso va rigettato.
2. Passando all'esame dei singoli motivi, va
detto che è infondato il primo motivo di ricorso del L.A., secondo cui
la Corte di Appello avrebbe recepito integralmente e acriticamente la
motivazione dei giudici di prime cure.
Va ricordato in proposito che, per
giurisprudenza pacifica di questa Corte di legittimità, in caso di
doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta
pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per
relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure
formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed
argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di
secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla
fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è
chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi
di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con
argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non
specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, le
motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico
ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici
dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli
usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della
decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di
merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza
di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013,
Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012,
Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994,
Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice
del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece
sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi,
in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando
di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso
debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del
19/10/2012, Muià ed altri, rv.254107).
La motivazione della sentenza di appello è
del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia
confutato gli argomenti che costituiscono l’"ossatura" dello schema
difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive
della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi
dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia
evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione
alle questioni prospettate dalla parte (cosi si era espressa sul punto
sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. il 2003, Deivai, rv. 223061).
E' stato anche sottolineato di recente da
questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art.
606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze
argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il
ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non
siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività,
non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non
costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che
riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del
complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato
che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi
medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica
dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242
dell'8/2/2013, Reggio, rv. 254988).
3. Peraltro, nel caso in esame la Corte di
Appello di Milano non si è limitata a richiamare la sentenza di primo
grado, ma ha risposto argomentatamente, alle pagg. 12 e 13, sia in punto
di asserito comportamento abnorme del lavoratore che di nesso di
causalità. Il R.M. agiva alle dirette dipendenze del L.A. ed era
preposto a fornire assistenza agli operai della S. Pose.
I giudici di merito hanno inoltre escluso,
con motivazione logica e convincente, l'imprevedibilità e l'abnormità
della condotta del R.M.. Le sentenze di merito hanno correttamente
ritenuto che il rischio di caduta non possa essere considerato
nell'ambito degli specifici rischi di lavorazione posti in essere dalla
S. Pose, ma che sia un rischio facilmente riconoscibile e rientrante
nella sfera di controllo del datore di lavoro L.A..
Con particolare riferimento alla posizione
di quest'ultimo, la cui responsabilità la Difesa voleva essere esclusa
in ragione della assorbente responsabilità della S. Pose, i giudici del
gravame del merito richiamano e condividono quanto si legge nella
sentenza del tribunale, nella parte in cui è stato ritenuto persistente
il ruolo di garanzia del L.A. per l'interferenza con le attività che si
svolgevano in cantiere. E ciò indipendentemente dalla precipua natura
dell'appalto conferito alla S. Pose, alla cui attività i lavoratori
della Nuova C. erano demandati a collaborare per la posa del tetto.
Già il giudice di prime cure aveva
correttamente e logicamente evidenziato, a pag. 9 della propria
pronuncia, perché il L.A. non avesse perso la propria posizione di
garanzia rispetto al proprio lavoratore a seguito del subappalto
dell'opera di copertura degli edifici, avendo continuato ad avvalersi di
propri dipendenti in affiancamento agli operai dell'impresa
subappaltatrice, con mansioni di assistenza, ed essendo peraltro
quotidianamente presente in cantiere e dando disposizioni proprio al
R.M., in ciò esercitando appieno i poteri tipici del datore di lavoro.
Il condivisibile rilievo mossogli è stato di
non avere cooperato, come avrebbe dovuto, con la S. Pose, affinché fosse
posta in sicurezza l'apertura, considerato che, da un lato, il proprio
lavoratore saliva sul tetto anche per il disbrigo delle mansioni
affidategli e dall'altro sull'evidenza che il rischio di caduta dal
lucernario non attiene alla rosa dei rischi specifici connessi alle
speciali tecniche di lavorazione e all'uso di determinate macchine
dell'Impresa.
4. Logico e coerente appare il percorso
motivazionale seguito dai giudici di merito per confutare la tesi della
interruzione del nesso di causalità tra l'accertata carenza del sistema
di sicurezza e la morte del lavoratore, dovendo la stessa attribuirsi al
comportamento abnorme dei lavoratori ed essendo l'evento stesso
imprevedibile e inevitabile.
Va ricordato come, secondo il dictum di
questa Corte di legittimità, il datore di lavoro, destinatario delle
norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il
comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il
comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da
quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle
mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità
per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie
ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano
dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del
lavoratore nell'esecuzione del lavoro.
Peraltro il Collegio ritiene di condividere
il principio affermato da questa sez. 4 con la sentenza n. 7364
del 14.1.2014, Scarselli, rv. 259321 secondo cui non esclude la
responsabilità del datore di lavoro nemmeno l'eventuale comportamento
negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione
all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza
di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare
proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente.
(Fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un
lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla
quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di
lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" -
nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei
tiranti di sicurezza).
Il datore di lavoro, in quanto titolare di
una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori
- si è peraltro affermato in altre condivisibili pronunce- ha il dovere
di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla
sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo
dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la
sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in
virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri
dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza
rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive
organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o
inopinabile, (sez. 4, n. 37986 del 27.6.2012, Battafarano, rv.
254365; conf. sez. 4, n. 3787 del 17.10.2014 dep. il 27.1.2015,
Bonelli, rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non
abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori
di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare
un trabattello pur esistente in cantiere).
Costituisce peraltro ius receptum di questa
Corte di legittimità il principio - che va qui riaffermato- secondo cui,
in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore
presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il
committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con
esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica
competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate
lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di
determinate macchine (cosi Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013 dep. il
2014, Schiano Di Cola ed altro, Rv. 259086 che, in applicazione del
principio, ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il
committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il percepibile
rischio di caduta di due operai che operavano su un cornicione, la cui
instabilità risultava peraltro ben nota all'Imputato; conf. Sez. 3, n.
12228 del 25/02/2015, Cicuto, Rv. 262757 sempre riguardante il caso di
una caduta da un lucernaio).
5. Orbene, con motivazione logica e congrua
- e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- la Corte
territoriale dà atto di come nel caso che ci occupa non si sia stati di
fronte ad un comportamento abnorme del lavoratore, in particolare non
potendo considerarsi abnorme il fatto che il lavoratore avesse esteso il
proprio contributo non solo al tiraggio delle travi, ma anche al loro
posizionamento o alla rimozione dei travetti che tenevano la capriata.
Attività che correttamente è stata ritenuta rientrante nell'ambito dei
segmento lavorativo attribuito all'infortunato e che può dirsi priva di
carattere di stranezza e assoluta imprevedibilità.
Non va trascurato - e la considerazione vale
per il motivo circa l'asserito comportamento abnorme del lavoratore di
cui anche al ricorso P.P.D.- che il processo ha evidenziato una realtà
lavorativa in cui gli addetti delle diverse ditte si davano
continuamente una mano, sotto gli occhi degli odierni ricorrenti, che
non l'hanno mai impedito, svolgendo mansioni altrui per fare fronte alla
carenza di personale del cantiere.
La Corte territoriale ha dato poi
argomentatamente conto in motivazione di avere ritenuto superfluo
l'esame del profilo di colpa avanzato dal giudice di primo grado con
riferimento alla rimozione del trabattello sotto il lucernario. Ciò sul
condivisibile rilievo che tale profilo di colpa non era stato contestato
nel capo di imputazione e quindi ritenendo che il tribunale vi abbia
fatto riferimento ad abundantiam, non potendo certo introdursi un
profilo di colpa non contestato e sul quale l'imputato L.A. si è difeso
solo in via incidentale. Altrettanto in via incidentale i giudici del
gravame del merito hanno ritenuto, poi, corretto l'assunto difensivo
secondo cui in questo caso il trabattello non poteva rappresentare un
presidio di sicurezza, ma uno strumento di lavoro, non fosse altro che
per la banale considerazione che esso avrebbe potuto evitare la caduta
da 5 metri, ma non avrebbe evitato la caduta all'Interno del lucernario,
che avrebbe dovuto essere autonomamente protetto. Non a caso il
lavoratore non usava il trabattello per la sua lavorazione di rimozione
dei travetti, ma si trovava sopra il tetto.
Nel provvedimento impugnato viene
logicamente confutata anche l'obiezione secondo cui S. Pose Srl si
sarebbe assunta in via esclusiva la posizione di garanzia circa la
normativa antinfortunistica. Viene posto l'accento, infatti, sulla
circostanza che l'impegno contrattuale dalla stessa sottoscritto a pag.
3 del contratto con C. GROUP Srl potrebbe sgravare semmai di
responsabilità la contraente C. GROUP Srl in relazione ai dipendenti di
S. Pose Srl, ma non certo il L.A. che, diversamente da C. GROUP Srl, ha
continuato ad ingerirsi nell'opera in relazione al proprio dipendente.
I giudici del gravame del merito evidenziano
poi come, e con rilievo assorbente, non possa non rilevarsi un profilo
di colpa generica in capo al datore di lavoro L.A., il quale ha fornito
il trabattello in concreto utilizzato per la protezione del lucernario
al momento della sua apertura, lasciandola poi priva di protezione una
volta spostato il trabattello, circostanza che evidentemente non può
essere ascritta ad una iniziativa personale del R.M., in un contesto in
cui il L.A. era presente quotidianamente in cantiere ed era pertanto
necessariamente a conoscenza dell'andamento dei lavori. A ciò va
aggiunto -secondo il logico argomentare del provvedimento impugnato- che
l'insufficienza del numero dei trabattelli è comunque da imputare alla
NUOVA C. Srl.
Corretta appare, perciò, la conclusione che
la condotta anticautelare ascrivibile al L.A. si sia posta come
concasuale rispetto all'evento, in quanto, se lo stesso si fosse
utilmente coordinato con la S. Pose Srl in merito alla chiusura del
lucernario (e dei resto la velux era nel suo possesso da dieci giorni) o
avesse, in caso di decisione di quest'ultima di non posare
immediatamente la velux, ordinato al R.M. di lasciare il trabattello
sotto il lucernario, quest'ultimo non sarebbe caduto.
6. Infondato è il motivo di ricorso proposto
dal L.A. che attiene al mancato giudizio di prevalenza sull'aggravante
delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. La Corte
territoriale, infatti, condivide la scelta del primo giudice di
ritenerne l'equivalenza e ne fa propria l'argomentazione secondo cui
"osta alla declaratoria di prevalenza la macroscopica evidenza della
violazione della norma antinfortunistica".
Sul punto va ricordato, peraltro, che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che
per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a
ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata
in concreto (Sez. Un. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Fondato, invece, come si diceva all'inizio,
è il motivo di doglianza proposto dal L.A. con il quale il suo difensore
si duole della totale mancanza di motivazione da parte della Corte
territoriale sul secondo motivo di appello proposto circa la
rivalutazione della sentenza di primo grado in punto di sospensione
condizionale della pena. Unicamente a quel motivo di gravame, pertanto,
sarà chiamato a fornire una risposta il giudice del rinvio.
7. Ancorché, come visto in premessa,
numerosi ed ampiamente articolati, infondati sono tutti i motivi di
impugnazione proposti nell'interesse di P.P.D..
Quanto al primo, di natura processuale,
appare evidente la manifesta infondatezza.
Il ricorrente si duole che la circostanza
che la notifica gli sarebbe stata effettuata a mezzo PEC non sia stata
specificata dal giudice nel decreto di citazione innanzi alla Corte di
Appello di Milano. Ma non era affatto tenuto a farlo. E la Corte di
Appello ha già risposto ampiamente e congruamente, oltreché
correttamente in punto di diritto, alla medesima obiezione propostale,
ricordando, in primis, come i casi di nullità della notifica sono quelli
di cui all'art. 171 cod. proc. pen. e non altri non codificati.
Quanto alla notifica a mezzo PEC, la stessa
è stata introdotta nel nostro si-stema, al pari di quelle contemplate da
altre norme, dall'art. 4 del DL 193/2009 conv. nella I. 22/2/2010 n. 24.
Del resto, già l'art. 48 del D.Lgs 82/2005 e
succ. mod. (il c.d. Codice dell'Am-ministrazione Digitale), come
sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevedeva 7
che; "1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante ia
posta elettronica certificata ai sensi del decreto dei Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico
per via telematica, effettuata ai sensi dei comma 1, equivale, salvo che
la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo
della posta. 3. La data e l'ora di
trasmissione e di ricezione di un documento in-formatico trasmesso ai
sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni
di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi ai decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai comma 1 ".
L'art. 16 co. 4 del DI 179/2012 ha inoltre
previsto l'utilizzo esclusivo della PEC per l'invio di notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148 co.2bis, 149,
150 e 151 co. 2 cod. proc. pen. per i procedimenti dinanzi ai tribunale
ed alle corti di appello. I destinatari della notifica mediante PEC
sono, dunque, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale diversi
dall'imputato.
Questa Corte di legittimità, ha già avuto
modo di precisare - e va qui ribadito- che, in presenza delle altre
condizioni di legge deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta
elettronica certificata (c.d. PEC), trattandosi di uno strumento da cui
può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del
destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato
mediante consegna al difensore. La dizione persona dell'imputato di cui
all'art. 16 D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, va infatti interpretata nel
senso di persona fisica dell'imputato" (sez. 4, n. 16222 del 31/3/2016,
Severi, Rv. 266529).
La relata di notificazione -come prevede la
norma sopra richiamata- è redatta in forma automatica dal sistema
informatico in dotazione alla cancelleria.
Quello a mezzo PEC, è bene chiarirlo ancora
una volta, è l'ordinario sistema legale di notificazione degli atti
giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato
che non sia domiciliato presso il suo difensore. Non c'è bisogno di
alcun decreto che lo autorizzi, né tantomeno -come chiede il ricorrente
nei suoi motivi- che l'A.G. lo precisi nell'atto.
La forma di notifica di cui stiamo parlando,
in altri termini, nulla ha a che vedere con le "forme particolari di
notificazione disposte dai giudice (...) quando lo consigliano
circostanze particolari", disciplinate dall'art. 150 cod. proc. pen. In
quel caso -che tuttavia non è quello che ci occupa- il giudice è
chiamato ad emettere un decreto motivato in calce all'atto in cui indica
le modalità necessarie per portare lo stesso a conoscenza del
destinatario.
Come viene correttamente ricordato nel
provvedimento impugnato, tale con-clusione risulta specificato anche in
una circolare del Ministero della Giustizia ema-nata in data 11 dicembre
2014 laddove si legge che "detta opzione interpretativa è coerente con
l'evoluzione normativa, posto che i contenuti salienti del provvedimento
rimesso all'autorità giudiziaria dalle norme codicistiche (v. in
particolare il decreto motivato prescritto dall'art. 150, comma secondo,
cod. proc. pen.) attengono all'individuazione dei mezzo tecnico
prescelto alle modalità ritenute necessarie per portare l'atto a
conoscenza del destinatario, valutazioni che sono oggi
compiute in via generale dal legislatore e
dai Decreti Ministeriali di natura non regolamentare, chiamati a
verificare la funzionalità dei servizi di comunicazione. La previsione
legislativa si atteggia come presunzione assoluta di inidoneità del
mezzo telematico, che assorbe i contenuti dei provvedimento finora
demandato all'autorità giudiziaria e si identifica (secondo l'indirizzo
ermeneutico prevalente) con le stesse " circostanze particolari ',
eretta dalla norma codicistica a presupposto delle forme comunicative in
nominate previste dall'art. 150, cod proc. pen)".
Detto dell'assoluta infondatezza della
doglianza proposta in quanto non vi deve essere alcun preventivo avviso
che la notifica verrà effettuata a mezzo PEC, non può sottacersi che,
come peraltro correttamente evidenziato nel provvedi-mento impugnato,
alla stregua delle norme generali in tema di nullità, il rigetto della
doglianza in questione trova già fondamento nell'articolo 177 cod. proc.
pen. e nell'articolo 182 cod. proc. pen. trattandosi - in ipotesi -
della violazione di una disposizione (150 co. 2 cod. proc. pen.) alla
cui osservanza la parte non ha interesse perché, in ogni caso, l'atto è
giunto a conoscenza del destinatario (vedasi l'art. 171 lett. h cod.
proc. pen.).
In punto di notifica del decreto che dispone
il giudizio, peraltro, la giurispru-denza di questa Corte è sempre
maggiormente orientata a non guardare al dato meramente formalistico, ma
a quello della idoneità a determinare la conoscenza effettiva dell'atto
e a prevede la necessità che l'interessato "rappresenti" con elementi
idonei la mancata conoscenza dell'atto (cfr. in particolare Sez. Un. n.
119 del 27/10/2004 dep. il 2005, Palumbo, Rv. 229540; conf. Sez. 2 n.
19290 del 15/1/2015, Hosu, Rv. 263829). In particolare, le SSUU Palumbo
ebbero a precisare che l'imputato che intenda eccepire la nullità
assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli
atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa
norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto
cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano
l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.
8. Infondati sono anche i motivi di ricorso
ricordati in premessa che, sotto diverse angolazioni, attengono tutti al
ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ed all'asserita inesistenza di una posizione di garanzia del
P.P.D. rispetto all'incidente mortale occorso al R.M..
La responsabilità del coordinatore dei
lavori, che svolge una funziona di alta vigilanza, come ricorda lo
stesso ricorrente non può risolversi in un attività astratta puramente
teorica. I giudici di merito correttamente hanno ritenuto sussistere in
capo allo stesso la responsabilità per la mancata sospensione dei
lavori, in un momento in cui nemmeno viene posto in discussione
l'esistenza di un rischio interferenziale, con il dato pacifico che
c'erano maestranze di due imprese contemporaneamente al lavoro.
La sentenza impugnata, a differenza di
quanto si sostiene in ricorso, non si pone affatto in contrasto con la
giurisprudenza di questa Corte, in ultimo approdata ai principi
affermati nella sentenza di questa sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016,
Battisti, Rv. 267735, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono
affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma
funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle
lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto
anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole
atti-vità lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative
(datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto
dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di
adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e
di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti da parte delle imprese interessate.
Come già ricordato, infatti, il rischio di
caduta è un rischio facilmente riconoscibile e l'esistenza del foro da
almeno tre giorni, privo di qualsiasi protezione, la mancata
applicazione del Velux, che, arrivato da circa dieci giorni, era stato
riposto, per ordine del L.A., avrebbe dovuto indurre il P.P.D., nel
corso della propria visita in cantiere avvenuta il giorno precedente, a
prendere atto della si-tuazione di rischio aggravata dalla mancanza di
personale ed a sospendere i lavori.
9. Parimenti può considerarsi del tutto
logica ed esauriente, oltreché corretta in punto di diritto - e pertanto
infondate le censure di legittimità che la attingono- la motivazione del
provvedimento impugnato sia sulla non abnormità del comportamento del
lavoratore - di cui si è già detto ampiamente nel trattare la posizione
del L.A.- che sull'attendibilità del teste V., su cui la sentenza
impugnata va infatti ad integrare la già esaustiva motivazione del
provvedimento di primo grado.
Quanto al profilo di colpa relativo
all'omissione della specifica valutazione del rischio di caduta nel POS
della S. Pose, rivelatosi carente, i giudici del gravame del merito
argomentano logicamente nel senso che la sua sussistenza è conclamata
dalla mera lettura del documento medesimo, nonostante il tentativo
difensivo di considerarne la sufficienza alla stregua dell'articolo 7
del Dpr 222/2003 che, in ogni sua parte, fa riferimento proprio ai
contenuti minimi dei piani di sicurezza. Viene correttamente evidenziato
che certamente non sono i contenuti minimi a dovere orientare la
valutazione dei POS, ma i contenuti rapportabili alle esigenze di ogni
particolare cantiere. Ed in proposito viene rilevato come l'unico
riferimento nel POS della S. Pose alle lavorazioni da eseguirsi in quota
è contenuto sotto la voce " Protezione delle impalcature, delle
passerelle e del ripiani" dove si legge, genericamente, che "... I posti
di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti
i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti". Condivisibile è anche il rilievo circa l'essere ancora più
generica la "Sezione 4", dedicata alla descrizione dei lavori e delle
fasi critiche, dove le lavorazioni di cui alla fase lavorativa 3 e 4,
relative al posizionamento delle travi e alloro fissaggio, sono previste
solo con l'uso dei dispositivi di protezione individuali ("I lavoratori
utilizzeranno dispositivi di protezione individuali (DPI), guanti,
elmetto di protezione e scarpe antinfortunistiche"), pacificamente
insufficienti e solo residuali rispetto agli impalcati di protezione o
ai parapetti (come oggi disciplina l'art. 111 del Dlgs 81/2008 in
continuità normativa con il disposto del DPR 7 gennaio 1956, n.
164).
Coerente appare, dunque, l'affermazione che,
a fronte di un POS tanto gene-rico, competesse al P.P.D. intervenire con
riferimento ai profili che riguardavano i lavori in quota sul tetto e
segnatamente quelli da svolgersi in presenza di lucernari, la cui
apertura era prevista nell'esecuzione dei lavori.
10. In ultimo, va rilevata l'infondatezza
delle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio avanzate dal
P.P.D., con riferimento alla mancata concessione dell'avvenuto
risarcimento del danno.
La sentenza motiva sul punto in maniera
logica e congrua, evidenziando che il risarcimento doveva avvenire prima
della conclusione del procedimento di primo grado e vada documentato. Il
che non è avvenuto. E correttamente rilevando che la circostanza che le
parti civili non abbiano rassegnato le proprie conclusioni, rinunciando
alla operata costituzione, nulla dice circa l'effettiva entità di quanto
alle stesse corrisposto.
11. Al rigetto, in toto, del ricorso del
P.P.D. consegue, ex lege, la condanna dello stesso al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con
riferimento alla posizione del ricorrente L.A. limitatamente alla
questione della richiesta sospensione condizionale della pena con rinvio
sul punto alla Corte d'appello di Milano, rigettando nel resto.
Rigetta il ricorso di P.P.D. che condanna al
pagamento delle spese processuali.
Dispone la correzione del cognome di detto
ricorrente sulle sentenze di merito da "P." in "P.P.D.", mandando la
cancelleria per le comunicazioni sul punto.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2016
Indice Argomenti
- In quali circostanze il CSE deve verificare le procedure di lavoro, delle singole imprese esecutrici?
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
- Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”
- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
