IN QUALI CIRCOSTANZE IL CSE DEVE VERIFICARE LE PROCEDURE DI LAVORO, DELLE SINGOLE IMPRESE ESECUTRICI?

Intervento del
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
In diverse circostanze e in diversi
ambienti, ci è stata posta la seguente questione: “il CSE non deve
entrare nel merito delle procedure che adotta la singola impresa nella
realizzazione delle opere – trattandosi di Rischi propri dell’attività
dell’impresa” – il CSE si deve limitare a coordinare le interferenze e
ad indicare misure generali di sicurezza”.
Per rendere più comprensibile la nostra tesi,
dobbiamo inquadrare l’argomento, partendo dai compiti del CSP, nella
redazione del PSC.
Il CSP nel redigere il PSC deve analizzare le
problematiche derivanti dai Rischi indicati nell’allegato XI, se
rileggiamo rapidamente l’elenco contenuto nell’allegato, già potremmo
dare una prima risposta inequivocabile al quesito.
“ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI
RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi
di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di
caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente
aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al
rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.108
2. Lavori che espongono i lavoratori a
sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza
legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che
esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche
aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di
annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e
gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di
elementi prefabbricati pesanti.”
Nell’allegato XV si legge:
a) al rischio di investimento da veicoli
circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante
dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto
durante le attività di scavo;
c) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrità dell’aria nei
lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni
o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di
temperatura.
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
a) le scelte progettuali ed organizzative, le
procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o
ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte
tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a
realizzare quanto previsto alla lettera a).
“Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;”
“Nemmeno può parlarsi di esenzione da
responsabilità del datore di lavoro committente, ai sensi del
D.Lgs. n. 626 del 1994 che, all'art. 7, comma 3,
ultima parte, che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente
per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi", perché questa esclusione va riferita non
alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per
evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una
specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi
opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare
nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o
nell'uso di determinate macchine ( Cass. sez. 4, 17.05.2005, n. 31296,
rv. 231658, Mogliani).”
Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale - sentenza 1 settembre 2014, n. 36510
“4.1. Il primo e secondo motivo sono
infondati.
4.2. In tema di infortuni sul lavoro, il
coordinatore per la progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.
494 del 1996, articolo 4 ha essenzialmente il compito di redigere il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l’individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure,
apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori;
diversamente, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi
dell’articolo 5 cit. Decreto Legislativo, ha i compiti: (a) di
verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo,
l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di
verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano
complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna
impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in
caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di
figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli
altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad
esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una
figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima
garanzia dell’incolumità dei lavoratori(Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008,
Bongiascia, Rv. 240393); ancora, con riferimento alle attività
lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori e’ titolare di una posizione di garanzia che si affianca a
quella degli altri soggetti destinatari della normativa
antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di “alta vigilanza”,
consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle
imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di
lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica
dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e
nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e
coordinamento; c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando,
altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n.
44977 del 12/06/2013, Lorenzi e altri, Rv. 257167); infine, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti
organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla
realizzazione dell’opera, ma deve anche vigilare sulla corretta
osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Sez. 4, n. 32142
del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177).”
Al fine di avere una visione più ampia e
completa della definizione di CSE è utile tenere conto anche
dell’Autorità di vigilanza, che in una determina definisce nel modo
seguente il suo ruolo:
“Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”
“Inoltre, secondo il principio di
effettività, sul coordinatore della sicurezza per la fase
dell’esecuzione (CSE) grava l’obbligo di verificare, da un lato, la
costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del
cantiere e dall’altro, il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli
altri obblighi generali della sicurezza (ex lege) che, in quanto a
carico dell’esecutore stesso, non fanno parte del PSC.”
Una strana amnesia, tutta protesa a scaricare
più responsabilità possibile sulle imprese a cui vengono affidati
appalti con ribassi ingiustificabile – a giustificare PSC “vuoti”, privi
di analisi utile a ridurre i Rischi durante l’esecuzione dei lavori e di
conseguenza con una sottostima dei costi della sicurezza.
Sottostima dei costi, che si aggiunge alla
riduzione a zero dei costi generali, tramite i ribassi esagerati, con
l’evidente risultato che la soglia di sicurezza nei cantieri edili
tenderà a ridursi drasticamente.
Le imprese invece che formare i propri
addetti, comprano in “svendita” attestati, dal miglior offerente –
invece che impegnare il numero necessario di addetti ne utilizzano la
meta, spesso con forme contrattuali che aggirano le norme, vedi il
distacco – riducono lo staff tecnico fino ad affidare la gestione del
cantiere a personale improvvisato – una serie di espedienti per
recuperare il forte ribasso d’asta – mettendo fuori mercato le ditte più
strutturate.
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
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- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
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- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
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- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
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