Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
“decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O.
n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno
2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in
questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia». (13A07086)
(GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 -
Suppl. Ordinario n. 63)”
Premesso che
abbiamo sempre trovato singolare che il Comma 3 dell’art. 26, del D.Lgs.
81/08 si aprisse con la seguente frase:
“Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze.”
- singolare perché il comma 2 non si
può esaurire nel DUVRI e nel solo coordinamento delle interferenze. La
giurisprudenza consolidata ne ha dato e ne sta dando una interpretazione
molto più estensiva, soprattutto chiarendo il significato e il confine
di “Rischi specifici”, un discorso che va oltre la riflessione
sulle modifiche introdotte dal decreto del fare all’art. 26, più volte
trattato sul sito.
Nei mesi di giugno e luglio abbiamo letto, sia
sulla “rete” che sulla stampa di tutto – cito fra tutti una intera
pagina di “Repubblica”, in cui si sosteneva che la modifica dell’art.
26, comma 3 avrebbe abbassato lo standard di sicurezza nei cantieri
edili – non considerando che nella stragrande maggioranza dei cantieri
edili il comma 3, cioè la redazione del DUVRI non si applica, perché i
cantieri rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV capo I, in
cui vi è già il PSC e il committente deve nominare CSP e CSE.
Nella nuova formulazione del comma 3 dell’art.
26, si escludono i settori a basso Rischio dall’obbligo di redigere il
DUVRI, in alternativa il committente deve nominare un tecnico esperto
(un proprio incaricato) con funzione di “coordinatore della cooperazione
e delle interferenze”.
La nomina di un incaricato in alternativa al
DUVRI, non può essere interpretato come una diminuzione della soglia di
sicurezza.
Per comprendere il senso dell’affermazione si
deve allargare l’orizzonte del nostro ragionamento, soprattutto ci
dobbiamo chiedere quale spessore hanno mostrato finora i DUVRI?,
purtroppo spesso si tratta di documenti che contengono una serie di
norme generiche, un elenco di informazioni inutili, in parte si potrebbe
affermare che hanno una storia parallela quella di PSC e POS.
Noi siamo fra quelli che non hanno mai
ritenuto il comma 3 del D. Lgs. 81/08, uno strumento
indispensabile per garantire una soglia adeguata di sicurezza, negli
appalti da parte di un datore di lavoro committente.
I fatti più gravi, gli incidenti più
significativi erano avvenuti e stanno ancora avvenendo all’interno di
ambienti confinati e/o in impianti ad alto Rischio, come raffinerie,
fabbriche chimiche, centrali elettriche, impianti industriali complessi
– dove operano già altri provvedimenti come le norme sui gradi Rischi
industriali, la cosiddetta Seveso e il decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177,
sugli ambienti confinati.
Ritenere il DUVRI uno strumento che può in
generale prevenire i Rischi è un errore – parlare di DUVRI come atto
tramite il quale il Datore di lavoro Committente, adempie agli obblighi
previsti dal comma 2 dell’articolo in oggetto è una declinazione
negativa e contraddittoria, forse uno dei punti più negativi del nuovo
testo unico.
“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori
di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”
In certi settori cooperare significa molto ma
molto di più che parlare solo di interferenza, per appalti dentro
centrali elettriche, raffinerie, fabbriche chimiche, come non
sottolineare che si tratta di committenti che spesso detengono il
“monopolio” delle conoscenze sui processi produttivi, dunque è altra
storia dal DUVRI.
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta
Sicurezza Srl
Decreto del fare - a) all'articolo 26, i commi 3
e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro committente promuove
la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non e' possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori
di attività “a basso rischio di infortuni e malattie
professionali” di cui all'articolo 29,
comma 6-ter, con riferimento “sia”
all'attività del datore di lavoro committente “sia
alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi”, un proprio incaricato, in
possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, “adeguate e specifiche
in relazione all'incarico conferito”, nonché
di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. “A tali dati
accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più'
rappresentative a livello
nazionale.” Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo
periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata
evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale
documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di
cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai lavori o servizi la cui
durata non e' superiore “a
cinque uomini-giorno”, sempre che essi non
comportino rischi derivanti “dal rischio di incendio
di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 177, o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI del presente decreto”. Ai fini del presente
comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei
lavori, servizi e forniture rappresentata dalla
somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori,
servizi o forniture considerata con riferimento
all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
Comma 3 e 3-bis nella versione precedente
al Decreto del Fare
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai
fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto16.
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
- Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”
- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
