Il CSE come può gestire un PSC generico?

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Un tecnico che si è trovato, dopo aver
assunto l’incarico di CSE, un PSC che non aveva nessun attinenza ai
lavori oggetto dell’appalto, addirittura con riferimenti legislativi
superati dal D. Lgs. 81/08, redatto da altro tecnico,
che aveva ricoperto l’incarico di CSP, ci domanda, come si deve
comportare, quali obblighi gravano sul suo incarico – deve revisionare
il documento? – oppure tale obbligo grava sul CSP? E nel caso di deve
chieder al CSP di effettuare tale revisione?.
Il CSE ha l’obbligo di aggiornare il PSC –
aggiornarlo in relazione alla evoluzione delle lavorazioni –
all’ingresso di nuove aziende in cantiere – alla gestione delle
interferenze ecc..
Integrare, appunto non riscrivere un PSC, con
cui sono stati appaltati i lavori.
Il CSE non può Revisionare il PSC di gara
- deve redigere specifiche integrazioni, che possono consistere anche
nella completa riscrittura del PSC, ma il documento con cui il lavoro
è stato aggiudicato, deve rimanere agli atti.
Il problema è in un certo qual modo più
complesso è presenta molti risvolti, coinvolge la responsabilità di due
soggetti, il committente e il professionista che ha ricoperto l’incarico
di CSP.
Il CSE aveva l’obbligo di redigere il
documento in conformità ai contenuti minimi
previsti dall’allegato XV del D. Lgs. 81/08 – trattandosi di lavoro
pubblico, il professionista per assumere l’incarico deve esibire le
polizze assicurative, che coprono anche gli eventuali errori
professionali.
Il Committente, cioè il Responsabile del
procedimento aveva il dovere di verificare l’operato
del CSP – ove il progetto della sicurezza, perché tale si deve
considerare il PSC, presenta palesi ed evidenti carenze, ovvero è
totalmente difforme dalla normativa vigente, avrebbe dovuto chiedere al
CSP di riscriverlo e non avrebbe dovuto utilizzarlo in fase di gara.
Il Responsabile del procedimento, da quello
che ci viene segnalato, non solo ha utilizzato il PSC non conforme
nella gara, ma ha saldato la parcella al professionista, senza
verificare se il documento era stato redatto in conformità alla
normativa vigente.
Ci teniamo a precisare il concetto: qui non
è in discussione la singola scelta tecnica, del professionista, una
lettura della norma tecnica, una soluzione discutibile a criticità e
problematiche, presenti nel progetto. I problemi che ci vengono
segnalati e che anche noi abbiamo potuto riscontrare in diverse
circostanze, si riferiscono a palesi difformità, come ad esempio basare
il documento sulla normativa abrogata ed assorbita nel D. Lgs. 81/08 –
non analizzare il progetto – cioè assemblare una serie di schede “Tipo”,
su lavorazioni prive di contesto e di una relazione con le opere oggetto
dell’appalto – un computo dei costi della sicurezza, privo di qualsiasi
“ancoraggio” alle criticità presenti nei lavori da appaltare, cioè un
PSC talmente generico e con errori identificabili da un Responsabile del
Procedimento di un Ente Pubblico o di una Grandi Azienda pubblica o
partecipata.
Aver mandato in gara un PSC con non
conformità così palesi, così come aver saldato la parcella al CSP,
potrebbe costituire un reato, proprio perché parliamo di appalto
pubblico.
Dunque torniamo al punto, il CSE come si deve
comportare di fronte a PSC redatti da altro tecnico, che presentino
palesi e totali difformità alla normativa vigente?
Il CSE deve riscrivere un PSC, con un proprio
documento, senza revisionare quello redatto dal CSP – il PSC di gara non
può essere modificato – si tratta di un allegato contrattuale – un
documento non modificabile – si deve integrare, tramite specifici
documenti redatti dal CSE – documenti dai quali potrebbe anche emergere
la necessità di una vera integrazione anche al computo dei costi della
sicurezza.
Il CSP rimane responsabile del suo documento
e per gli eventuali errori, ne può rispondere sia con le sanzioni
previste dal D. Lgs. 81/08, sia a valle di eventi gravi, dalle
norme previste dal Codice Penale.
glossario
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- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
