Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori

Analisi del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Nel “Decreto del Fare”, nell’art. 32, dal Titolo “semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro”, sono state introdotte delle novità nell’art. 88 del D. lgs. 81/08 - Stralcio del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), sono state introdotte precisazioni sul campo di applicazione del Titolo IV, in particolare è stato sostituito le lettera g-bis del comma 2 dell’art. 88 del D. Lgs. 81/08:
g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
Ia nuova lettera g.bis recita come segue:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non e' superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI»;
Analisi delle Novità e delle problematiche
Come si evince da una attenta lettura del nuovo comma 2, lettera g-bis, nei lavori riguardanti impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, per la esclusione dall’applicazione del Titolo IV capo I, non vi devono essere Rischi particolarmente aggravati – mentre prima si faceva riferimento al fatto che non dovevano comportavano lavori edili di cui all’allegato X – inoltre vengono esonerati dall’applicazione del Titoli IV capo I i piccoli lavori della durata di dieci uomini gg, in cui non si manifestino i Rischi particolarmente aggravati di cui all’allegato XI.
Siamo dunque in presenza di novità significative, prima di esprimere un parere conclusivo, cerchiamo di analizzare la questione, considerando tutte le variabili.
• Cosa comporterà per i lavori di impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, non far più riferimento all’allegato X, cioè al fatto che vi sono nei lavori opere edili? – non è semplice valutarlo a priori, perché indubbiamente se fino ad oggi, ad esempio, interrare una rete di distribuzione di acqua, con scavi profondi meno di m 1,50, rientrava nel campo di applicazione del Titolo IV capo I, oggi potrebbero esserne esonerati – come si evince dalla lettura del testo del nuovo paragrafo g-bis, se in tali lavori non emergono Rischi di cui all’allegato XI – ad esempio appunto se gli scavi sono profondi m 0,80 e non emergono altri “Rischi particolarmente aggravati”, non si applicherebbe il Titolo IV capo I – cioè non si deve redigere un PSC e non si deve nominare il CSE.
• Leggendo con attenzione i due allegati, si deve concludere che molti lavori che finora ricadevano nel campo di applicazione del Titolo IV, saranno esonerati, proprio perché il riferimento non sarà più l’allegato X.
ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE
di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
• Se molti lavori ne saranno esonerati alcuni altri, con i Rischi particolarmente aggravati, anche senza che vi siano alla base lavori di cui all’allegato X, dovrebbero rientrarvi – da come è stato scritto il paragrafo g-bis se vado ad installare un impianto di condizionamento dovendo operare in quota, comunque esposti al Rischio di cadere dall’alto, si dovrebbe applicare il Titolo IV capo I? – speriamo che su questi aspetti vi sia un ulteriore chiarimento.
ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
• Come abbiamo avuto modo di sottolineare in altre circostanze l’allegato XI andrebbe riscritto, inserendo altre lavorazioni in cui vi sono Rischi particolarmente aggravati, non considerati – ad esempio le demolizioni – i lavori svolti in contesti urbani o extra urbani in cui vi è il Rischio di investimento, urti e impatti, ovvero di ribaltamento dei mezzi d’opera ecc.. – perché in caso contrario potrebbero essere maggioritarie le situazioni in cui il Titolo IV non si applica che quelle in cui vi sono i Rischi di cui all’allegato XI.
Piccoli lavori
Su questo capitolo vi sono state forti contestazioni, cerchiamo di ragionare a “freddo”, vengono esonerati lavori della durata di 10 uomini giorno – cioè un lavoro che comporta l’impiego di 2 addetti x 5 giorni – 1 addetto per 10 giorni ecc. – lavori veramente piccoli, occorre inoltre considerare che vi è comunque la clausola dell’allegato XI – Rischi particolarmente aggravati – inoltre si deve precisare che non redigere il PSC e nominare il CSE non significa che quei lavori si possono realizzare in deroga alle norme previste dal D. Lgs. 81/08.
Riteniamo dunque che abbia meno conseguenze l’esclusione dei lavori della durata fino a 10 uomini giorno, che quella riferita alla lettera g-bis del comma 2 dell’art. 88 del D. lgs. 81/08.
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
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- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
