IN QUALI CONTESTI SI APPLICA IL DECRETO 177/2011 SUGLI AMBIENTI CONFINATI?

Intervento del geom. Augusto Ferraioli di
Pianeta Sicurezza Srl
Cerchiamo di ragionare sul tema, partendo da
una rilettura della norma, il comma 2 dell’art. 1 del decreto 177/2011,
recita come segue:
“2. Il presente
regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di
inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato
IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.”
Si deve inoltre tener conto il
provvedimento riporta il Titolo che segue::
“Regolamento recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6,
comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”
Un provvedimento che regolamenta il
sistema di qualificazione delle Imprese e dei lavoratori autonomi
che prendono lavori in appalto in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati.
Importante leggere con attenzione ogni frase,
al fine di valutare con precisione quale può essere il campo di
applicazione.
Nel titolo si legge:
“ambienti sospetti di inquinamento o confinati” – dunque si
prendono in considerazione due fattispecie, che in parte possono
coincidere, ma non si escludono situazioni specifiche come ad esempio
luoghi aperti, come vasche, vedi depuratori, che pur non trattandosi nel
senso tecnico di ambienti “confinati”, sono luoghi in cui vi sono
sostanze inquinanti, cioè tossiche e nocive, dal punto di vista chimico
e/o biologico.
In primo luogo si deve precisare che nel
decreto si fa riferimento agli appalti di Datori di Lavoro, cioè ai
lavori eseguiti nell’ambito dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08.
“3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma
2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da
parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma
dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro
autonomo.”
Dunque se ne dovrebbe dedurre che se i
lavori sono soggetti all’applicazione del Titolo IV capo I,
non si applicano le norme previste nell’art. 2, comma 2 (sistema di
qualificazione) e 3 (Procedure di sicurezza nel settore degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati) - commi 1 e 2 –
formazione e addestramento – nomina proprio rappresentante con
compiti di sorvegliante.
Questo significa che negli appalti di cui al
titolo IV, non si devono attuare tutte le precauzioni per prevenire i
rischi derivanti da lavori eseguiti in ambienti confinati e/o in cui vi
è il rischio di inquinamento? – la risposta è NO, siamo già nell’ambito
di una norma speciale, quella sui cantieri temporanei e mobili, in cui
vi sono procedure particolari di pianificazione della sicurezza e di
gestione dei lavori, vedi nomina da parte del committente del CSP e del
CSE.
Nel decreto 177/11 vi sono poi riferimenti
precisi, come:
·
l’art. 66 in cui si parla di
“pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio
di gas deleteri”
·
L’art. 121 in cui si parla che
“Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse
in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli
derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
infiammabili o esplosivi”
·
Punto 3 dell’allegato IV, il cui primo comma recita come
segue:
·
“3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i
recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare
lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per
altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio,
devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da
poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
Nei lavori di realizzazione di una galleria,
stradale, idraulica ecc., si applica il decreto 177/11?, se l’opera,
come si presume rientra nel campo di applicazione del Titolo IV capo I,
non si applica – inoltre si deve precisare che i lavori in sotterraneo
sono ancora regolamentati dal DPR 320 del 1956.
Questo significa che si tratta di un ambiente
in cui non vi sono i rischi di inquinamento e/o di esplosione? – NO,
sono ambienti confinati, molto complessi, per i quali esiste una norma
speciale, sono state elaborate procedure e protocolli di vigilanza, vedi
“variante di Valico” ecc..
Per i lavori in galleria si devono applicare
tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari, tenuto conto della
tipologia di rischi presenti, vedi possibile presenza di gas, come il
grisù ecc..
Accesso in ambienti confinati
Mettendo da una parte il dibattito sul campo
di applicazione del decreto 177/11, si devono fare alcune precisazioni
sull’accesso in ambienti confinati, in cui vi è il problema del recupero
di lavoratori che per ragioni anche accidentali possano essere colti da
malori.
Il PSC, il POS devono prendere in
considerazione le criticità derivanti da lavori da eseguire in
vasche, anche in costruzione, che vengano coperte e vi sia l’accesso
da un pozzo di ispezione.
Anche in fase di costruzione e/o di
manutenzione, ove non vi sia il Rischio di inquinamento, di presenza
di gas o sostanze tossiche e nocive, si pone il problema del
recupero.
Se devo disarmare il banchinaggio
allestito per realizzare la copertura di una vasca, in cui sia stato
lasciato solo il vano in cui sarà realizzato il pozzo di ispezione,
devo prevedere delle procedure di recupero – che non possono
prescindere dalla predisposizione di attrezzature di emergenza, come
il cavalletto e i sistemi di imbracatura necessari al recupero – con
relativo personale addestrato.
Il CSP e il CSE non possono eludere i
problemi, il datore di lavoro non può prescindere nel valutare tutti
i rischi quelli legati alle criticità del recupero di personale in
ambienti confinati, come pozzi, vasche, silos ecc..
Il decreto 177/11, interviene per
regolamentare la qualificazione delle imprese e le procedure di
gestione degli interventi di manutenzione e mantenimento di
impianti, caratterizzati da luoghi confinati e/o con presumibile
presenza di inquinamento, quando vengono utilizzate ditte in
appalto, da parte di un datore di lavoro committente, di cui
all’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
In questo periodo sentiamo ripetere tante banalità, sul tema, “oggi si deve predisporre un piano di recupero”, “oggi si deve valutare la qualità dell’ambiente confinato”, dal 1955/56 si doveva organizzare un piano di recupero e valutare la eventuale presenza di sostanze tossiche in ambienti confinati – dal 1955/1956 sono in vigore le norme, oggi contenute negli art. 66-121 e allegato IV punto 3 del D. Lgs 81/08 (DPR 547/55 - DPR 303/56 - DPR 164/56), altra storia sono le norme introdotte con il decreto 177/11, che tendono a responsabilizzare il Committente datore di lavoro, ad individuare una griglia per selezionare i soggetti che possono operare nel campo e le relative procedure di sicurezza, prima fra tutte quella della nomina di un rappresentante esperto del committente che deve coordinare i lavori.
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