Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
La società in questione ha due soci entrambi con qualifica di amministratori – uno dei quali è stato nominato anche Direttore Tecnico.
Nel caso di Ispezioni degli organi di vigilanza viene sanzionato solo il Direttore Tecnico o entrambi i soci?
Risponde il Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
In una società in nome collettivo (S.n.c.)
i soci, soprattutto se come segnalato nella mail, sono entrambi
amministratori, con poteri di firma e di rappresentanza, hanno un ruolo di
garanzia nei confronti dei dipendenti.
Inoltre ogni socio, che nella organizzazione
aziendale ricopre un ruolo, con ulteriori e specifiche responsabilità, vedi
“preposto” di una squadra, “direttore tecnico”, dell’azienda e/o di un
cantiere ecc., risponderà anche delle proprie dirette eventuali omissioni
e/o violazioni da cui può derivare un evento infortunistico.
Si tratta tuttavia di distinguere, le conseguenze
che possono derivare da un evento infortunistico rispetto alla normale
attività di vigilanza.
Difficile fare previsioni sull’esito di una
eventuale Ispezione da parte di DPL (direzione provinciale del lavoro) e/o
ASL – chi sarà oggetto dei provvedimenti di prescrizione?, il buon senso ci
porta a ritenere che per le eventuali omissioni riscontrate nel cantiere x,
venga sanzionato il socio amministratore che nello specifico ricopre il
ruolo operativo e sopraintende ai lavori, ma questa è solo una ipotesi – vi
possono essere omissioni che coinvolgendo l’intera organizzazione aziendale,
vedi DVR non aggiornato – formazione di cui all’art. 37, comma 12, -
sorveglianza sanitaria ecc., potrebbero teoricamente portare a sanzionare
tutti e due i soci amministratori, che di fatto ricoprono il ruolo di
garanzia, cioè di datore di lavoro.
Il direttore tecnico ha una sua specifica
responsabilità, che in nessuna circostanza può assorbire quella di datore di
lavoro, il direttore tecnico potrebbe essere equiparato ad un dirigente, con
sue specifiche responsabilità.
Nel caso che ci è stato sottoposto, il direttore
tecnico è anche uno dei due amministratori, dunque fermo restando gli
obblighi del datore di lavoro non delegabili, ove la dimensione e
l’articolazione aziendale (gestione di più cantieri contemporaneamente)
richieda una delega di funzioni, si possono affidare al direttore tecnico
alcuni compiti specifici, anche se lo stesso soggetto ricopre già il ruolo
di “garanzia”, come datore di lavoro e l’altro socio rimane comunque
corresponsabile.
La giurisprudenza sul punto è complessivamente
orientata a riconoscere il ruolo di datori di lavoro, ovvero principali
“soggetti alla norma”, i componenti di società in nome collettivo, con
diverse sfumature e con qualche eccezione.
Al fine di fornire elementi su cui riflettere e
ragionare abbiamo ritenuto opportuno riportare in questa nota lo stralcio di
alcune sentenze di cassazione.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 41855 (u. p.
15/10/2009) del 30 ottobre 2009 - Pres. Marzano – Est. Piccialli – P.M. Lo
Voi - Ric. B. D.
“Il caso.
Il ricorso e le decisioni. Avverso la sentenza
di condanna l’imputato, per mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso sostenendo che egli non poteva essere considerato datore di lavoro
perchè risultava dagli atti che il responsabile legale della società non era
lui ma il fratello il quale era anche il “soggetto titolare dei doveri in
ordine alla valutazione dei rischi”. Lo stesso sosteneva inoltre che non
poteva essere considerato neanche preposto in quanto, alla stregua di quanto
riferito da tutti i testimoni in ordine ai lavori che erano stati svolti
"non esisteva tra i suddetti lavoratori e, in particolare, tra l'imputato e
la persona offesa, alcun tipo di sovra ordinazione" ed ancora che non
era stato accertato nel corso del processo di primo grado di chi fosse la
braca tessile utilizzata nelle operazioni di sollevamento né il motivo che
aveva provocata la sua rottura.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed
infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa nel rigettare l’impugnazione
ha ribadito per quanto riguarda la posizione di responsabilità dell’imputato
nell’accaduto, che come risultato "dalle visure agli atti", lo
stesso era "socio della s.n.c. al pari del fratello e dotato, come
quest'ultimo, e come confermato dai testimoni escussi, di potere di
direttiva nei confronti degli operai, come in particolare nel caso di
specie, in cui era di fatto capo squadra rispetto all’infortunato che
lavorava sulla base delle indicazioni da lui impartite".
SEGUONO ALTRI STRALCI DI SENTENZE
“Quanto alla posizione di garanzia ricoperta
dall'imputato,
Osserva che, “nel caso di specie, a prescindere
dalla considerazione secondo cui la responsabilità per violazioni commesse
nell'ambito di una società in nome collettivo ricadono su ciascuno dei soci
allorché non sia stato nominato un amministratore che abbia assunto su di sé
la gestione della società e le relative responsabilità, è stato, comunque,
pacificamente accertato, non solo che all'imputato era stata rilasciata
procura institoria (che certamente lo ha in qualche modo preposto
all'attività d'impresa- pur se, secondo quanto sostenuto nella sentenza
impugnata, non gli ha conferito specifici poteri in tema di prevenzione di
infortuni- e dunque in posizione certo sovraordinata rispetto ai lavoratori
dipendenti della società), ma anche che è stato proprio l'imputato ad
incaricare il lavoratore di recarsi presso la sede della ditta committente
per eseguire sul posto i controlli e le verifiche finalizzati alla stesura
di un preventivo di spesa”: “circostanza, quest'ultima, che, da un lato,
ribadisce, quantomeno, la posizione di gestore di fatto dell'azienda assunta
dall'imputato, dall'altro, ne individua precise responsabilità nei confronti
del lavoratore per la mancata messa a disposizione del lavoratore dei
presidi di sicurezza idonei ad evitare che lo stesso rimanesse vittima di
infortuni”. (Nel senso che “l'obbligo di adottare le misure idonee e
necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si
tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di
particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun
socio” Cass. 6 agosto 2009, Zuccaro a altro, in Guariniello, op.cit., 30.
Non è facile ricomporre in un quadro unitario gli orientamenti emersi in
passato nella giurisprudenza della Corte di cassazione in merito allo
spinoso problema concernente l'identificazione dei soggetti penalmente
responsabili per violazioni antinfortunistiche nell'ambito di un'impresa con
più titolari. In numerosi casi, il Supremo Collegio afferma che,
nell'ipotesi di impresa retta da due soci che non hanno nominato un
direttore tecnico, se non risulta provata l'assegnazione ad un socio delle
mansioni tecniche e all'altro di quelle amministrative, la responsabilità
penale per un infortunio sul lavoro deve gravare su entrambi i soci (così,
ad es., Cass. 11 luglio 1983, Minetta, in Riv.pen., 1984, 346).
In altri casi, precisa che "l'azienda coinvolge e
rende corresponsabili, nel suo dinamismo produttivo, tutti i contitolari
dell'impresa, anche sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul
lavoro, essendo i medesimi tenuti su un piano di parità alla osservanza
delle norme antinfortunistiche indipendentemente dalla ripartizione dei
rispettivi compiti, che per ragioni interne di carattere organizzativo hanno
ritenuto di attribuirsi per il buon andamento dell'azienda" (in questo
senso, tra le altre, Cass. 1° marzo 1985, Segarelli, in Riv.pen., 1986,
839).
Successivamente, Cass. 3 agosto 1995, Bosia e
altro, in Dir.prat.lav., 1995, 41, 2619, afferma che “l’azienda coinvolge e
rende corresponsabili nel suo dinamismo produttivo tutti i contitolari
dell'impresa, essendo gli stessi tenuti, allorché si ingeriscano nella
conduzione aziendale, su un piano di parità all'osservanza delle norme
antinfortunistiche, indipendentemente dalla ripartizione dei rispettivi
compiti che, per ragioni interne di carattere organizzativo, hanno ritenuto
di attribuirsi” (conforme Cass. 3 agosto 1995, Caccioppoli, inedita).
Cass. 7 settembre 1995, P.M. in c. Pasin e altri,
ibid., 1995, 41, 2619: "Se è vero che, almeno in linea di principio, deve
ritenersi che, nel caso di società di persone di ridotte dimensioni, i
precetti normativi abbiano come destinatari tutti i soci, conseguendone che
la loro inosservanza comporta la responsabilità penale di tutti, pur
tuttavia anche in questa ipotesi non può prescindersi da una valutazione in
concreto che può eventualmente condurre, nella specifica fattispecie, a
diversa conclusione. Nelle società di persone, dovendo presumersi che tutti
i soci abbiano compiti di direzione e gestionali e tenuto conto della loro
solidale responsabilità verso i terzi, coerentemente si afferma che su tutti
e su ciascuno incomba l'osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori.
Qualora peraltro risulti rigorosamente provato
che tra gli stessi si sia preventivamente concordato che a uno o ad alcuni
di essi venga affidato il compito di gestione dell'impresa e ogni facoltà
decisionale, con gli obblighi connessi alla gestione e alla assunzione di
responsabilità, con assoluta assenza di ingerenza in tali campi da parte
degli altri, dovrà derivarne che solo sui primi faccia carico il dovere di
assicurare il regolare svolgimento della attività lavorativa”.
Cass. 5 settembre 1997, Bombardieri, in ISL,
1997, 11, 641, afferma che, “trattandosi di società di persone, “l'obbligo
di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica
dei lavoratori incombe su ciascun socio, risultando altresì l'inesistenza di
una espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della
sicurezza con piena autonomia decisionale”.
Cass. 28 maggio 1999, Fanelli e altri, ibid.,
1999, 7, 435, esamina una fattispecie in cui i soci di una società in nome
collettivo -condannati, per non aver accertato mediante visita medica
periodica, ad intervalli non superiori ad un anno, l’idoneità di un
apprendista adolescente- avevano sostenuto che soltanto uno dei soci sarebbe
stato delegato agli adempimenti riguardanti gli apprendisti.
Replica che, “in tema di responsabilità penale
dei singoli soci di una società in nome collettivo bisogna distinguere il
caso in cui vi sia stata la nomina dell’amministratore da quello in cui tale
designazione manchi”. Infatti, “nella prima ipotesi l’amministratore assume
su di sé l’intera gestione della società e, salvo diversa prova, gli altri
soci sono estranei”. Invece, “nella seconda ipotesi, bisogna differenziare
l’illecito, consistente in un comportamento attivo, da quello integrato da
una semplice omissione”: “nella condotta commissiva la responsabilità va
ascritta al singolo socio che lo ha posto in essere, in base al principio
costituzionale di cui all’art. 27, secondo cui la responsabilità è
personale”; “ove, invece, la violazione sia integrata da un’omissione,
responsabile è ogni singolo socio, poiché ad ognuno di essi competono per
intero i poteri ed i doveri connessi”. La conclusione è che “la legittimità
della decisione pretorile”, poiché “nella specie non risulta alcuna nomina
di un amministratore e l’illecito è di carattere omissivo”.
Cass. 21 maggio 2002, Tesi e altri, ibid., 2002,
8, 444, torna sul tema in un caso in cui per un infortunio sul lavoro i tre
soci di una s.n.c. furono condannati per il delitto di lesione personale
colposa. Nel respingere il ricorso proposto dagli imputati, la Corte Suprema
mette in rilievo che “i tre imputati erano ugualmente amministratori della
società, e non avevano affidato nessuno specifico incarico di responsabilità
a chicchessia per vigilare e sovraintendere al settore della sicurezza del
lavoro con ampio margine di autonomia”.
“la responsabilità della prevenzione degli
infortuni non poteva che fare capo a loro in modo uguale, a nulla rilevando
il fatto che ognuno di loro di fatto si fosse occupato esclusivamente o
prevalentemente di una struttura diversa dall'altro socio amministratore, e
ciò per la solidale responsabilità della gestione, insita nella natura della
società da loro costituita”.
“l'obbligo di adottare le misure idonee e
necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si
tratti di societa' di persone e non risulti l'espressa delega a persona di
particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun
socio”.
Cass. 15 giugno 2002, Burbassi e altro, ibid.,
2002, 8, 444, investita di un caso d’infortunio addebitato al legale
rappresentante di una s.n.c., ne respinge la doglianza secondo cui egli ”si
occupava, nell’ambito societario, soltanto di questioni amministrative”, sul
presupposto che l’imputato, “nella sua posizione apicale di una s.n.c. di
ridotte dimensioni, ha permesso, o non ha saputo impedire, l’utilizzo di uno
strumento chiaramente pericoloso”.
Cass. 21 maggio 2003, Riboldi e altri, ibid.,
2003, 8, 471, con riguardo alle società in nome collettivo -dopo aver
precisato che “la società titolare dello stabilimento ove si è verificato
l'infortunio sul lavoro è una società in nome collettivo, e quindi una
società di persone”- afferma che “in tema di responsabilità per violazione
delle norme antinfortunistiche, l'obbligo di adottare le misure idonee e
necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, quando si
tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di
particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun
socio”.
Difficile dunque rispondere con certezza
alla domanda che ci è stata posta, certo un Ispettore nella normale attività
di vigilanza dovrebbe, individuare le responsabilità gerarchiche, ovvero
nello specifico cantiere, se i fatti sono riconducibili a omissioni nell’uso
di macchinari, attrezzature, opere provvisionali, DPI ecc., che pur
essendo conformi alla normativa, sono stati o vengono utilizzati in
difformità alle norme di sicurezza e alle procedure aziendali. In tal caso
l’Ispettore dovrebbe individuare se ciò derivi da mancata formazione e/o da
mancata vigilanza del responsabile di cantiere (preposto, anche se
amministratore) o da omissioni più generali, di carattere aziendale. Se le
responsabilità sono aziendali e attengono ad esempio, ad una carenza nella
valutazione di tutti i Rischi, le responsabilità rimangono in capo al datore
di lavoro, che nel caso specifico, sono i due soci, con poteri di
amministratori.
Geom. Augusto Ferraioli
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
- Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”
- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
