Durata, metodi e contenuti della
formazione dei lavoratori
Prima analisi del Geom. Augusto Ferraioli di
Pianeta Sicurezza Srl
Durata del percorso formativo
Aver individuato tre fasce di Rischio in
relazione alla tipologia settoriale
Basso – Medio ed Alto
Aver previsto una prima parte generale limitata a
4 ore
Aver previsto in relazione alla fascia di Rischio
la parte più lunga del percorso formativo, sui rischi specifici,
derivati dal DVR – 4 ore per i settori a Rischio basso – 8 ore per quelli a
Rischio Medio e 12 ore per quelli a Rischio alto.
Metodologie di insegnamento ed apprendimento
Sui metodi didattici -formativi l’accordo,
raccoglie le esperienze più avanzate e positive, che in questi ultimi anni
si sono realizzate - Contrasta con quella didattica “improvvisata”, formale
e burocratica che è presente in molti settori della formazione - Contrasta
la consuetudine di assolvere formalmente all’obbligo, tramite un “verbale”
da mostrare quando è necessario e richiesto.
Problem Solving
Come Ente Formatore abbiamo sempre utilizzato
metodi didattici interattivi, soprattutto basati sul problem solving –
abbiamo privilegiato incontri preso i luoghi di lavoro, comunque anche in
aula abbiamo utilizzato attrezzature e DPI.
Riteniamo che il punto 3. dell’allegato A) , dal
titolo “metodologie di insegnamento/apprendimento” contenga indicazioni
molto importanti e da condividere.
Stralcio del punto 3 dell’allegato A)

In merito al paragrafo successivo si fa
riferimento a modalità e-learning, in più circostanze noi ci
siamo espressi contro
Utilizzare le possibilità offerte dalla
comunicazione a distanza e dai nuovi orizzonti dell’informatica è
indispensabile, soprattutto se ci riferiamo alla rapidità e ampiezza della
opportunità di effettuare ricerche sui diversi aspetti della tecnica e di
ogni altro argomento, sulla possibilità di comunicare tempestivamente
informazioni ecc..
Le nuove tecnologie informatiche si debbono
utilizzare anche in aula, per rendere più attiva la partecipazione dei
discenti, per organizzare simulazioni e esercitazioni alla identificazione
di Rischi e delle procedure da adottare per prevenirli.
In merito ai corsi a distanza, corsi da
certificare, occorre molta prudenza perché possono trasformarsi in strumenti
per avere una soluzione formale, rispetto a quella sostanziale – nell’ambito
della formazione a distanza vi sono ancora troppe variabili incontrollabili.
L’accordo anche in questo campo, quello della
formazione a distanza, raccoglie molte delle critiche che erano state fatte
ad un suo utilizzo generalizzato.
L’accordo indica i percorsi formativi
realizzabili con modalità e-learning:

Punto 5 allegato A) – Preposti
Come si può desumere da una rapida lettura del
testo, le modalità e-learning, possono essere utilizzate
nella parte formativa, che non prevede forme di esercitazione, vedi tutta la
parte inerenti i rischi specifici. Per analogia riteniamo che i corsi di
Primo Soccorso ed Antincendio non possono essere effettuati con le modalità
e-learning, proprio perché in tali corsi è fondamentale
l’esercitazione pratica.
Norme transitorie
I datori di lavoro devono sottoporre a formazione
i Dirigenti e i Preposti già in forza entro 18 mesi dalla pubblicazione del
presente accordo sulla gazzetta ufficiale.
Per i nuovi assunti la formazione si deve
realizzare entro 60 gg dalla data di inizio del rapporto di lavoro

Tutti coloro che hanno frequentato i corsi più di
5 anni prima dell’entrata in vigore dell’accordo devono frequentare il corso
di aggiornamento entro 12 mesi.
Entro 12 mesi devono essere integrati i percorsi
formativi, secondo la durata prevista dall’accordo – se un lavoratore edile
ha frequentato il corso di base di 8 ore dovrà integrare fa formazione per
la durata di altre 8 ore.
Non sono tenuti a frequentare il corso i
Dirigenti che hanno partecipato a corsi per ASPP e RSPP, alla data di
entrata in vigore dell’accordo – sono soggetti al normale obbligo di
aggiornamento.
Aggiornamento
L’obbligo di aggiornamento è quinquennale e la
sua durata minima e di 6 ore.
E’ importante precisare che:

Pertanto l’accordo regolamenta solo la formazione
di base, mentre tutti gli altri obblighi debbono sono soggetti a percorsi
formativi specifici.
Crediti formativi
È molto importante che l’accordo precisi
e seguenti elementi:
Inizio di un nuovo rapporto di lavoro – cambio di
azienda da parte del lavoratore nello stesso settore – somministrazione di
lavoratori nello stesso settore.
La formazione generale e quella specifica costituisce
credito formativo, cioè il lavoratore non deve frequentare un nuovo corso di
base.
Nel caso di cambio di azienda in settori diversi, la
formazione generale costituisce credito formativo, mentre quella specifica
deve essere ripetuta, stesso ragionamento per la somministrazione.
Il passaggio nella stessa azienda ad una mansione con
un Rischio maggiore, il lavoratore deve partecipare alla formazione
aggiuntiva prevista per la categoria superiore di rischio, fermo restando il
credito formativo dei corsi a cui ha già partecipato.
Molti sono gli altri aspetti da valutare con
attenzione, ci preme sottolineare che nell’accordo in merito ai crediti
formativi, si fa riferimento al fatto che il datore di lavoro,
deve comunque valutarne la congruità rispetto ai Rischi individuati nel DVR,
ed eventualmente integrare la formazione specifica.
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
- Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”
- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
