Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
Analisi e riflessioni del Geom. Augusto Ferraioli (Pianeta Sicurezza Srl)
La sentenza che segue, ripropone un tema su cui la giurisprudenza ha ormai orientamenti consolidati, una carente valutazione dei Rischi, utilizzo di procedure e macchinari non idonei ad eseguire i lavori nel contesto dato, vengono identificati come causa scatenante un incidente sul lavoro.
Nella sentenza che presentiamo, la responsabilità è stata attribuita al datore di Lavoro e al CSE per non avere il primo valutato i rischi, facendo utilizzare un mezzo non idoneo al contesto lavorativo, il secondo per non aver vigilato sull’applicazione delle norme di sicurezza, venendo meno ai suoi obblighi.
Secondo la ricostruzione dei fatti, per completare una lavorazione esterna, il montaggio di serramenti e rivestimenti in facciata, dopo che a seguito di una modifica al programma dei lavori, con la esigenza di eseguire opere urgenti, si è proceduto a smontare i ponteggi metallici fissi, prima del previsto, per non sospendere i lavori
Nella sentenza, nella ricostruzione dei fatti presente nei ricorsi dei due imputati, si legge quanto segue:
“Il POS non prevedeva l'utilizzazione di piattaforme mobili ma solo di ponteggi, a riguardo dei quali venivano presi in rassegna i rischi. Imposto blocco dei lavori e smontaggio dei ponteggi a causa di opere di scavo prescritte dai Vigili del Fuoco, il (Omissis), onde ridurre i danni del fermo, aveva proposto al (Omissis) di sospendere i lavori solo al pianterreno e coltivare gli altri mediante ricorso ad acconci strumenti di sollevamento.”
“Dopo che per qualche tempo i predetti lavori erano continuati mediante l'uso di una piattaforma/navicella a braccio, risultando pericolosa quelle di tipo verticale, a cagione della sporgenza del marciapiedi, il committente, a causa dei costi, aveva deciso di non avvalersi più del predetto strumento. Al contrario di quel che avevano reputato i giudici di merito l'imputato aveva fatto utilizzare solo il sicuro sollevatore a braccio, nel mentre si deve all'inopinata e autonoma decisione della vittima l'uso della piattaforma verticale, il cui utilizzo il (Omissis) aveva espressamente vietato, se non su superfici perfettamente piane e lisce. Peraltro, l'infortunato era operaio esperto ed informato e giammai si sarebbe potuto sentire costretto ad utilizzare strumento di lavoro insicuro; inoltre era dotato dei presidi di sicurezza personali.”
“Secondo
“Egli, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, aveva predisposto il PSC, che prevedeva, oltre all'uso di ponteggi, quello di piattaforme aeree, indicando le relative prescrizioni e cautele d'uso. Egli si recava in cantiere 3/4 volte alla settimana, nè poteva esigersi maggior presenza. Avrebbe potuto ordinare la sospensione dei lavori solo in caso di situazione di pericolo grave ed imminente. L'elevatore causa dell'incidente, ove correttamente utilizzato, non poteva costituire pericolo. Aveva visto in uso solo cestelli su mezzi mobili ben diversi dall'elevatore di cui si è detto e, peraltro, anche a voler credere che lo strumento in questione fosse stato utilizzato da una decina di giorni, non emergono elementi per potersi affermare che il detto utilizzo fosse stato difforme dalle modalità previste dal relativo libretto.”
Leggendo con attenzione le tesi dei ricorrenti emerge, nel primo caso quello del Datore di Lavoro, una buona dose di cinismo, smontato dalla sentenza di cassazione in modo inequivocabile – accusare in questo caso il lavoratore è veramente paradossale – nel secondo caso quello del CSE, emergono una serie di contraddizioni e più in generale una visione del ruolo e dei compiti, che riflette un approccio sbagliato dei professionisti, che in parte ha vanificato le novità introdotte dalla Direttiva sui cantieri temporanei e mobili.
Affermare che ci si recava in cantiere 3 o 4 volte alla settimana e non aver riscontrato le criticità, nell’uso della piattaforma a pantografo, significa dichiarare la totale incompetenza in materia, ovvero la incapacità di ricoprire un ruolo così delicato non avendo la percezione dei Rischi su cui occorre concentrare l’attenzione.
Dichiarare che non poteva sospendere i lavori, perché non aveva individuato Rischi imminenti, stante il fatto che aveva prescritto di utilizzare il mezzo secondo il manuale d’uso è lo specchio di una modalità di analisi dei Rischi, che prescinde da contesti, quote, pesi e dimensioni, cioè da ogni specificità, che formano quelle variabili da analizzare per identificare il vero “indice del Rischio”, utilizzano generici e inutili riferimenti normativi – ci auguriamo che il legislatore nel parlare di semplificazione del PSC e dei POS non voglia avvalorare questi inutili documenti.
Il CSE e il Datore di lavoro, dovevano ragionare partendo dallo spazio operativo, dalla larghezza del marciapiede, dai problemi che ne derivavano, senza presumere – dovevano indicare come allargare la base su cui traslava la piattaforma, i margini di sicurezza, partendo dal contesto dato.
La sentenza della cassazione nella ricostruzione del percorso processuale, scrive quanto segue:
“
Evenienza, questa che non avrebbe dovuto sfuggire all'osservazione del responsabile per la sicurezza (il quale, ovviamente, in un lasso così cospicuo di tempo avrebbe dovuto rendersi conto della macroscopica pericolosità dello strumento siffattamente adoperato) e che indubbiamente, come in seguito si avrà modo di rimarcare, è da addebitare a scelta dell'imprenditore.”
“Infine, onde evitare inutili ripetizioni è bastevole rinviare alle pagine 13 e 14 della sentenza d'appello per rendersi conto dell'inconcludenza degli asserti del (Omissis), il quale prospetta che la decisione di utilizzare l'elevatore a pantografo dovevasi attribuire ad autonoma decisione del lavoratore, quando quello sicuro a cestello era stato restituito al noleggiatore; che, nonostante ciò la vittima avrebbe potuto (e come?) utilizzare l'elevatore a cestello; che egli avesse vietato d'utilizzare la piattaforma a pantografo (affermazione, questa, ridimensionata dallo stesso (Omissis), il quale, nel corso dell'esame ha ammesso che, nonostante non vi fosse stato un suo esplicito divieto, era competenza della persona offesa rendersi conto della pericolosità di quell'impiego del macchinario).”
“Il (Omissis CSE), tecnico responsabile della sicurezza, anche per la fase progettuale (a suo stesso dire), il quale, quindi, aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza delle procedure al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, non può, di certo, pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di non aver preso visione del piano integrativo presentato dalla (Omissis) in data 27/3/2006, peraltro contro le risultanze processuali; nè che l'infortunio dipese da un uso inadeguato dell'elevatore a pantografo dovuto a improvvida scelta dell'operaio, il quale, come si è visto, invece, non tenne condotta tale da potersi definire imprevedibile, tale da spezzare il nesso di causalità. Se egli, invece, avesse vigilato si sarebbe dovuto accorgere (e si è visto che l'uso si protrasse per diversi giorni) che la macchina veniva utilizzata in assenza delle condizioni di bonifica minime dell'ambiente esterno per garantire la sicurezza del personale operante.”
La cassazione pone con precisione la questione, delle questioni, la capacità del CSE di analizzare i Rischi nel contesto dato, nella situazione specifica, l’obbligo del Datore di lavoro di analizzare a “Monte” i Rischi e fornire al cantiere attrezzature e macchinari adeguati.
Lo scenario è quello nel quale il POS, indica procedure, o meglio norme generali inapplicabili nella specifica lavorazione – ad esempio nella nostra attività, ci è capitato di valutare un POS per lavori di pavimentazione stradale, in cui si riportava la prescrizione di non sostare e/o transitare nel raggio d’azione delle macchine operatrici – tuttavia in pratica non era tecnicamente possibile operare con personale fuori dal raggio d’azione delle macchine operatrici, stante il fatto che alcuni comandi sono collocati in punti critici, vedi la fresa – la fresa ha dei comandi in un pannello posto su una fiancata del mezzo, in adiacenza dei cingoli, su cui deve operare un addetto da terra, mentre la macchina lavora, cioè è in movimento, per regolare l’altezza della fresa stessa. Sulla vibro finitrice due addetti devono posizionarsi in piedi su un predellino, senza protezioni, posto sul retro del mezzo, dove si trova una consol con i comandi, che regolano l’altezza del tappetino del “nero” in fase di posa – anche per questo ultimo caso nel POS non si prendevano in considerazione le criticità – ad esempio l’addetto che si posiziona sul lato verso la corsia aperta, spesso, come nel caso in esame, su una viabilità veloce, si lavora sul filo dei coni che delimitano la zona di lavoro da quella transitabile.
Noi, senza esitare ci siamo immediatamente posti il problema, chiedendo che il POS fosse modificato, che il datore di lavoro effettuasse una valutando dei Rischi tenendo conto della presenza degli addetti nell’area di operazione delle macchine, spiegandone i motivi e le precauzioni che intendeva adottare per prevenire eventuali investimenti, urti e impatti – cosi come prendesse in considerazione la lavorazione con la vibrofintrice - ricoprendo l’incarico di CSE, abbiamo potuto porre la questione con determinazione, con una alternativa secca: o il datore di lavoro valuta la situazione di fatto, spiegando come garantisce uno standard di sicurezza adeguata, oppure il CSE procederà a sospendere le lavorazioni, quelle lavorazioni che si stavano eseguendo in violazione della Valutazione dei Rischi redatta dallo stesso datore di lavoro, nel caso della fresa e in assenza di una adeguata valutazione per i lavori con la vibrofinitrice.
Ci è capitato di valutare un POS per la demolizione di strutture metalliche reticolari verticali (tralicci) - la demolizione veniva effettuata tramite il sezionamento di tronchi, previa imbracatura del troco stesso a funi collegate al bozzello di una autogrù – sezionatura con mototrocatrici, tramite taglio dei collegamenti diagonali, orizzontali e verticali – nel POS, nella descrizione delle procedure di demolizione, si affermava che gli addetti si dovevano posizionare 2,00 m sotto la quota di sezionamento, in che modo? – tale procedura non poteva essere praticamente attuata, come fa un addetto con mototrocatrice a lavorare 2,00 m sotto il piano di taglio? – in queste circostanze è indispensabile che si modifichi il POS, identificando le misure di sicurezza necessarie per evitare che una improvvisa oscillazione, in fase di taglio dell’ultimo vincolo possa determinare un impatto del concio del traliccio sull’addetto che ha effettuato il taglio.
Il POS deve descrivere le lavorazioni che si debbono e si possono realizzare in cantiere, con le procedure che saranno effettivamente utilizzate nella esecuzione dei lavori – non si può sottovalutare il contenuto del POS – i preposti del cantiere si devono attenere alle procedure indicate nel POS, ove invece si riscontrassero criticità, contraddizioni e anomalie, debbono essere immediatamente comunicate al RSPP e al Datore di Lavoro, al fine di un aggiornamento del documento.
Il più delle volte il POS viene tenuto in cantiere, perché la norma lo impone, nessuno lo ha mai consultato, il preposto non è in grado di indicare e trovare i riferimenti per le lavorazioni critiche, si tratta di una “risma” di carta impolverata.
Nella sentenza che presentiamo, la responsabilità è stata attribuita al datore di Lavoro e al CSE per non avere il primo valutato i rischi, facendo utilizzare un mezzo non idoneo al contesto lavorativo, il secondo per non aver vigilato sull’applicazione delle norme di sicurezza, venendo meno ai suoi obblighi.
Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
Fatto
“1. Il Tribunale di Bergamo, Sede Distaccata di Grumello del Monte, con sentenza del 3/11/2009, condannò (Omissis), amministratore della (Omissis) e (Omissis), coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a riguardo dei lavori di cui al cantiere sito in (Omissis), alle pene reputate di giustizia, in relazione alle lesioni personali gravissime subite da (Omissis), operaio alle dipendenze della (Omissis), il quale, a seguito del ribaltamento della piattaforma semovente, sul cestello aereo della quale trovavasi per svolgere la propria attività lavorativa, precipitava al suolo dall'altezza di circa 3 metri.
1.1. La Corte d'appello di Brescia, giudicando sulle impugnazioni proposte dagli imputati, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto confermava, concesse le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, riduceva la pena inflitta al (Omissis).
2. Entrambi gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione.”
“2.2. Con il secondo motivo il (Omissis) deduce violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera e), lamentando erronea ricostruzione dei fatti, che sarebbe stata causa dell'ingiusta affermazione di colpevolezza del predetto.
Il ricorrente, amministratore unico della società (Omissis) con sede in (Omissis), nonchè socio e amministratore della (Omissis) s.r.l., nel luglio del 2005 aveva stipulato, nella detta ultima qualità, un contratto d'appalto con la (Omissis) s.n.c., per i lavori di fornitura e montaggio di serramenti e rivestimenti facciate da effettuarsi nell'indicato sito, con facoltà di subappalto ed in effetti veniva stipulato, nei giorni successivi, contratto di subappalto tra la (Omissis) e la (Omissis). Il committente, per contratto era obbligato a farsi carico dei ponteggi esterni o, in alternativa, di adeguati strumenti di sollevamento. Sul finire del luglio del 2005 l'arch. (Omissis), coordinatore per la sicurezza nominato dal (Omissis), aveva richiesto alla (Omissis) il rilascio del Piano Operativo di Sicurezza, rilascio effettuato a cura del (Omissis). Predisposto il POS definitivo, il giorno successivo (il 31/8/2005) sia il committente che l'arch. (Omissis) venivano avvertiti del fatto che ad operare nel cantiere sarebbero stati gli operai della (Omissis). Il POS non prevedeva l'utilizzazione di piattaforme mobili ma solo di ponteggi, a riguardo dei quali venivano presi in rassegna i rischi. Imposto blocco dei lavori e smontaggio dei ponteggi a causa di opere di scavo prescritte dai Vigili del Fuoco, il (Omissis), onde ridurre i danni del fermo, aveva proposto al (Omissis) di sospendere i lavori solo al pianterreno e coltivare gli altri mediante ricorso ad acconci strumenti di sollevamento. Dopo che per qualche tempo i predetti lavori erano continuati mediante l'uso di una piattaforma/navicella a braccio, risultando pericolosa quelle di tipo verticale, a cagione della sporgenza del marciapiedi, il committente, a causa dei costi, aveva deciso di non avvalersi più del predetto strumento. Al contrario di quel che avevano reputato i giudici di merito l'imputato aveva fatto utilizzare solo il sicuro sollevatore a braccio, nel mentre si deve all'inopinata e autonoma decisione della vittima l'uso della piattaforma verticale, il cui utilizzo il (Omissis) aveva espressamente vietato, se non su superfici perfettamente piane e lisce. Peraltro, l'infortunato era operaio esperto ed informato e giammai si sarebbe potuto sentire costretto ad utilizzare strumento di lavoro insicuro; inoltre era dotato dei presidi di sicurezza personali.
Andava soggiunto che in data 27/3/2006 il POS (controfirmato dall'arch. (Omissis) in pari data), specificamente aggiornato, prevedeva l'uso di "ponteggi, piattaforme aeree, trabattelli".
In definitiva, la Corte territoriale aveva malamente interpretato i fatti reputando che la decisione di usare il sollevatore causa dell'incidente fosse stata presa dal (Omissis); che il POS non fosse stato modificato; che l'operaio infortunato non fosse stato formato ed informato, oltre che dotato dei presidi di sicurezza personali, dei quali per sua scelta non si era avvalso.” ………………………………..
“3.2. Con il successivo motivo in rassegna il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a riguardo del ritenuto nesso di causalità.
Secondo la Corte d'Appello di Brescia il (Omissis) non aveva preso visione del piano integrativo presentato dalla (Omissis) in data 27/3/2006 e per questo non era intervenuto per impedire l'uso della piattaforma a pantografo; intervento che, comunque, si sarebbe reso necessario a causa della genericità del piano. Nell'affermare ciò i giudici erano incorsi in errore: la piattaforma in discorso ben avrebbe potuto utilizzarsi anche all'esterno e anche sopra un marciapiedi, a condizione che, seguendo le istruzioni del libretto d'uso, fossero previamente stati messi in sicurezza i luoghi (la larghezza del marciapiedi avrebbe dovuto essere portata a misura congrua e andavano eliminate pendenze e difformità del suolo). Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva non poteva essere considerato responsabile di manchevolezze derivanti dalla mancata conformazione al manuale della macchina, specie tenuto conto che nel PSC era trascritto lo specifico avvertimento di consultare il manuale d'uso di siffatto macchinario.
3.3. Collegato al motivo precedente risulta il successivo con il quale il ricorrente esclude poterglisi addebitare responsabilità penale a causa dell'erroneo utilizzo della piattaforma.
Egli, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, aveva predisposto il PSC, che prevedeva, oltre all'uso di ponteggi, quello di piattaforme aeree, indicando le relative prescrizioni e cautele d'uso. Egli si recava in cantiere 3/4 volte alla settimana, nè poteva esigersi maggior presenza. Avrebbe potuto ordinare la sospensione dei lavori solo in caso di situazione di pericolo grave ed imminente. L'elevatore causa dell'incidente, ove correttamente utilizzato, non poteva costituire pericolo. Aveva visto in uso solo cestelli su mezzi mobili ben diversi dall'elevatore di cui si è detto e, peraltro, anche a voler credere che lo strumento in questione fosse stato utilizzato da una decina di giorni, non emergono elementi per potersi affermare che il detto utilizzo fosse stato difforme dalle modalità previste dal relativo libretto.
3.4. Con la successiva doglianza il ricorrente assume che non aveva avuto comunicazione del subappalto in favore della (Omissis). Il tecnico della Asl, (Omissis), infatti, non aveva rinvenuto in cantiere il POS aggiornato. Anche ad ammettere, peraltro, che il detto documento gli fosse stato consegnato dalla ditta, la stessa, in assenza di visto di congruità da parte del coordinatore non lo avrebbe potuto considerare operativo. Infine, la (Omissis) era tenuta al rispetto delle misure di sicurezza del PSC. Inoltre il PSC non necessitava di adeguamenti, essendo completo e, comunque, l'incidente non era dipendente causalmente da esso, ma andava ricondotto ad un erroneo utilizzo della piattaforma.
Nulla, infine, sapeva il (Omissis) degli accordi intercorsi tra il (Omissis) e il (Omissis) e, in special modo, della decisione di far utilizzare agli operai la piattaforma dell'impresa Faletti, incaricata d'installare gli impianti elettrici.
3.5. Di poi, l'imputato insiste nel prospettare l'impossibilità di conoscere la situazione di pericolo. Escluso che egli potesse vigilare continuativamente sul cantiere, non poteva averlo allarmato aver visto usare l'elevatore di cui si discorre in condizione di piena sicurezza (all'interno dell'edificio). Non avrebbe potuto prevedere che lo stesso sarebbe stato illogicamente adoperato sul marciapiedi esterno, che aveva uno spazio utile corrispondente, nella sostanza, alle dimensioni della piattaforma, dotata di quattro ruote, delle quali le due anteriori sterzanti e motrici, ancor più in assenza di un operatore a terra, addetto alle necessarie informazioni per gli spostamenti.”
Diritto
“4. Conviene, in primo luogo, prendere in esame le censure afferenti l'assunta violazione dell'articolo 512 cod. proc. pen., avuto riguardo alla lettura delle dichiarazioni a suo tempo rese dagli operai (Omissis) e (Omissis), mosse da entrambi i ricorrenti (cfr. p. 2.1. e 3.). La questione, peraltro dipanata dal giudice del merito con argomenti che, in questa sede, appaiono esenti da censure (in particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che i due soggetti, cittadini polacchi, erano muniti di passaporto privo d'indicazione del luogo di residenza in Polonia e, pertanto, non censiti fra la popolazione residente, nonostante avessero dichiarato, quando vennero intesi, di abitare a (Omissis), ne era divenuta impossibile la ricerca, circostanza, questa, peraltro, non prevedibile allorquando erano stati sentiti) non assume carattere decisivo sul piano delle acquisizioni probatorie.
La vicenda e i suoi contorni, anche minuti, risultano, infatti ben acquisiti e riportati in sentenza attraverso il complesso dell'istruttoria svolta (audizioni testimoniali di (Omissis), di (Omissis), dalle stesse dichiarazioni degli imputati e dalla documentazione prodotta). Appare, sul punto, decisivo osservare che la Corte territoriale ha esattamente colto che la circostanza che l'uso spericolato ed improprio della piattaforma a pantografo non poteva considerarsi fatto estemporaneo ed occasionale, dovuto a bizzarra ed imprevedibile decisione del lavoratore rimasto tragicamente infortunato, stante che risaliva a circa quindici giorni prima dell'incidente la restituzione della sicura piattaforma a braccio (punto rimasto incontroverso) e poichè non consta che i lavori restarono fermi dopo la detta restituzione ne consegue che gli stessi proseguirono mediante l'uso della piattaforma mobile a pantografo.
Evenienza, questa che non avrebbe dovuto sfuggire all'osservazione del responsabile per la sicurezza (il quale, ovviamente, in un lasso così cospicuo di tempo avrebbe dovuto rendersi conto della macroscopica pericolosità dello strumento siffattamente adoperato) e che indubbiamente, come in seguito si avrà modo di rimarcare, è da addebitare a scelta dell'imprenditore.
5. Non ha apprezzabile fondamento il motivo di ricorso del (Omissis), enucleato al p. 2.2., con il quale costui lamenta erronea ricostruzione dei fatti. Al contrario dell'assunto impugnatorio il Giudice del merito ha puntualmente ripercorso gli avvenimenti, sulla base delle acquisizioni istruttorie, senza che si possano qui rilevare manifeste contraddizioni o lacune. Quale che sia stata, infatti, la verità in ordine alla pretesa integrazione del POS (sul punto il contrasto di versione tra i due imputati è stridente), è certo che il (Omissis), factotum di due società gemelle (la (Omissis), con sede in (Omissis) e la (Omissis) s.r.l., con sede in (Omissis)), per le esigenze organizzative che prima si sono narrate, decise di proseguire i lavori d'installazione di chiusure delle facciate dell'edificio in ristrutturazione, mediante utilizzo di pannellature precostruite in profilati e vetri, utilizzando degli strumenti elevatori che consentissero di raggiungere i piani superiori, senza necessità di ponteggio. Per far ciò occorreva, a parte ogni altra considerazione (attinente al provato disinteresse per il rispetto dell'effettivo uso dei mezzi antinfortunistici individuali, e il mancato adempimento degli obblighi di formazione ed informazione del personale), utilizzare macchine elevatrici che consentissero di lavorare in sicurezza all'esterno.
Tale era, a dire degli stessi imputati, la navicella a braccio, in un primo tempo utilizzata e poi accantonata a causa dei costi di noleggio. Tale, invece, non era, e per più ragioni, l'elevatore a pantografo precipitato rovinosamente al suolo. Trattasi, invero, di macchinario mobile, dotato di ruote, incapace di mantenere la posizione in presenza di accidentalità o pendenze del terreno (e il marciapiedi era accidentato e in pendenza), al quale sarebbe comunque, occorso spazio di manovra adeguato (invece risultava largo praticamente quanto il marciapiedi).
La circostanza che uno strumento del genere, che ha precipua destinazione d'uso all'interno di edifici e che proprio all'interno di quel fabbricato era stato utilizzato dalla ditta che si occupava dell'impianto elettrico, possa, eccezionalmente, previa attenta verifica e bonifica dei luoghi, essere utilizzato anche all'esterno, non sposta i termini della questione, perchè, appunto, nessuna previa messa in sicurezza dei luoghi venne posta in essere.
Infine, onde evitare inutili ripetizioni è bastevole rinviare alle pagine 13 e 14 della sentenza d'appello per rendersi conto dell'inconcludenza degli asserti del (Omissis), il quale prospetta che la decisione di utilizzare l'elevatore a pantografo dovevasi attribuire ad autonoma decisione del lavoratore, quando quello sicuro a cestello era stato restituito al noleggiatore; che, nonostante ciò la vittima avrebbe potuto (e come?) utilizzare l'elevatore a cestello; che egli avesse vietato d'utilizzare la piattaforma a pantografo (affermazione, questa, ridimensionata dallo stesso (Omissis), il quale, nel corso dell'esame ha ammesso che, nonostante non vi fosse stato un suo esplicito divieto, era competenza della persona offesa rendersi conto della pericolosità di quell'impiego del macchinario).”
“Il (Omissis), tecnico responsabile della sicurezza, anche per la fase progettuale (a suo stesso dire), il quale, quindi, aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza delle procedure al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, non può, di certo, pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di non aver preso visione del piano integrativo presentato dalla (Omissis) in data 27/3/2006, peraltro contro le risultanze processuali; nè che l'infortunio dipese da un uso inadeguato dell'elevatore a pantografo dovuto a improvvida scelta dell'operaio, il quale, come si è visto, invece, non tenne condotta tale da potersi definire imprevedibile, tale da spezzare il nesso di causalità. Se egli, invece, avesse vigilato si sarebbe dovuto accorgere (e si è visto che l'uso si protrasse per diversi giorni) che la macchina veniva utilizzata in assenza delle condizioni di bonifica minime dell'ambiente esterno per garantire la sicurezza del personale operante.
Ininfluente, ovviamente, resta l'affermazione secondo la quale il (Omissis) avrebbe ignorato gli accordi intercorsi tra il (Omissis) e il (Omissis); quel che rileva è che il (Omissis), dotato delle necessarie competenze tecniche e assunta funzione allo scopo, omise, per restare alla fase esecutiva, di vigilare sul singolare metodo d'assicurare le protezioni individuali agli operai (i presidi, nella migliore delle ipotesi, venivano lasciati alla loro iniziativa non sindacata) e, qual che più è grave, lasciò che fosse impiegato nei lavori esterni l'elevatore in discorso, tipicamente impiegabile solo nei lavori al chiuso, senza prima essersi assicurato che l'area di lavoro fosse stata resa idonea ad un tal utilizzo. Da qui l'ineludibile conclusione che si ebbe a trattare di evento prevenibile e prevedibile, ove fossero state osservate le condotte doverose previste ed impedite quelle vietate.
In ogni caso, non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell'"homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4, 1/71992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. 4, 1/4/2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. 4 n. 20047 cit.).”
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali.
La sentenza deve far riflettere i tecnici che ricoprono incarichi di CSE, sulla cadenza temporale e le modalità con cui effettuare gli interventi di vigilanza e coordinamento – tutti sappiamo che il più delle volte ci si trova davanti a “fatti compiuti”, questo tuttavia ci dovrebbe portare alla conclusione che a fronte di lavorazioni con criticità palesi, in cui si riscontrano Rischi imminenti si debbano sospendere i lavori. In merito alla cadenza dei sopralluoghi, questi debbono essere almeno legati alle principali criticità, ovvero l’inizio delle principali lavorazioni, ingresso in cantiere di nuove imprese, esecuzione di lavori comportanti Rischi particolarmente gravi e/o lavorazioni interferenti, soprattutto quando vengono utilizzate macchine operatrici e mezzi di sollevamento.
Il CSE deve valutare i POS con attenzione, senza quella superficialità che troppo spesso viene utilizzata.
Riteniamo inoltre di suggerire al CSE di non firmare i POS – dove è scritto che il CSE deve firmare il POS? – il POS è un documento del Datore di lavoro, che viene firmato per la data certa da RSPP, RLS, Medico competente – il CSE redigerà un suo verbale di valutazione del POS e ove necessario ne chiederà l’integrazione. Spesso ci siamo sentiti dire: “ il tizio mi ha detto che il CSE deve firmare il mio POS” – “vede sulla prima pagina, nello schema di POS del programma x ce lo spazio per la firma del CSE” – ma a che titolo il CSE dovrebbe firmare il POS? – il CSE, come recita la legge deve “valutarlo”, con un suo specifico atto.
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- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)