IL POS E IL PSC NEL DDL DI SEMPLIFICAZIONE OTTOBRE 2012
Analisi e valutazione del provvedimento da
parte del Geom. Augusto Ferraioli (Pianeta Sicurezza Srl)
Disegno di legge Semplificazioni
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI REDAZIONE DI
POS E PSC
Sorprende il contenuto dell’art. 4 del ddl di
semplificazione, emanato dal CDM, non capisco su quale “pianeta”
vivano i redattori del provvedimento.
Si parla del POS e del PSC, un documento più
semplificato di quello che normalmente viene prodotto, non capisco come si
possa produrre.
Stralcio del DDL semplificazioni:
“Art. 4
(Semplificazione di adempimenti nei
cantieri)
1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole:
“condizionamento e riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli
lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione
delle infrastrutture per servizi”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “Art.104-bis.
(Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita
3. All’articolo 131 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono
adottati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge.”
Un conto è parlare di semplificazione ed
aggiornamento dell’allegato XV – ex d. Lgs. 222/03 – altra cosa è quella di
far credere che il PSC e il POS oggi rappresenti un onere troppo
pesante, un adempimento che comporta una spesa di risorse umane esagerate.
La semplificazione del POS dovrebbe passare
attraverso una vera riforma dello strumento, più simile ad un “piano di
lavoro”, sulla falsa riga dei modelli adottati nei settori ad alto Rischio,
come quello elettrico – ferroviario ecc..
Il problema è quello di riconoscere che il POS
come strumento preventivo è stato un “fallimento”.
Si deve parlare di un vero e proprio fallimento,
ma se dunque il tema ha questo profilo, come si fa ad inserirlo in un
provvedimento sulla semplificazione?.
Si dovrebbe inserire in un provvedimento che si
ponga l’obiettivo di rendere applicabile tutte le parti del D. Lgs. 81/08,
ad esempio riscrivendo totalmente l’allegato XV, realizzando uno
schema inderogabile, nel quale un posto fondamentale lo deve trovare, la
descrizione sintetica ma efficace delle opere da eseguire, con le relative
procedure di sicurezza.
Da una rilettura attenta dell’allegato XV, punto
3.2, non si può che chiedersi, ma cosa si deve semplificare? – forse si
dovrebbe specificare, dettagliare in modo più analitico il contenuto minimo
e focalizzare l’attenzione sulle procedure essenziali per garantire
l’incolumità degli addetti ai lavori, ma semplificare un elenco, già molto
scarno, sembra un paradosso.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a
cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’
articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento
al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa
esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli
indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2) la specifica attività e le singole
lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove
previsto;
5) il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di
cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei
lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la
sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere,
delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote
a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati
pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito
del rapporto di valutazione del rumore;”
g) l’individuazione delle misure preventive e
protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio,
richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione
individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione
ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC,
il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.”
La scarsa capacità progettuale, lo scarso profilo
tecnico di molte imprese, dovrebbe consigliare un salto di qualità a tutti,
invece si abbassano le soglie, si usa lo stesso metodo che per anni si è
utilizzato per la qualità delle acque e dell’ambiente – invece che
intervenire per prevenire, si abbassavano le soglie critiche - una scelta
miope, che allontana l’Italia dai paesi più sviluppati.
Il POS deve essere un vero “piano di lavoro”, da
aggiornare continuamente, in relazione alla evoluzione dei lavori, ma anche
da utilizzare come strumento di programmazione a “monte dei lavori” – ad
esempio se non mi preoccupo prima di valutare le quote, per la installazione
di un ponte su ruote ed eventualmente reperisco preventivamente i “mezzi
moduli”, il più delle volte, quando si opera all’interno di un edificio non
riesco ad allestire un regolare parapetto - difficile a “valle”
risolvere il problema, se non ho le attrezzature presso il cantiere.
Il POS ha senso se contiene dati descrittivi di
dettaglio, risulta inutile se è un insieme di schede generiche senza
collegamento al contesto, alle opere oggetto dell’appalto, alla mia
organizzazione aziendale, risorse umane e attrezzature che intendo
utilizzare.
Geom. Augusto Ferraioli
Link DDL
Semplificazione
glossario
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