- IL NUOVO ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLA FORMAZIONE
IL NUOVO ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SULLA FORMAZIONE dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di lavoro che intendano ricoprire direttamente l’incarico di RSPP è UN PRIMO PUNTO FERMO, nella complessa questione aperta dal maggio 2008..
Valutazione del Geom. Augusto Ferraioli di
Pianeta Sicurezza Srl
Nel mese di dicembre 2011, si è concluso
il travagliato e complesso iter del nuovo accordo tra Stato, Regioni e
Province Autonome sulla formazione in materia di sicurezza e prevenzione sul
lavoro, in applicazione del comma 2 dell’art. 37, lavoratori e del
comma 2 art. 34, datori di lavoro che intendano ricoprire incarichi diretti
di RSPP.
I punti più significativi a nostro parere sono i
seguenti:
1.
aver regolamentato la classificazione per categorie
di Rischio la durata e i contenuti della Formazione;
2.
aver modulato la formazione, in una parte generale e
in una parte, assai significativa e “corposa”, in termini di durata, in
relazione ai Rischi specifici e all’esito della Valutazione dei Rischi,
effettuata dal Datore di Lavoro;
3.
aver previsto una modulazione divisa in due fasi
quella generale non inferiore a 4 ore e il restante come “formazione
specifica”;
4.
aver chiarito che la formazione di base, divisa
in tre fasce di Rischio, non contempla e non riguarda gli obblighi di
addestramento, istruzione e quanto altro risulti necessario in relazione
all’utilizzo di macchine ed attrezzature speciali e/o a lavorazioni
particolarmente pericolose e complesse;
5.
aver regolamentato
6.
aver chiarito, per quanto possibile, cosa si intende
per “collaborazione” con gli Enti Bilaterali, o meglio avere regolamentato
la questione.
In merito ad uno dei punti più controversi,
quello della collaborazione con gli Enti Bilaterali, l’accordo pone le basi
per una regolamentazione.
Ci sentiamo di affermare che l’accordo pone le
basi, perché se non si cambia “orizzonte” rimarranno tensioni e
controversie, a danno della qualità della formazione.
Dietro le tensioni e le controversie vi sono
anche “interessi” diversi dagli obiettivi di migliorare lo standard di
sicurezza dei luoghi di lavoro, più specificatamente di “lucro”.
Tuttavia vi sono molti, la maggioranza che in
buona fede si preoccupano di snellire e regolamentare in modo certo la
vicenda.
Torniamo a proporre o meglio rilanciare, il ruolo
degli Enti Bilaterali, come Istanza di coordinamento di tutti i soggetti che
in vario modo gestiscono la sicurezza e prevenzione sul lavoro nelle
aziende.
Abbiamo sempre insistito, con validi argomenti,
che nella organizzazione della formazione dei lavoratori, gli Enti
Bilaterali non si devono sostituire al Datore di Lavoro e al Servizio di
Prevenzione, ma devono coordinare le attività, soprattutto dal punto di
vista della qualità del percorso formativo, della didattica, monitorando a
campione la veridicità degli adempimenti.
Senza escludere un intervento diretto, con propri
formatori, ove richiesto e ove si rendesse necessario, per qualificare ed
implementare il percorso didattico.
Nell’accordo si mette un primo punto fermo:
il Datore di Lavoro è uno dei soggetti organizzatori dei corsi – un elemento
che ricompone la prescrizione della legge, che affida al datore di lavoro
l’obbligo di adempiere, in quanto soggetto alla norma, al precetto di
formare e informare i propri dipendenti come previsto dall’art. 36 e 37 del
D. Lgs. 81/08 e quello di organizzare materialmente tale formazione.
Se a tale chiarimento aggiungiamo il fatto che
nella Nota alla fine della premessa dello schema di accordo, in cui si parla
di cosa si intende per collaborazione con gli Enti Bilaterali, si fa
riferimento al fatto che “ il Datore di Lavoro procede a pianificare” – cioè
il soggetto titolato per avviare il processo formativo è e rimane il datore
di lavoro. Questo a nostro parere significa che è il datore di lavoro che
richiede e deve richiedere la collaborazione agli Enti Bilaterali, decidendo
a monte e/o durante se affidare la gestione didattica della formazione ad un
soggetto, con i titoli previsti dal punto 1 dell’allegato A) e/o agli Enti
Bilaterali, con propri docenti.
L’accordo esclude che vi siano società di
consulenza, più o meno organizzate che possano vantare il diritto di
organizzare formazione, aggirando la procedura prevista – cioè che il Datore
di lavoro richieda o meglio comunichi all’Ente Bilaterale il programma
formativo per le proprie maestranze e la volontà di affidare tale formazione
ad una struttura di sua fiducia e/o all’Ente Bilaterale.
Dunque dalla lettura dell’accordo emerge da un
lato che il passaggio, ove presente nel territorio, con l’Ente Bilaterale è
indispensabile, la comunicazione del datore di lavoro è inderogabile, ma
dall’altro lato non vi è nessun obbligo di affidare all’Ente Bilaterale lo
svolgimento della formazione, con propri docenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo inderogabile di
organizzare la formazione con docenti che abbiano i requisiti previsti
dall’accordo Stato, Regioni e Province Autonome, e secondo le modalità
e i contenuti indicati dall’allegato A), non ha invece un obbligo specifico
di far fare la formazione da docenti dell’Ente Bilaterale.
Lo scenario che si apre dovrebbe indurre gli Enti
Bilaterali a rimodulare il proprio orizzonte sul modello ad esempio
dell’accordo che è già in vigore nel Veneto.
Nella Esperienza Veneta, l’Ente Bilaterale è sia
soggetto che eroga direttamente corsi, sia istanza di controllo sulla
qualità dei percorsi formativi – sul modello del rapporto fra Enti Formativi
accreditati presso le Regioni, i quali programmano corsi per cui sono
accreditati, comunicando contenuti, orari e luoghi alla Provincia e/o alla
Regione stessa, secondo le procedure che localmente vengono decise.
L’Ente Bilaterale deve rispondere entro 15 gg
alla comunicazione del Datore di Lavoro, oltre il quale lo stesso
datore di lavoro procede autonomamente nel rispetto della normativa, cioè
dell’accordo Stato, Regioni, Province Autonome. Tuttavia nell’accordo non si
fa riferimento che il Datore di Lavoro deve affidare la didattica all’Ente
Bilaterale, si afferma in modo testuale che “ove la richiesta abbia
riscontro, delle relative indicazioni occorre tener conto nella
organizzazione e pianificazione dell’attività di formazione” – ciò può
significare che l’Ente bilaterale potrebbe chiedere di modulare le date in
relazioni a propri programmi, comunque in date diverse da quelle
programmate, che l’Ente intenda essere presente con un proprio Tutor,
integrare i docenti con dei propri tecnici, le opzioni possibili sono le più
diverse.
Dunque se da un lato non vi sono “vincoli”,
non vi sono nemmeno permessi in “deroga” senza limiti, potremmo definire la
soluzione come un obbligo di dialogo, da parte degli Enti Bilaterali e dei
Datori di Lavoro, che esclude atti unilaterali, che può emarginare le “lobbies”
che lucrano sulla formazione. Che può emarginare le lobbies, ma che
non è scontato che avvenga, sarà possibile se gli Enti Bilaterali
cambieranno “orizzonti” e se i controlli e la vigilanza sarà adeguata, senza
commistioni, come troppe volte avviene oggi, il funzionario delle ASL, che
si “spoglia” del ruolo e collabora con i vari formatori improvvisati, con
programmi non concordati con nessun vero Ente Bilaterale, generando uno dei
paradossi “all’Italiana” con la confusione dei ruoli fra controllati e
controllori.
Ci teniamo a precisare che con tale
affermazione non intendiamo escludere i Funzionari delle ASL dall’elenco dei
Formatori, ma intendiamo sottolineare che eventuali impegni devono limitarsi
a programmi ufficiali e organizzati nel rispetto della normativa vigente –
pertanto sarebbe “spiacevole”, per non dire altro, la presenza di un
Funzionario o meglio di un Upg impegnato come formatore in un corso
realizzato in violazione del comma 12 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Tuttavia è bene ribadire che sarà
necessario un ulteriore approfondimento per chiarire con quale procedure si
potrà dimostrare di aver chiesto la collaborazione agli Enti Bilaterali,
problema da non sottovalutare, perché potrebbe diventare motivo di nuovi
contenziosi, anche con risvolti penali. Così come sarà necessario chiarire
attraverso quali mezzi l’Ente Bilaterale potrà comunicare con il datore di
lavoro, con atti utilizzabili legalmente, sicuramente si potrà far uso
della Posta elettronica certificata.
Il problema nel suo complesso assume un rilievo
particolare, tenendo conto che nell’accordo al punto 7 dell’allegato A) si
regolamenta il rilascio degli attestati. Gli attestati saranno rilasciati
dal soggetto formatore, tuttavia per quanto riguarda la formazione dei
lavoratori di cui al punto 4 dell’allegato A), si dovrà dimostrare di aver
chiesto la collaborazione agli Enti Bilaterali, di qui l’esigenza di seguire
con particolare cura tutti gli atti del Datore di Lavoro, inerenti tale
comunicazione. Ci si troverà di fronte a situazioni in cui gli organi di
vigilanza richiederanno la documentazione dell’avvenuta richiesta di
collaborazione agli Enti Bilaterali e/o potranno chiedere informazioni
direttamente all’Ente Bilaterale, con l’apertura di un eventuale vero e
proprio accertamento.
In fine possiamo concludere che da questo punto
di vista l’accordo indica una strada diversa da quella prevista in “Veneto”,
in cui l’attestato è comunque rilasciato dall’Ente Bilaterale, anche se il
corso è organizzato da altro soggetto, incaricato dal datore di lavoro.
L’accordo riconosce formalmente il ruolo di strutture di consulenza di
fiducia del datore di lavoro.
Nell’accordo si fa riferimento alla possibilità
di definire procedure formative diverse da quelle di base definite
nell’allegato A), tale possibilità si riferisce ai contenuti didattici e
alla durata, sembra di capire che non sono materia negoziabile aziendalmente
gli aspetti generali inerenti l’obbligo di collaborazione con gli Enti
Bilaterali.
Link
Accordo per la formazione dei Lavoratori
Accordo per la Formazione dei datori di Lavoro che intendano ricoprire l’incarico di RSPP
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