- ELEMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI PRESENTI NEL DPR SULLA
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEI LAVORI IN AMBIENTI
CONFINATI
Firmato dal Presidente della Repubblica il
DPR che regolamenta la qualificazione delle imprese e misure di sicurezza da
adottare nei lavori in ambienti confinati, come sili, cisterne, pozzi ecc.
DPR 14 SETTEMBRE 2011
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri il 03/08/11 del DPR che regolamenta la qualificazione e le
procedure di sicurezza da adottare nei lavori eseguiti negli ambienti
confinati, di cui abbiamo avuto una prima informazione tramite un
comunicato del Ministro del Lavoro, oggi abbiamo una informazione più ampia,
dopo la diffusione dello schema di DPR, firmato dal Presidente NAPOLITANO il
14 settembre c.a (siamo in attesa della pubblicazione del DPR sulla gazzetta
ufficiale).
Oggi possiamo provare ad analizzare e
commentare il provvedimento.
Da un prima lettura dello schema di DPR,
possiamo fissare alcuni punti fermi:
in uno dei settori in cui si sono
materializzati eventi drammatici, frutto di criticità intrinseche, settori
ad altissimo Rischio, basti citare, “molfetta”, “Mineo”, “DSM” di Capua,
“SARS” di Cagliari ecc. – per non dimenticare, Ravenna, Mec navi – gli
ambienti confinati, in cui vi è il concreto pericolo che vi siano sostanze
tossiche, nocive e/o infiammabili, si è deciso di introdurre procedure
speciali, simili, per usare una “immagine” evocativa e simbolica, a quella
adottata per i cantieri temporanei e mobili.
In sintesi si coinvolge il committente, nella
programmazione delle procedure di sicurezza, nelle selezione dei soggetti
esecutori, nella gestione della fase esecutrice dei lavori.
Si introduce una griglia di selezione delle
imprese, anticipando alcuni punti significativi del processo di
qualificazione delle imprese, di cui all’art. 27 del testo unico.
Si interviene regolamentando l’applicazione del
comma 2 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, sciogliendo una delle più evidenti
contraddizione fra il comma 3 e il 2 – cioè il DUVRI, come adempimento agli
obblighi di cui al comma 2, dell’art. 26.
Il settore dei lavori eseguiti in ambienti
confinati, segnato da Rischi Rilevanti, doveva avere una regolamentazione
appropriata, conforme alla giurisprudenza consolidata, come abbiamo
documentato nel Convegno svolto il 7 febbraio 2011 presso la sala Conferenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto da Pianeta Sicurezza
Srl e dalla DPL di Roma e Provincia, che ha visto fra i partecipanti l’ex
Ministro del Lavoro On. Cesare Damiano e Il Dott. Fantini autorevole
Dirigente del Ministero Del Lavoro.
Tutto ruota attorno alla definizione di “rischi
specifici”, “propri”, inerenti l’attività oggetto dell’appalto.
Segue uno stralcio della relazione che abbiamo
presentato in quel convegno.
Convince il comma 3 dell’art. 3 dello schema di
DPR, il fatto che il committente debba nominare un tecnico qualificato,
formato, che coordini e segua la esecuzione dei lavori.
Un punto qualificante, strategico, che si integra
con il precetto di definire procedure specifiche per intervenire in ambienti
confinati, procedure che debbono qualificarsi anche come norme di “buona
prassi”.
Il coordinamento fra le norme previste dall’art.
2 e 3 dello schema di DPR, in merito alla formazione di base, alla presenza
del 30% di lavoratori con esperienza minima triennale e all’obbligo del
committente di formare tutti i soggetti, dal datore di lavoro all’ultimo
manuale sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui si dovranno
eseguire i lavori, danno un orizzonte adeguato al problema.
LINK
Schema di DPR
STRALCIO DELLA RELAZIONE DEL Geom. Augusto
Ferraioli nel convegno del 07/02/11
APPALTI E SUBAPPALTI, come applicare l’art. 26
del D.Lgs. 81/08
Definizione di “Rischi Specifici/propri”
Relazione fra il Comma 2 e 3 dell’articolo 26
– cooperare - coordinare – DUVRI
“Se ragioniamo leggendo insieme la norma, ci
sorge il dubbio che vi sia una contraddizione fra il comma 2 e il 3,
proviamo ad argomentare il ragionamento:
comma 2, dell’art. 26 - “Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera complessiva.
Dunque si parla di cooperazione, in merito ai
lavori oggetto dell’appalto – nel paragrafo successivo, lettera b), si
afferma, “anche al fine”, vuol dire non solo interferenza, ma anche rischi,
rischi inerenti le lavorazioni. Il discorso è tanto più vero quando si parla
di committenti che hanno uno spessore tecnico, una organizzazione in grado
di interpretare e in molti casi sono detentori di procedure ed esperienze
uniche nel campo.
Comma 3 - “Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze.
“Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
Se leggiamo con attenzione il comma 3, potremmo
vederci una contraddizione, quando si afferma: “promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.” Nel comma
2 come si è accennato si afferma testualmente: “coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.” – dunque non solo interferenze,la
lettura della lettera a e b del Comma 2 rafforza la convinzione che lo
spettro sia più ampio.
Coordinare significa senza dubbio collegare
razionalmente le varie fasi dell’attività in corso….-mentre- cooperare è
qualcosa di più, perché vuol
dire contribuire attivamente, dall’una e
dall’altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e
protezione necessarie.
L’obbligo di cooperazione e di coordinamento
riguarda dunque i rischi comuni a cui possono andare incontro i dipendenti
delle due parti per effetto dell’esecuzione dell’appalto.
Per approfondire il ragionamento di
merito diamo uno sguardo ad alcune sentenze della cassazione penale
Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv.
231658, Mogliani
“L’art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs.
9.04.2008, n. 81 esclude l’obbligo di promuovere la cooperazione e il
coordinamento per il datore di lavoro committente per i “rischi specifici
delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi”, ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni
da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di
incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica
settoriale -generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella
conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o
nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine”.
sentenza della Cassazione - Sezione quarta -
sentenza 10 giugno 2008, n. 23090 Presidente Novarese - Relatore Koverech Pm
Galasso - conforme - Ricorrente Procuratore della Repubblica del Tribunale
di Messina ed altro
“Non può invero considerarsi rischio specifico, ai fini
dell'applicabilità della suddetta norma, quello che debba essere
fronteggiato con l'impedire che l'attività di demolizione di una parete
perimetrale esterna di un edificio collocata alla seconda elevazione del
fabbricato (a circa sei metri dal piano stradale) venga effettuata in
condizioni di grossolane carenze sotto il profilo delle misure di sicurezza
(come rilevato dalla documentazione fotografica in atti) e, in particolare,
che detta attività venga effettuata avvalendosi di "una vecchia e malridotta
scala in ferro della lunghezza di circa tre metri collocata sulla soletta di
interpiano e appoggiata alla parete da demolire, senza preventivo
allestimento di adeguato ponteggio e di idonei sistemi di ritenuta" essendo
questo pericolo riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue
specifiche competenze. Di qui l'obbligo per il datore di lavoro committente
di cooperare nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi. Erra altresì il giudice di prime cure allorché esclude l'operatività
del sopra citato art. 7, D.Lgs. 626/94 nell'ipotesi in cui il committente,
come nel caso di specie, sia un soggetto privato non imprenditore.”
CORTE DI CASSAZIONE, IV Sez. pen. - Sentenza
19 agosto 2005 ,
n. 31296
Fattispecie: ai sensi del comma 3, dell’art. 7,
D.Lgs. n. 626/1994, l’obbligo di intervento a fini di prevenzione è escluso,
a carico del datore di lavoro che affidi lavori nell’ambito della propria
azienda, con riferimento ai rischi specifici delle attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Questa esclusione ha riguardo alle regole che
richiedono una specifica competenza tecnica settoriale nella conoscenza
delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione
di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine, competenza
generalmente mancante in chi opera i settori diversi, e dunque non attiene
all’obbligo di adottare negli ambienti di lavoro le precauzioni generiche
volte ad evitare il verificarsi di incidenti
Se ne desume che non può considerarsi rischio
specifico quello derivante dalla generica necessità di
impedire che le persone che si trovino nel raggio di azione di una macchina
potenzialmente pericolosa essendo questo pericolo riconoscibile da chiunque
indipendentemente dalle sue specifiche competenze, e che sussiste l’obbligo
per il datore di lavoro committente di cooperare nell’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi…
CORTE DI CASSAZIONE, IV Sez. pen. -
Sentenza
… Le dettagliate informazioni di cui alla
previsione dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 626/1994, vanno
fornite dal committente ogni qualvolta egli affidi un lavoro in appalto ad
un’azienda, non rilevando la circostanza di averle fornite in
precedenza. Il dovere informativo non consiste in una teorica lezione su un
determinato pericolo, ma richiede, tenuto conto del dovere di cooperazione
cui sono reciprocamente tenuti sia il committente, che l’appaltatore, che
entrambi si rendano conto insieme della presenza o dell’assenza di una
specifica fonte di pericolo, cioè che la valutino insieme e che insieme
valutino come meglio eliminarla.
CORTE DI CASSAZIONE, IV Sez. pen. - Sentenza
...omissis.. L'art. 7 del DlLgs. n. 626/1994,
nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire le imprese
appaltatrici o ai lavoratori autonomi le dettagliate informazioni sui rischi
specifici e nell'aggiungere, nella lett. a), del comma 2, che, nelle ipotesi
di cui al comma 1, i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure
di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto", costituisce il datore di lavoro garante
anche dell'integrità fisica dei lavoratori che dipendano dall'appaltatore,
onerandolo di quella particolare posizione di garanzia che è la posizione di
controllo, la quale ha per scopo di neutralizzare "determinate fonti di
pericolo" in modo da garantire l'integrità dei beni giuridici che ne possono
risultare minacciati. Ovviamente l'appaltatore è altrettanto garante e
l'avere il legislatore previsto due garanti a tutela di determinati beni fa
sì che entrambi siano tenuti a prestare la garanzia e che, nella ipotesi in
cui nessuno dei due la presti, il primo - il datore di lavoro - non possa
ritenere che l'omissione del secondo sia stata causa successiva da sola
sufficiente a determinare l'evento, non potendo, certo, sostenersi che la
seconda omissione si sia risolta nella interferenza di una serie causale del
tutto autonoma, essendo, logicamente, nella stessa linea
causale della prima, avendo, di questa, il
medesimo contenuto, o contenuto analogo, e il medesimo scopo (cfr. Cass.,
Sez. IV,
Nella sentenza assume un rilievo, la valutazione sul concetto
di “rischi specifici” e di conseguenza degli obblighi di cooperazione fra
appaltante e appaltatore e/o, come si direbbe oggi impresa affidataria e
subappalto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA, SENTENZA N. 12348 DEL
20 MARZO 2008
Stralcio della sentenza
“
“I giudici di merito hanno ritenuto accertato che
l’imputato si fosse reso responsabile del reato contestatogli perché, avendo
avuto in appalto l’esecuzione di lavori di coibentazione dei balconi di un
edificio poi subappaltati alla persona offesa, aveva omesso la valutazione
del rischio di caduta e aveva dotato il terrazzo di un parapetto inidoneo
perché dotato di un solo corrente intermedio e sprovvisto di tavola
fermapiede. ………, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si era appoggiato al
parapetto -che non aveva retto il peso - ed era precipitato al suolo subendo
lesioni gravi.”
“Risulta infatti dalle sentenze di merito che ci si
troverebbe comunque in presenza di un contratto il cui oggetto era
costituito dai lavori di impermeabilizzazione dei balconi. Se l’oggetto del
contratto d’opera era questo - né risulta, dagli accertamenti svolti dal
giudice di merito, che il regolamento contrattuale prevedesse anche la
predisposizione delle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro - ne
consegue che competeva al committente tale predisposizione per garantire la
sicurezza di chi, in questo luogo, si trovasse a prestare la propria
attività, qualunque fosse il titolo in base al quale ciò avveniva. E anche
se il contratto dovesse essere qualificato come appalto ne conseguirebbe
l’applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall’art. 7 comma
2° del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 che prevede un obbligo di
cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione.
Anzi, per il comma 3° di questa norma, incombe
sul datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il
coordinamento. E questo obbligo deve ritenersi escluso soltanto nel caso
previsto dal comma 3° u.p. dell’art. 7 ricordato (che esclude l’obbligo
per il datore di lavoro committente per i “rischi specifici delle attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”); esclusione
che va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti
di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che
richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente
mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure
da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali
tecniche o nell’uso di determinate macchine, Come è ovvio non può quindi
considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di
impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo questo pericolo,
riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche.” “Il
ricorso proposto deve dunque essere rigettato quanto all’imputazione
relativa al delitto di lesioni colpose.”
Proviamo a fare qualche esempio:
nelle raffinerie, nei grandi impianti chimici, in centrali elettriche, nelle
linee elettriche, nel settore stradale ed autostradale, nel settore
ferroviario si può parlare di committenti privi delle competenze tecniche,
capaci di “leggere” rischi e procedure di lavoro ?
Si possono mettere sullo stesso piano il
Tabaccaio di Treviso, la struttura pubblica – ministero – ufficio di ogni
genere – scuole ecc. prive di strutture tecniche, con organismi complessi,
detentori in alcuni casi delle procedure e delle tecniche di lavoro in
quel particolare settore e altri dotati di uffici tecnici con competenze
professionali di tutto rispetto ?
La vigilanza o meglio l’attività di prevenzione,
si deve fermare alla pura e semplice acquisizione del DUVRI ?, lasciando
alla magistratura, a valle di accadimenti drammatici, l’eventuale
valutazione della mancata applicazione del comma 2 ?
Si legge da più parti, su riviste autorevoli che
il datore di lavoro committente deve limitarsi a coordinare le interferenze,
redigere il DUVRI, non interferire nell’attività dell’appaltatore ecc.. –
tutto il resto sono i cosiddetti “rischi propri – specifici” a carico del
soggetto che ha acquisito appalto e/o subappalto.
Si afferma: “Il lavoro
viene eseguito da imprese che adottano le loro procedure, quelle che
autonomamente nella loro specifica organizzazione hanno deciso” – noi non
possiamo e dobbiamo interferire.” – di fatto spesso questa tesi giustifica
l’affidamento di lavori a prezzi bassissimi, questo consente di
esternalizzare attività un tempo realizzate in proprio, ottenendo non solo
più flessibilità, obiettivo condivisibile, ma un abbassamento della qualità
del lavoro – si determina di fatto un margine derivante dall’utilizzo di
manodopera disponibile e/o obbligata, dalla situazione di fatto,
ad operare con tecniche e procedure da paese sottosviluppato – tornando
indietro di almeno 40 anni rispetto allo standard del nostro paese.
Le imprese medie e piccole che partecipano a
questo terribile “gioco al massacro” per la maggior parte sono vittime, vi
sono altri soggetti, sicuramente minoritari, che inquinano il mercato,
lucrando sulla mancata applicazione delle norme di sicurezza e del rapporto
di lavoro, utilizzando gli spazi che si aprono con le procedure dell’offerta
più vantaggiosa – “massimo ribasso”.
L’entrata in vigore del D. Lgs. 626/94 – art
Tuttavia sul punto vi sono contraddizioni – il
Comma 3 dell’art. 26 è il frutto di un confronto fra letture diverse.
Si deve fare un passo avanti nella
interpretazione della norma a vantaggio di tutti i soggetti in campo – per
tutti i soggetti intendo anche i datori di lavoro committenti,
soprattutto alla luce dell’art. 30.
Lavorare per trovare una sintesi fra
l’applicazione delle norme generali di sicurezza – art 15 – ed art 26 –
procedure di appalto – dunque per fare un esempio, se si vuole
eliminare il Rischio alla Fonte, come indicato letteralmente nella norma, in
edilizia si deve giungere alla “Rottamazione” della carpenteria tradizionale
– posizionare travetti e pignatte sul banchinaggio tradizionale è un Rischio
– per abbatterlo si deve far uso delle tecnologie che oggi sono sul mercato
- casseratura e sistemi prefabbricati che mantenendo lo standard qualitativo
del manufatto abbattono di un 80%/90% il Rischio di caduta dall’alto –
questo significa applicare lo spirito dell’art. 15 – computi e progetti che
tengano conto delle norme generali di sicurezza, delle tecniche oggi sul
mercato, delle esperienze realizzate nel campo (filosofia giuridica del 2087
cc e di tutta la normativa recepita dall’Europa).
Cooperare ad attuare le misure di sicurezza,
significa confronto su procedure e tecniche di lavoro – l’impresa esecutrice
dovrebbe dimostrare che le sue procedure realizzino lo stesso standard di
sicurezza.
Comma 6 - Nella predisposizione delle gare di
appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture.
Siamo in presenza di una norma che in sintesi coglie il nodo del
problema.
Il punto è come si applica ?
Con che regolamenti si può applicare ?
I bandi che sono stati fatti dal 2008 ad oggi contengono questi
principi ?
Mentre per il settore delle opere Civili – Titolo IV capo I, vi è
una vasta letteratura tecnica e prezzari di riferimento, anche se siamo
lontani dall’applicare lo spirito coordinato della norma, per gli altri
settori, soprattutto servizi, quali riferimenti vi sono per valutare la non
congruità degli oneri dei costi della sicurezza ?
Differenza non da poco su cui riflettere è il fatto che nel settore
delle opere civili è il committente, che prima di mandare in gara i lavori
deve computare gli oneri, negli altri settori sono i singoli partecipanti,
il più delle volte su soglie indicate dalla stazione appaltante – in gare
che complessivamente prevedono l’aggiudicazione al massimo ribasso.
Tutto torna al punto, come si valuta la congruità ? – se per
congruità si intende che nel redigere la stima dei costi degli oneri della
sicurezza il singolo datore di lavoro deve adottare i principi contenuti
nell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 – in sintesi i principi dell’art. 2087 del
cc, siamo in un orizzonte positivo – se invece rimaniamo in una palude senza
“bussola”, siamo molto lontani dall’obiettivo.
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