Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
Analisi e riflessioni del Geom. Augusto Ferraioli (Pianeta Sicurezza Srl)
Lo stralcio della sentenza che segue, deve far riflettere su due elementi fondamentali, la responsabilità di chi dirige un cantiere, facendo parte di una organizzazione aziendale complessa e l’esito tragico che può derivare dalla superficialità con cui vengono fatte eseguire delle lavorazioni ad alto Rischio.
Il seguente paragrafo, della sentenza di cassazione descrive l’evento:
“La mattina del 16 novembre 2002, nel cantiere della TAV di (Omissis) condotto dalla ditta (Omissis) e c. s.r.l., l'operaio (Omissis) si accingeva a collocare una "mensola" sugli appositi pilastri, lavorando su una intelaiatura posta a circa 8-
In primo grado venivano condannati sia il Responsabile di cantiere, con una specifica delega all’attuazione delle misure di sicurezza che il Titolare della Impresa.
In secondo grado, il Titolare della Ditta veniva assolto e veniva ritenuto unico responsabile il Capo Cantiere.
Da quello che si deduce dalla lettura della sentenza, l’incidente è avvenuto mentre si stava posizionando in quota una mensola, con l’ausilio dell’autogrù, dunque sarebbe utile analizzare come veniva descritta la lavorazione nel POS.
Dalla sentenza si evince che il documento prescriveva le modalità esecutive, ed escludeva che l’addetto si potesse trovare in quota al momento dell’ammaraggio della mensola – sappiamo che molte volte tali documenti vengono “aggiustati” notte tempo – ma restando ai fatti, cioè alla sentenza, si addebita al responsabile di cantiere, di non aver organizzato il lavoro, secondo le modalità indicate dalla valutazione dei rischi redatta dal datore di lavoro.
La sentenza afferma che il datore di lavoro, ha adempiuto ai suoi obblighi, effettuando una corretta valutazione dei Rischi, fornendo al cantiere tutte le attrezzature necessarie, sottoponendo gli addetti a specifica formazione, nominando un responsabile di cantiere con specifica delega all’applicazione delle procedure di sicurezza.
Il paragrafo che segue, della sentenza di cassazione, ci fornisce un quadro significativo per identificare la gerarchia delle responsabilità:
“3. Il motivo dedotto è infondato.
Del rispetto di tali prescrizioni era responsabile (Omissis), cui pertanto correttamente è stata addebitata la responsabilità per non aver esercitato i propri compiti di direzione e sorveglianza.”
La cassazione dunque conferma la sentenza di secondo grado, concentrando tutta la responsabilità sul capo cantiere – una sentenza che dovrebbe far riflettere i tanti che spesso sottovalutano il ruolo del POS.
Molto spesso in cantiere, i lavori vengono eseguiti, in palese violazione delle indicazioni contenute nel POS – documento che viene il più delle volte lasciato in un “cassetto”, di cui nessuno conosce l’esatto contenuto, ovvero il contenuto viene dimenticato rapidamente, oppure se ne sottovaluta il valore precettivo.
Vi è da aggiungere che il POS spesso è un documento generico, in questo caso sicuramente riportava la definizione contenuta nella legge – nessuno doveva stare nel raggio d’azione dell’autogrù – tutti davano per scontato che scrivere quello che prescrive la legge basta a tutelarsi e a programmare la sicurezza in fase esecutiva.
In molte circostanze ci si trova di fronte a preposti di cantiere, ovvero direttori di cantiere, ignari del contenuto del POS - ovvero a responsabili di cantiere che trovandosi a gestire criticità le affrontavano con procedure in contrasto con quelle indicate dal POS.
I responsabili di cantiere che organizzano i lavori in contrasto con le modalità previste dal POS, spesso non hanno la consapevolezza, che
Troppo spesso ci sentiamo rispondere: “lo sa pure lei che nei POS si scrivono delle cose inapplicabili” – “il POS è stato scritto a tavolino, in cantiere è un altra musica”
La sentenza ci riporta alla “realtà”, ci pone a tutti motivi di riflessione, a valle di un evento infortunistico quel documento denominato POS, può fare la differenza, applicarne i contenuti o disattenderli, soprattutto nelle lavorazioni più critiche può essere la causa dell’evento stesso e determinare la “gerarchia” delle responsabilità civili e penali.
Stralcio della sentenza
“Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
Fatto
1. La mattina del 16 novembre 2002, nel cantiere della TAV di (Omissis) condotto dalla ditta (Omissis) e c. s.r.l., l'operaio (Omissis) si accingeva a collocare una "mensola" sugli appositi pilastri, lavorando su una intelaiatura posta a circa 8-
2. Dell'incidente sono stati chiamati a rispondere (Omissis) titolare della (Omissis) e (Omissis) responsabile del cantiere e preposto alla sicurezza, entrambi condannati in primo grado alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
3. La corte di appello di Roma ha dettagliatamente ricostruito l'incidente mettendo in luce che lo stesso era avvenuto perché non erano state seguite le corrette modalità operative, nel senso che (Omissis) avrebbe dovuto salire in quota per procedere al fissaggio della mensola solo dopo che il collega di lavoro avesse collocato il pezzo nella giusta posizione; egli invece era salito prima, mentre la gru era in movimento, venendo pertanto a trovarsi nel raggio del braccio di azione della stessa, nonostante ciò fosse assolutamente vietato; ha ritenuto che (Omissis) fosse responsabile dell'incidente perché avrebbe dovuto verificare la corretta esecuzione delle operazioni e controllare il rispetto delle regole, regole che erano state ben delineate nel documento di valutazione dei rischi che il medesimo (Omissis) aveva reso noto ai lavoratori; inoltre l'attività in questione avrebbe dovuto essere svolta sotto la diretta supervisione di un caposquadra che quel giorno non era presente.
La corte d'appello assolveva invece il (Omissis) rilevando che il medesimo, quale titolare di una ditta di rilevanti dimensioni, non poteva essere ritenuto responsabile perché aveva correttamente delegato per le questioni della sicurezza altra persona e aveva attuato tutte le misure cautelari necessarie; in particolare risultava che tutte le attrezzature del caso erano state fornite agli operai.
Si ricorre in cassazione
La cassazione rigetta il ricorso, dichiarando tuttavia il reato prescritto
Diritto
3. Il motivo dedotto è infondato. La Corte di appello, con motivazione approfondita e puntuale, ha evidenziato la posizione di garanzia del (Omissis) in relazione alle funzioni di responsabile del cantiere e addetto alla sicurezza e dunque con compiti direttamente attinenti alla organizzazione del lavoro sul cantiere con specifico riguardo alla adozione di modalità tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Invece è stato accertato che la pericolosa operazione nel corso della quale l'operaio si è infortunato era avvenuta senza il rispetto delle regole di sicurezza che pure erano state previste in modo preciso e che escludevano che si potesse movimentare in aria un carico quando già l'operaio era a sua volta salito in quota. L'operazione avrebbe dovuto aver luogo secondo le diverse modalità riferite dalla corte di appello, sotto la sorveglianza di un capo squadra, oppure non doveva essere effettuata.
Del rispetto di tali prescrizioni era responsabile (Omissis), cui pertanto correttamente è stata addebitata la responsabilità per non aver esercitato i propri compiti di direzione e sorveglianza.
Correttamente è stata altresì esclusa la rilevanza di un eventuale concorso di colpa dello stesso operaio infortunato per non aver indossato il casco in dotazione, sulla base del rilievo che, a prescindere dal fatto che la circostanza non è stata accertata con sicurezza, anche di tale circostanza doveva farsi carico il (Omissis), assicurando, tramite la propria presenza sul posto o la presenza di altra persona (invece assente), il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche. è infatti pacifico che ai fini dell'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte dei soggetti obbligati, non è sufficiente porre a disposizione del lavoratore il casco protettivo o prescrivergli l'uso di esso, ma è necessario esigere che il casco venga indossato, il che avrebbe potuto e dovuto essere assicurato tramite una opportuna sorveglianza.”
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