Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di
un carico sospeso e infortunio mortale
Analisi e riflessioni del Geom. Augusto
Ferraioli (Pianeta Sicurezza Srl)
Per il drammatico evento sono stati condannati, in primo e secondo grado il Titolare della Ditta, il preposto e il Responsabile dei lavori, con incarico di CSP e CSE, come indicato nella sentenza di cassazione:
“1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza dell'11/3/2010, condannò D. B.E., amministratore unico della società EMP di D. B. E.o & C, D.B.M., preposto di fatto quale direttore tecnico e capo cantiere in relazione ai lavori di costruzione di una palazzina da edificarsi in (OMISSIS) per la committente COSIND 2000 s.r.l., e B.M., responsabile dei lavori di cui detto, nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il cantiere edile in parola, in relazione alla morte dell'operaio Be.Ge., dipendente della s.r.l. unipersonale DELTA, per shock traumatico causato dalla caduta di un carico sospeso, alle pene reputate di giustizia.”
La dinamica degli eventi, come ricostruiti nella sentenza, sono i seguenti:
“La vittima, incaricata di riversare all'interno di una benna sospesa, manovrata da una gru, malta cementizia sversata da due silos contigui, veniva investita dalla caduta del carico, impigliatosi in uno dei due silos.
A D.B.E. la Corte territoriale, condividendo in pieno le argomentazioni del primo giudice, rimprovera di essersi avvalso di società subappaltatrice (la DELTA) tecnicamente inidonea, la quale si avvaleva, a sua volta, di personale non informato e formato; di non aver cooperato con gli altri datori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'opera, al fine di predisporre le misure di sicurezza del caso, in special modo dirette ad impedire interferenze tra lavoratori dipendenti da ditte diverse e, in particolare, a riguardo dell'utilizzo della gru da parte del personale della ditta DELTA; di non aver assicurato che le operazioni di sollevamento carichi fossero condotte in sicurezza: nella specie, l'operatore alla movimentazione della gru, comandata attraverso una tastiera a filo, non era in grado di avere una visione dei luoghi a causa della limitata lunghezza del filo ed inoltre il luogo di carico, collocato in uno spazio angusto tra i due silos e non protetto da un solido impalcato, costituiva fonte di elevato pericolo infortunistico.”
Soggiunto, per completezza, che la responsabilità di D.B. M., tenuto conto della sua funzione, viene individuata nell'aver permesso lo svolgimento delle operazioni di carico con le modalità sopra descritte, per quel che qui rileva, a B.M. la Corte territoriale rimprovera, in relazione al ruolo di responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione degli stessi, di: a) aver previsto sollevamento di carichi (o, comunque, non averli impediti) con le modalità prima descritte; b) aver omesso di verificare l'Idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, con specifico riguardo all'operatività della gru; c) aver omesso di vigilare sul rispetto del P.S.C., (piano di sicurezza e coordinamento), con specifico riguardo all'adozione delle adeguate misure di sicurezza da parte delle società EMP di D.B.E. & C. e DELTA s.r.l., comprendenti la formazione dei lavoratori, la protezione dalla caduta dei carichi sospesi e le modalità di esecuzione delle manovre di sollevamento mediante la gru.”
B.M. (Responsabile dei lavori . CSP e CSE) proponeva ricorso per cassazione.
Il ricorso viene rigettato, leggendo sia le motivazioni del ricorso che le motivazioni con cui la cassazione conferma la condanna, emergono alcuni elementi interessanti di riflessione:
1. Dalla ricostruzione degli eventi – dinamica dell’incidente – emergono delle criticità di fondo, che dovevano far parte della valutazione dei Rischi, anche di quella di progetto, nella parte inerente la logistica e le scelte progettuali per l’esecuzione delle opere, comunque in fase esecutiva, poteva e doveva essere oggetto di specifica integrazione al PSC stesso.
2. La difesa del CSE è inconsistente, solo in un punto potrebbe essere presa in considerazione, quando esprime dubbi sul ruolo dell’impalcato di protezione, stante il peso della benna metallica, del peso di circa 500 Kg – il fatto che sia stata citata nella sentenza, fra le misure da applicare per prevenire l’incidente si deve sicuramente addebitare ad una approssimativa relazione tecnica degli organi di vigilanza e/o di un perito – un impalcato non può prevenire incidenti simili, stante il fatto che progettarne uno che possa reggere un carico del peso di 500 Kg che cada da x metri è assai complesso.
3. Il fatto che fra le misure che vengono indicate dalla sentenza, per prevenire l’incidente ve ne sia una discutibile, non modifica lo spessore dei rilievi e la loro validità – ben più consistenti appaiono le contestazioni inerenti i luoghi utilizzati per la movimentazione dei carichi – la posizione in cui operava il gruista, senza avere una visione completa della zona di sbarco, senza aver definito procedure di comunicazione ecc. – tutte motivazioni di spessore, elementi che devono essere presi in considerazione per programmare le misure di sicurezza e coordinamento.
4. Vi è inoltre da considerare che il CSE è stato investito dal committente del ruolo di Responsabile dei lavori, di qui la contestazione di non aver valutato la idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice – si fa riferimento alla mancata formazione dei lavoratori, un elemento non proprio secondario.
5. In ultimo ma non meno importante è la palese incapacità del CSE di valutare le criticità, durante gli eventuali sopralluoghi che avrebbe dovuto effettuare in cantiere – anche se in fase di redazione del PSC, non si è ragionato intorno al problema, in fase esecutiva, sia nella fase di organizzazione logistica che durante l’esecuzione delle lavorazioni si dovevano registrare i problemi ed integrare il PSC e far integrare i relativi POS, comunque vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza – certo ove si sia in grado di “vedere” e “percepire” i Rischi. Nella sentenza si legge quanto segue: “Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
4.1. Non è dubbio che il grave incidente si verificò a causa dell'inidoneità del luogo predisposto per il sollevamento dei carichi sospesi, il quale, per un verso costringeva il manovratore della gru a destreggiare il carico in presenza di rilevanti ostacoli, fonte di ben probabile intralcio (i due silos posti a distanza ravvicinata); per altro verso imponeva all'operario (la vittima) addetta al carico di operare in spazi angusti che gli rendevano la via di fuga difficoltosa e, soprattutto, gli imponevano la pericolosa presenza in corrispondenza dei carico; peraltro verso ancora impediva al manovratore del mezzo meccanico di seguire compiutamente tutte le manovre e i movimenti del carico sospeso; infine implicava l'assenza di qualsivoglia struttura protettiva a tetto (l'impalcato).”
La sentenza deve essere oggetto di riflessione per i professionisti che ricoprono gli incarichi di CSP e CSE – devono inoltre far riflettere i committenti e/o i Responsabili dei Lavori.
Spero che la semplificazione di cui si parla, per PSC e POS non intervenga su criticità come queste abbassando le “soglie” – esemplificare e/o abbassare lo standard ?, purtroppo se si usa il metodo utilizzato in altri campi, quelli ambientali non ci si deve attendere nulla di positivo.
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