FARE CHIAREZZA SUL CONCETTO DI “RISCHI SPECIFICI”
intervento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl)
Una delle questioni delle questioni è quella di cosa si deve intendere per “Rischi specifici”.
Nella lettura del D. Lgs. 81/08, il termine, compare in alcuni nodi strategici, vedi l’art. 26, inoltre il termine è utilizzato arbitrariamente per “disegnare” un ruolo con un “orizzonte” limitato del CSP e soprattutto del CSE.
Un modo per giustificare, il mancato controllo del CSE dei POS delle ditte affidatarie ed esecutrici, per il mancato monitoraggio delle principali criticità presenti nelle lavorazioni, per limitare come si sostiene in più contesti, l’azione del CSE alle cosiddette interferenze, quando vi è la presenza di più imprese.
Meriterebbe una trattazione apposita il concetto di interferenza, che come sanno tutti i veri esperti in materia, non si limita a quella fra imprese, ma si riferisce alla compatibilità spazio/temporale delle lavorazioni.
Il tema dei “Rischi Specifici” è il TEMA, su cui si dovrebbe fare chiarezza, perché è alla base di una grave declinazione dell’applicazione della normativa vigente su appalti, subappalti e cantieri temporanei e mobili.
Una buona dose di ipocrisia percorre tutta la “letteratura” tecnica, una lettura interessata della normativa, che ha teso ha svuotare il valore innovativo dell’ex art. 7 del D.Lgs. 626/94, oggi art. 26 del D.Lgs. 81/08 e la Direttiva sui Cantieri temporanei e mobili, il D. Lgs. 494/96, oggi Titolo IV, capo I del D. Lgs. 81/08.
Riteniamo che possa aiutarci a dirimere la questione una attenta lettura della giurisprudenza consolidata. Abbiamo selezionato alcuni stralci di sentenze che affrontano il tema, fornendo a nostro parere, una interpretazione inequivocabile, che fornisce dei riferimenti di cui si dovrebbe tener conto. Cassazione Penale, Sez. 4, 12 aprile 2011, n. 14654 - Caduta dall'alto e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza “4.1.
Va premesso che, come accertato in sede di istruzione dibattimentale dal giudice di merito, l'incidente mortale è avvenuto durante i lavori di smontaggio dei ponteggi, ma non a seguito di una errata operazione di smantellamento.
Ha ricordato il giudice di merito che dal sopralluogo effettuato e dalle deposizioni testimoniali, era emersa una anomalia nella costruzione del ponteggio. Esso era costituito da due impalcature partenti da quote diverse (l'una da quota zero metri e l'altra da quota 10 metri circa), le quali nel punto di incontro distavano tra loro soltanto 120 cm. anzichè 180 cm. (cioè la lunghezza delle tavole).
Questa differente lunghezza comportava che nel punto di unione delle due impalcature le tavole non si incastravano tra di loro ma appoggiavano soltanto l'una sull'altra (in sentenza viene richiamata foto n. 5, dove si vede chiaramente una tavola che poggia sull'altra). Inoltre il ponteggio era di una ditta e il piano di calpestio (le tavole metalliche) di un'altra ditta; per tale motivo il sistema di aggancio tra le due parti della struttura non era regolare e funzionante. Il M. era caduto proprio in corrispondenza del punto in cui le tavole di calpestio non erano correttamente agganciate e, pertanto, gli era venuto a mancare l'appoggio. 4.2.
Tale premessa è utile per comprendere come la carenza delle misure di sicurezza che avevano determinato l'incidente, preesistevano all'inizio delle operazioni di smontaggio ed erano, come osservato dal giudice di merito, chiaramente rilevabili ictu oculi dai soggetti deputati al controllo del loro rispetto, nel caso di specie lo Z..
Infatti, i rischi derivanti dalle carenze costruttive di un ponteggio, non sono rischi specifici del subappaltatore incaricato della loro erezione, in quanto il loro rilievo non necessita di specifiche competenze ed il rischio per l'incolumità che comporta coinvolge non solo i lavoratori dell'appaltatore, ma anche quelli del committente, il quale quindi è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme.
Infatti sono qualificabili come "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.” “In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera.
Nella concreta fattispecie, è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008), Giorgi, Rv. 239252).” sentenza della Cassazione - Sezione quarta - sentenza 10 giugno 2008, n. 23090 Presidente Novarese - Relatore Koverech Pm Galasso - conforme - Ricorrente Procuratore della Repubblica del Tribunale di Messina ed altro “per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", perché questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale -generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mogliani).
Non può invero considerarsi rischio specifico, ai fini dell'applicabilità della suddetta norma, quello che debba essere fronteggiato con l'impedire che l'attività di demolizione di una parete perimetrale esterna di un edificio collocata alla seconda elevazione del fabbricato (a circa sei metri dal piano stradale) venga effettuata in condizioni di grossolane carenze sotto il profilo delle misure di sicurezza (come rilevato dalla documentazione fotografica in atti) e, in particolare, che detta attività venga effettuata avvalendosi di "una vecchia e malridotta scala in ferro della lunghezza di circa tre metri collocata sulla soletta di interpiano e appoggiata alla parete da demolire, senza preventivo allestimento di adeguato ponteggio e di idonei sistemi di ritenuta" essendo questo pericolo riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze.
Di qui l'obbligo per il datore di lavoro committente di cooperare nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Erra altresì il giudice di prime cure allorché esclude l'operatività del sopra citato art. 7, D.Lgs. 626/94 nell'ipotesi in cui il committente, come nel caso di specie, sia un soggetto privato non imprenditore. “ Il nostro appello è quello di elevare il livello del confronto, non ci si può nascondere dietro i “Rischi Specifici”, per redigere documenti inutili, PSC che sono un elenco di normative da applicare, POS con schede che parlano di tutto, della lavorazione “tipo”, in un contesto immaginario, senza riferimenti al progetto, al cantiere, di verbali di sopralluoghi in cui non vi sono prescrizioni di sicurezza, provvedimenti ecc. – i ruoli, l’autonomia imprenditoriale, solo le interferenze, il tutto scivola nel “nulla”, la legge è, ma si deve studiare come aggirarla, forse sarebbe il caso che prevalesse il buon senso, fermo restando che vi sono soglie che non dovrebbero essere superate.
Ai tecnici dobbiamo chiedergli di tornare a fare i tecnici, con dignità e professionalità, unica strada per rivalutare il ruolo di CSP e CSE, elevandolo dal livello in cui è declinato in questi anni.
glossario
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- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
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