- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
DOPO LA DRAMMATICA SEQUENZA DI MORTI, IL 3 AGOSTO 2011 E’ STATO APPROVATO IL DECRETO CHE REGOMANENTA LE PROCEDURE DI APPALTO E LE MISURE DI SICUREZA NEGLI AMBIENTI CONFINATI
Breve commento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Il Consiglio dei Ministri il 3 agosto ha approvato il DPR che regolamenta le misure di sicurezza nei lavori eseguiti in ambienti confinati.
Un deciso passo avanti, un provvedimento che in base alle anticipazioni di stampa – vedi comunicato del Ministero del Lavoro – introduce procedure di qualificazione delle imprese, comprendendo tutta la “filiera”, di appalti e subappalti, un obbligo di formazione ed addestramento preventivo di tutte le maestranze per almeno 8 ore, sui rischi specifici potenzialmente presente nell’ambiente in cui dovranno essere eseguiti i lavori, una soglia di almeno il 30% degli addetti dovrà avere una esperienza minima triennale in lavori simili, il preposto dovrà avere una esperienza consolidata e una adeguata formazione, il committente tramite un suo addetto qualificato ed esperto, dovrà vigilare sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, lavori che debbono essere eseguiti sulla base di precise e dettagliate procedure esecutive di sicurezza, preventivamente definite con lo scopo di ridurre al minimo il tasso di i rischio.
Per esprimere un giudizio definitivo dobbiamo attendere la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del DPR, sulla base delle anticipazioni possiamo fin da ora sottolineare che il provvedimento dovrebbe intervenire sulle criticità che sono emerse dall’analisi della dinamica dei gravi incidenti avvenuti negli ultimi anni; tuttavia come sempre non solo sarà determinante leggere l’articolato in dettaglio, ma verificarne le concrete modalità applicative.
Ci teniamo a ribadire il nostro punto dio vista, molti degli incidenti avvenuti negli ultimi anni si potevano evitare applicando le normative già in vigore. Il DPR regolamenta aspetti soggetti ad interpretazione e comunque non esplicitati in dettaglio dalla normativa preesistente.
Alla base di tutto vi è sempre il problema della percezione del rischio, da parte di tutti i soggetti interessati, della “cultura della sicurezza”, del rispetto delle regole e delle procedure e in fine di controlli efficaci e tempestivi.
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio stampa
Approvazione definitiva del decreto per la tutela della salute e sicurezza negli 'ambienti confinati':
Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, introduce innovative misure di innalzamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d.. “ambienti confinati”), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro Sacconi, è il risultato di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi.
Ciò in quanto le dinamiche e le conseguenze degli infortuni che si sono drammaticamente succeduti negli ultimi anni in occasione di simili lavorazioni – tra i quali, solo a volere ricordare alcuni tra gli episodi più recenti, le stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti), Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti) – richiedono l’innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli “ambienti confinati”. Pertanto, il provvedimento impedisce che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.
Più nel dettaglio, in via di estrema sintesi, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:
- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per n periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.
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