- NEL CASO DI NOLO A CALDO, IN UN CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE CHI DEVE REDIGERE IL POS?
Il locatore del mezzo d’opera e titolare del rapporto di lavoro dell’operatore o il soggetto che prende in nolo il mezzo ?
Intervento del
Geom. Augusto Ferraioli Pianeta Sicurezza Srl
In molte circostanze a
fronte di “noli a caldo”, in cantieri temporanei e
mobili, ricadenti nel campo di applicazione del
Titolo IV capo I, si richiede al soggetto
proprietario del mezzo e titolare del rapporto di
lavoro dell’operatore, cioè il soggetto che fornisce
il mezzo e l’operatore, la redazione di un POS.
Far redigere un POS al
“locatore” è un gravissimo errore, un rovesciamento
di responsabilità e di ruoli.
A nostro avviso, nei cantieri temporanei o
mobili, il nolo "a caldo", non appare configurabile,
come appalto o sub-appalto, pertanto chi da in nolo
il macchinario e l'operatore, non avrà l'onere di
predisporre il POS, chi invece utilizzerà, cioè il
titolare del nolo "a caldo", dovrà adeguare la
propria Valutazione dei Rischi inserendo il
mezzo e l'operatore nella organizzazione aziendale
di cantiere, verificando che il mezzo sia conforme
ai requisiti di legge e che il lavoratore sia stato
formato e addestrato all'uso del medesimo.
Il
Nolo non si configura come un subappalto, ma come
“l’affitto” temporaneo di un mezzo d’opera, con
“l’affidamento” temporaneo dell’operatore.
Se prendiamo ad esempio
il nolo di un escavatore e/o di una autogrù, con
relativo operatore, ed analizziamo il contesto in
cui verrà inserito, le modalità esecutive, ci
renderemo conto che il “locatore”, cioè il datore di
lavoro dell’operatore, non ha poteri e competenze
per organizzare il lavoro del suo dipendente.
Quando il mezzo, con
l’addetto supera il cancello del cantiere, entra in
un contesto in cui “tutto” verrà deciso dal soggetto
che ha noleggiato il mezzo – tutto fra virgolette,
perché se vogliamo essere precisi rimane la
responsabilità propria dell’operatore, il quale
indipendentemente dalle direttive che riceve, deve
osservare alcune regole di base, quelle indicate dai
manuali d’uso e dalle norme in vigore, vedi la
prescrizione che nessuno deve transitare e sostare
nel raggio d’azione dell’escavatore, in pratica
mettere in atto le indicazioni ricevute nella
formazione di base, a cura del suo datore di lavoro.
La responsabilità di
organizzare la viabilità, le aree operative,
indicando le modalità di scavo e/o i carichi da
movimentare ricade sul soggetto che ha noleggiato il
mezzo – vale per certi versi la procedura prevista
per l’utilizzo dei lavoratori interinali e/o in
affidamento.
Il POS, con le procedure
operative di sicurezza deve essere redatto dal
soggetto che ha noleggiato il mezzo, su di esso
ricade l’obbligo di informare e formare l’operatore
sui rischi specifici e vigilare con un suo preposto
sull’applicazione delle modalità operative di
sicurezza.
Spesso la richiesta di
redazione del POS da parte del locatore, nasconde
tra le altre questioni un “subappalto mascherato”,
in pratica si fa passare per nolo a caldo, un vero e
proprio subappalto, per aggirare le norme sui lavori
pubblici, capitolati di appalto ecc..
Sentenza della
Cassazione Penale, Sez. 4, 5 del giugno 2009, n.
23604.
"...colui il quale
noleggia un macchinario ad altro imprenditore
assuma o meno una posizione di garanzia in
relazione ad incidenti che coinvolgano il suo
dipendente, ma connessi alla cattiva
organizzazione di lavoro dell'altra impresa ?
Per risolvere il
quesito"
In realtà tale tipo
di figura contrattuale rientra nell'alveo del
contratto di locazione disciplinato dagli artt.
1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato
notevole sviluppo, per la convenienza degli
imprenditori a disinvestire in macchinari di cui
non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va
distinto il "nolo a freddo" dal "nolo a caldo".
Con il primo viene
locato il solo macchinario; con il secondo oltre
al macchinario, il locatore mette a disposizione
dell'imprenditore anche un proprio dipendente
con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Anche in tale caso,
comunque, il lavoro si presenta con carattere di
accessorietà rispetto alla prestazione
principale costituita dalla messa a disposizione
del bene.
Rilevante, ai fini
che qui interessano, è la distinzione tra "nolo
a caldo" e contratto di appalto (artt. 1655 c.c.
e ss.).
In tale ultimo caso
l'appaltatore si impegna con il committente a
compiere un'opera ed a tale fine deve
organizzare i suoi mezzi di produzione ed il
lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a
disposizione il macchinario ed,eventualmente,
l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna
ingerenza nella attività produttiva e della sua
organizzazione.
In caso di appalto in
un'azienda, la normativa sulla prevenzione
infortuni pone a carico dei due imprenditori
coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento
della loro attività al fine di organizzare ed
attuare le misure di prevenzione infortuni,
anche attraverso un'opera di informazione dei
lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs.
n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 26).
Nel caso oggetto di giudizio, però, la società "Mosconi" (di C. C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si era limitata esclusivamente a noleggiare un escavatore alla società ……………… di …………….. Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbligo di coordinamento, essendo l'attività produttiva svolta esclusivamente dalla ………………”
“Nel caso oggetto di giudizio, però,
l'impresa A non aveva assunto alcuna opera in
appalto, ma si era limitata esclusivamente a
noleggiare un escavatore dall'impresa B.
Pertanto a carico della stessa non gravava alcun
obbligo di coordinamento, essendo l'attività
produttiva svolta esclusivamente dall'impresa
B."
Già in una precedente sentenza la n.
20478 del 20.05.2007,
Non può quindi essere attribuita ad X la
qualifica di sub appaltatore per il solo fatto
di aver fornito un escavatore ed un proprio
dipendente alla ditta che stava eseguendo i
lavori, mentre deve ritenersi che tale
dipendente nell'utilizzo dell'escavatore, agisse
in posizione subordinata rispetto al
proprietario Committente e alla direzione
dell'impresa che aveva noleggiato il
macchinario."
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