QUALITA’ DEL DVR – assenza di
procedure scritte per lavorazione complessa e a Rischio -
RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
Riflessioni ed approfondimenti sui temi
affrontati dalla sentenza della Cassazione Penale, 04 maggio 2012, n. 16888
- Infortunio mortale, omissioni di un datore di lavoro e di un capo-reparto:
pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza
Srl
La sentenza ripropone diversi temi di particolare
interesse, la qualità del DVR, delle procedure operative di sicurezza e
quando si può definire abnorme ed anomalo il comportamento del lavoratore,
con conseguente responsabilità prevalente nella dinamica di un infortunio.
La sottovalutazione della definizione, di
procedure scritte, come parte integrante del DVR è considerata
secondaria da molti Datori di Lavoro e tecnici impegnati nel campo.
Tecnici, nostri colleghi, che declinano il
proprio ruolo in un mero servizio di “copisteria”, offrendo consulenze al
costo di una “fotocopia”.
“Con specifico riferimento alla posizione di
garanzia degli imputati ed al nesso di causalità tra gli addebiti mossi agli
stessi e l'evento,
Basandosi su tali risultanze probatorie fa Corte
territoriale così conclusivamente si esprimeva: la ditta del P., con ciò
contravvenendo alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 35 del D. Lvo n.
626/94, non aveva, all'epoca del fatto, assolutamente dato disposizioni
particolari e specifiche per lo svolgimento della delicata procedura di
assemblaggio ed accoppiamento delle virole costitutive delle torri eoliche
e, per le stesse ragioni, non aveva, dunque, adottato in ditta, al di là di
una generica prescrizione contenuta a pag. 51 del documento di valutazione
dei rischi, concrete misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre
al minimo i rischi connessi all'uso delle suddette attrezzature destinate a
sollevare carichi così rilevanti: in particolare, e sotto tale ultimo
profilo, era risultato che, di fatto, il datore di lavoro consentiva, sia
pure in casi particolari e non generalizzati, l'adozione di prassi difformi
da quella già essa stessa solo per consuetudine (e non per specifica
prescrizione) di fatto attuata; siffatte modalità talvolta consentite dalla
ditta, in persona del datore di lavoro (vari testi escussi avevano riferito
che il P. non stava solo negli uffici, ma si recava spesso sui luoghi di
lavoro a controllare ed a dare disposizioni, ragion per cui era ben
difficile sostenere che egli non fosse a conoscenza di modi di procedere
anche del tipo di quello posto in essere dal D.nel giorno del fatto), e non
ostacolate neppure dal capo-reparto T. [in violazione, in tal caso, del
disposto dell'art. 4, 3° comma lett. f del D. Lvo n. 626/94, cosi dovendosi
diversamente qualificare il fatto contravvenzionale di cui al capo D)] erano
estremamente precarie e pericolose, dato che la virola, in pratica, veniva
ad essere sostenuta da oggetti e congegni destinati facilmente a cedere
proprio a fronte del peso non indifferente della stessa virola, come, del
resto, accaduto nel caso dell'infortunio di cui era rimasto vittima il D.;
appariva evidente che la mancata adozione di un piano di sicurezza relativo
alla specifica lavorazione alla quale era adibito il D. e, soprattutto, il
mancato divieto, a livello tecnico-organizzativo (da parte del datore di
lavoro P.) quantomeno dell'adozione, di fatto, di procedure operative non
conformi alla prassi in concreto realizzatasi in ditta, nonché il mancato
controllo (da parte del capo reparto T.) circa l'eventuale adozione di
sistemt operativi difformi dalla prassi instauratasi e, di per se stessi,
pericolosi, avevano avuto una indubbia efficacia concausale (unitamente alla
condotta colposa dello stesso lavoratore nell'adozione delle suddette
procedure di assemblaggio) nella determinazione dell'evento mortale; né
poteva sostenersi che il comportamento tenuto in concreto dalla vittima, per
quanto oggettivamente imprudente, fosse stato anomalo ed imprevedibile tanto
per il P.: quanto per il T., sì da potersi considerare come causa
sopravvenuta ed unica dell'evento.”
“
Il paragrafo parla di un modus operandi
consolidato, quanti di noi si sono sentiti rispondere, “vede la
lavorazione consiste in …….” “organizziamo il lavoro con queste modalità”
ecc. – tu ribatti: “Il POS il DVR, non ne parla, descrive un luogo di lavoro
“tipo” – ti senti ancora rispondere: “vede il documento non può entrare nel
dettaglio, non può descrivere ogni movimento, ogni operazione nei minimi
particolari”. Con queste e tante altre motivazioni si giustifica un POS e un
DVR, generico, privo dei contenuti minimi, a monte vi è la pratica di
affidare la redazione del documento a chi si propone per un compenso
equivalente ad un “caffè”.
Si tratta di far comprendere agli imprenditori
che investire in sicurezza, significa anche spendere a monte in analisi e
progettazione. Senza analisi e progettazione si “naviga” a vista, si rischia
di spendere male e inutilmente, perché a valle di un incidente ci si troverà
inadempienti.
Come non riflettere sul fatto che il DVR, non
contenesse la successione delle operazioni da compiere, l’analisi dei
carichi, peso e conformazione, dei dispositivi di sollevamento, delle
modalità operative per saldare, cioè mantenere la “Virola” in posizione di
accoppiamento, compresa la composizione della squadra?.
Nel ricorso i legali degli imputati, ripropongono
un “dire” comune: “non avendo valutato se l'esistenza di un piano di
sicurezza relativo all'operazione di specie, di natura formale e non solo
applicato” – il piano sarebbe un atto “formale”, una scrittura non
determinante, infatti in un passo successivo si afferma: il lavoratore
“avrebbe con analoga imprudenza contravvenuto anche ad una eventuale
procedura messa per iscritto.”.
Il paragrafo rappresenta bene il “pensare” e il
“dire” comune, la prassi che porta a redigere POS e DVR generici, ad opera
di tecnici che stampano una “libreria”, una successione di schede generiche.
Nessuno di noi, impegnati in questo campo è
esente da “peccati”, purtroppo in questo frangente storico
vi è una “cannibalizzazione” del mercato, con una rincorsa a ribasso, che
raggiunge situazioni limite ingiustificabili.
Le Società impegnate in questo campo, con propri
tecnici, dipendenti, si trovano nella drammatica situazione di
trattare lavori con compensi di 3 euro l’ora, quando un dipendente
medio costa non meno di 30,00 euro l’ora, paradosso del terzo millennio?,
purtroppo spiacevole realtà del presente.
Qualcuno potrebbe obiettare che, partendo da una
sentenza che tratta argomenti specifici, si torna strumentalmente a parlare
di altro. Noi riteniamo che vi è una “circolarità” fra i temi, anzi non si
può prescindere dalla “deriva” in cui sta declinando la consulenza nel campo
della sicurezza e prevenzione sul lavoro.
Definire a “monte”, integrare “durante”,
procedure scritte, riferite a lavorazioni complesse e ad alto Rischio è
imprescindibile, richiede tempi e risorse umane. Un investimento che si
ritrova a valle, con un processo più organizzato, una economia sui tempi e
le modalità operative, che previene “responsabilità” civili e penali, i cui
costi possono essere incalcolabili.
Spendere il giusto e spendere bene, non è uno
slogan ma un elemento su cui far riflettere gli imprenditori.
Nella sentenza
leggiamo il seguente paragrafo:
“ non costituiva, appunto,
oggetto di una vera e propria prescrizione disposta, sin dall'origine, dal
datore di lavoro (che nulla aveva previsto al riguardo di specifico), ma era
una prassi derivata, di fatto, solo dall'esperienza dei singoli operatori e
dalla consuetudine, tanto che, poi, era stata, per cosi dire, perfezionata
con le ulteriori prescrizioni imposte dall'ispettore del lavoro D.S.,
attuate dalla ditta dopo l'incidente mortale in oggetto”
Un DVR redatto in modo specifico e dettagliato è
uno strumento che a valle di un incidente può diventare un importante
strumento per dimostrare e documentare le “responsabilità” civili e penali.
glossario
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- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
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