QUALI CONTROLLI PUO’ EFFETTUARE IL CSE SUI DISTACCHI DI PERSONALE?

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Utilizzo una parte della mail con cui ho
risposto ad un amico che mi chiedeva un parere sul distacco di
personale, per aprire sul tema, una riflessione sul nostro sito.
Distacco – sono anche io
d’accordo sulle tue conclusioni (nella mail si ipotizzava che il
distacco viene utilizzato per aggirare le norme sul subappalto) che si
distacca personale da imprese da cui poi si prendono macchinari e si
affidano, in subappalto altri lavori nella percentuale di legge
senza che argomentiamo in modo dettagliato le motivazioni, tuttavia ci
dobbiamo chiedere, come giustamente fai nella mail, quali atti e quali
responsabilità ricadono sul CSE?.
Intanto dobbiamo precisare che una parte
notevole di responsabilità ricade sul Committente e di chi eventualmente
ne fa le veci, come responsabile dei lavori, ovvero come responsabile
del procedimento – soggetto tenuto per legge a verificare l’idoneità
tecnico professionale e dunque anche la regolarità dei rapporti
contrattuali.
Il CSE ha responsabilità in materia di
sicurezza e prevenzione sul lavoro – cioè ha la responsabilità di
verificare che chi accede in cantiere abbia un regolare rapporto di
lavoro e che sia stato sottoposto a visita di idoneità, formazione e ove
necessario addestramento e abilitazioni varie, gli siano stati
consegnati i DPI.
In merito alle imprese che queste abbiamo
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, in
particolare quelli previsti dal Titolo IV capo I.
I mezzi d’opera e i macchinari devono essere
identificabili, cioè vi deve essere il libretto di uso e manutenzione –
devono appartenere all’impresa e/o devono essere noleggiati o dati in
uso tramite atti formali – tuttavia il macchinario deve essere in regola
con tutta la normativa di sicurezza.
Fin qui tutto scontato, si potrebbe
commentare, si tutto scontato, anche se non è sempre cosi scontato –
perché il più delle volte i lavoratori non sono stati sottoposti a
formazione adeguata ai Rischi presenti nella lavorazione – il protocollo
sanitario non è adeguato e cosi via dicendo.
Il Distacco – l’istituto non è nato per
aggirare la normativa sugli appalti, ma purtroppo tutti lo utilizzano in
questo modo – siamo nel paese in cui vi sono tanto di “laureti”, di
esperti nelle modalità di vanificare ogni legge, ogni norma – siamo nel
paese in cui l’ipocrisia domina tutto.
Quali strumenti può utilizzare il CSE, per
contrastare questo fenomeno?, pochi molto pochi, in primo luogo perché i
committenti tendono ad assecondare la situazione, consapevoli che avendo
affidato appalti con un ribasso che varia dal 45 al 50%, non hanno
nessuna convenienza ad applicare le norme correttamente – perché se no
il lavoro non viene portato a termine.
Vi è dunque un tacito accordo fra committente
e affidataria/esecutrice, per omettere controlli e non “vedere”, far
finta di non capire come stanno realmente i fatti.
Grave molto grave che questo avvenga anche
negli appalti pubblici, ma purtroppo su tutti questi problemi possiamo
più come cittadini che come CSE.
Quali controlli possiamo effettuare come
CSE?
· Dobbiamo pretendere che
ci venga fatto visionare l’atto di assunzione presso l’impresa che
distacca i lavoratori e poi ovviamente la comunicazione all’Ufficio del
Lavoro del distacco.
· Possiamo
pretendere di visionare tutta la documentazione che attesti che il
soggetto titolare del rapporto di lavoro, cioè chi distacca, abbia
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, perché come
si evince dalle recenti sentenze sono responsabili del lavoratore – cioè
soggetti garanti – sia il datore di lavoro che distacca che quello che
prende in consegna il lavoratore – anzi il soggetto che distacca
dovrebbe verificare che il luogo in cui dovrà prestare lavoro il suo
dipendente sia a norma e non vi siano Rischi per la sua incolumità –
recentemente la normativa ha implementato l’istituto, con i contratti di
“rete”, prefigurando la doppia responsabilità dei datori di lavoro
interessati.
· Possiamo pretendere di
visionare le ultime buste paga – atti che attestino il vero e regolare
rapporto di lavoro – rapporto economico che grava sul soggetto che
distacca, sul titolare del primo rapporto di lavoro – perché la
comunicazione potrebbe anche essere successivamente annullata, con altro
atto – dunque si deve avere certezza della regolarità del rapporto
di lavoro, durante il periodo di distacco.
· Dobbiamo
pretendere che il POS venga aggiornato, con tutti i dati dei lavoratori
presi in carico e le procedure per integrarli nella organizzazione dei
lavori.
Concentriamoci sulla prevenzione e
sicurezza sul lavoro
Come CSE dobbiamo concentrarci sulle
modalità con cui si può assicurare uno standard di sicurezza e
prevenzione sul lavoro, partendo dalla premessa indispensabile che alla
base vi devono essere rapporti formali e legali di lavoro.
Purtroppo l’Istituto del Distacco è uno
strumento legale – dico purtroppo perché come sappiamo non viene
utilizzato per gli scopi per cui l’istituto è stato introdotto – lo
scopo è e può essere considerato “nobile” – mantenere professionalità,
risorse umane in momenti di crisi, specializzare maestranze presso
luoghi di lavoro in cui si devono eseguire opere importanti ecc..
Tuttavia ribadisco a me, a me CSE, a me
tecnico, con etica e cultura delle “regole”, mi interessa che vi sia uno
standard adeguato di sicurezza sul lavoro – distacco o non distacco, non
solo devo avere certezze sulla regolarità del rapporto, presente e
passato, perché se non vi è un passato, non vi può essere distacco –
ribadisco il concetto “ se non vi è un rapporto consolidato con il
distaccante” non si può utilizzare l’istituto del distacco – cioè se il
lavoratore passa in 24/48 ore dalla Ditta X alla ditta Y in distacco,
siamo fuori dalla norma è stato compiuto un atto illegittimo – qui
veramente vi sono le prove dell’aggiramento delle norme sul subappalto.
Come CSE debbo avere certezza che il
lavoratore è stato formato – abbia frequentato il corso di base delle 16
ore, in collaborazione con gli Enti Bilaterali, quelli indicati dal
Ministero del lavoro, in apposita Circolare – che nel caso si tratti di
operatore di mezzi d’opera abbia l’abilitazione prevista dall’accordo
Stato, regioni e Province Autonome – nel caso di addetti alla
trivellazione di pali, abbiano frequentato il corso di 40 ore in
collaborazione con scuole Edili e Enti Bilaterali (CPT), come previsto
dall’accordo fra Associazioni Imprenditoriali del settore e OO. SS..
Come CSE debbo pretendere che i mezzi e le
macchine utilizzate in cantiere siano identificabili – come proprietà
e/o eventuale affitto, uso ecc. – ma soprattutto sull’applicazione del
D. Lgs, 81/08, per quel che riguarda le manutenzioni lo stato del mezzo
e dei macchinari ecc..
Sul committente, pubblico graverà l’onere
di avere la documentazione che consenta di “tracciare”, tutti i
pagamenti – tutta la catena dei pagamenti effettuati con gli stati di
avanzamento erogati.
glossario
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- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
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- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
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- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
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- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
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- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
