NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?

NIl distacco di lavoratori, nel settore delle costruzioni, nei cantieri temporanei e mobili si è trasformato in uno strumento per aggirare le norme sul subappalto?
Il contenuto della norma consente l’utilizzo di lavoratori distaccati, con la sola motivazione dell’interesse da parte del distaccante e il vincolo temporale, senza ulteriori specifiche.
In questa sede ci interessa analizzare il problema, verificando se le critiche al distacco,nei cantieri temporanei e mobili, si basano su premesse “ideologiche” e strumentali o se vi sono criticità oggettive.
In generale ove il distacco sia utilizzato come strumento per sostenere l’azienda a mantenere il rapporto con i propri dipendenti, in una fase di difficoltà e/o quando intenda qualificare le proprie maestranze, non si può che approvare.
Il distacco purtroppo nei cantieri si presenta in modo diverso, nella maggioranza dei casi si riscontrano le seguenti criticità:
1. cantieri in cui vi sono solo maestranze in distacco – senza la presenza di nessun addetto della Ditta affidataria e/o esecutrice (distaccatario) che ha preso in consegna i lavoratori dal distaccante – che operano con proprie attrezzature e propri macchinari.
2. Squadre di distaccati che eseguono intere fasi lavorative ad esempio carpenterie, murature ecc., con proprie attrezzature e macchinari – all’interno di cantieri in cui la Ditta (distaccatario) che ha preso in carico i lavoratori dal distaccante, esegue altre lavorazioni con proprie maestranze e/o con altri gruppi di distaccati, impegnati in altre lavorazioni.
Nelle due situazioni descritte, si potrebbe confermare la presenza di una delle condizioni, l’eventuale interesse del distaccante a mantenere il rapporto con le proprie maestranze, anche se emergono altre criticità da analizzare.
Anche se la norma non prevede una specifica motivazione, si deve precisare che nelle due situazioni descritte non vi è nemmeno nessun percorso di qualificazione professionale, trattandosi di interventi di una squadra con proprie attrezzature senza scambi tecnici operativi con la struttura aziendale della ditta che prende in carico i lavoratori.
Criticità
Praticamente nel cantiere operano organizzazioni aziendali autonome, con squadre dirette da propri preposti e dotati di propri macchinari – in pratica a fronte della formale presenza di una Ditta affidataria e/o esecutrice a livello operativo se ne registrano diverse, con una propria ed autonoma organizzazione.
Prima di tornare sul tema, inquadriamo meglio l’argomento, nei cantieri temporanei e mobili in genere si applica il Titolo IV capo I del D. Lgs. 81/08, in pratica il Vecchio D.Lgs 494/96.
Una delle motivazioni che fa scattare l’obbligo di nominare il CSP e il CSE è proprio la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente.
La presenza di più imprese viene ritenuta una criticità, che comporta una attività di coordinamento del CSE.
Fra le criticità su cui deve impegnarsi il CSE vi è l’interferenza, intesa come presenza di diverse organizzazioni aziendali, con una propria storia e una propria organizzazione, che entrano in contatto e si devono coordinare, con il fine di realizzare una adeguata cooperazione.
Oltre l’interferenza spazio temporale fra lavorazioni che potenzialmente sono incompatibili, vi è proprio quella fra organizzazioni aziendali diverse.
POS
Ogni ditta esecutrice deve redigere il proprio POS – ma se il documento viene redatto dal Soggetto X che successivamente realizza il lavoro con un’altra organizzazione aziendale (quella del Distaccante), sotto forma di distacco, con propri preposti e propri macchinari, quel POS non sarà più sufficiente, anzi spesso potrebbe descrivere modalità operative che non sono utilizzate dalle squadre che eseguono i lavori.
CSE
Il CSE si trova a gestire un cantiere con interlocutori “volatili” – si confronta con una Ditta che non è materialmente presente in cantiere, vedi esempio 1, che contempla un cantiere con la presenza di soli distaccati, con proprie attrezzature – con RSPP e Datori di Lavoro (Distaccatario) che non hanno formato e informato le maestranze rispetto ai Rischi specifici e non hanno organizzato il lavoro del cantiere – in molti casi non partecipano a nessuna riunione di coordinamento, nemmeno a quella preliminare.
Seria criticità
Per garantire uno standard minimo di sicurezza nel cantiere, vi deve essere una corrispondenza fra chi esegue materialmente i lavori e l’organizzazione e la qualificazione della Ditta affidataria e/o esecutrice.
Se in cantiere opera solo una squadra di distaccati, con proprie attrezzature, spesso in netta difformità dalle indicazioni contenute nel POS e dallo standard minimo di sicurezza – in termini di DPI, attrezzature e professionalità – come si può gestire il cantiere?.
Il CSE che deve formalmente parlare con i Responsabili di una Ditta che non è materialmente presente in cantiere, come può gestire il coordinamento ed adempiere ai suoi obblighi?.
Il CSE in pratica dovrebbe rapportarsi con i responsabili della Ditta Distaccante che ha distaccato i lavoratori presso la Società Distaccataria – perché è quella che sceglie i DPI, le attrezzature e le modalità esecutive del lavoro, anche se non figura come soggetto esecutore e non può essere convocata alle riunioni di coordinamento e/o essere oggetto di prescrizioni dal CSE.
Dunque siamo arrivati al punto, alla questione, alla criticità aggiuntiva che deve portare una riflessione e ad un aggiustamento della normativa, favorendo il distacco di lavoratori necessario a mantenere l’occupazione e a qualificare le maestranze della propria azienda, senza entrare in contrasto con altre importanti esigenze inderogabili, come lo standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.
SI ai Distaccati, ma inseriti all’interno di una organizzazione aziendale, con propri preposti e macchinari – con l’obbligo da parte del Datore di Lavoro che prende in carico i lavoratori in distacco, di analizzare le problematiche che ne derivano, cioè i Rischi aggiuntivi, legati alla integrazione nella propria organizzazione aziendale.
Il Datore di Lavoro che prende in carico i lavoratori deve analizzare il livello professionale e di formazione, ove necessario integrarlo e predisporre procedure di lavoro adeguate, inerenti le lavorazioni e il contesto specifico.
I DPI devono essere forniti dalla Ditta che prende in carico i lavoratori distaccati – non è ammissibile e praticabile che i distaccati lavorino con propri DPI, soprattutto quando si tratta di DPI di III categoria.
Strano ma a volte ci si sente dire: “ma loro sono abituati a lavorare così, non possiamo imporgli altre modalità, con altri DPI, anche se più sicuri, più adatti ad eseguire quella specifica lavorazione” - “ sul posto loro hanno solo quei DPI, non se ne trovano altri in zona” - si tratta di gravissime distorsioni della normativa e dello scopo per cui è stato autorizzato il distacco di personale.
La programmazione dei DPI da utilizzare è a carico del datore di Lavoro, che prende in forza i distaccati, se necessario deve integrare la formazione ed effettuare l’addestramento.
Più trasparente il subappalto
Rispetto a forme di distacco come quelle descritte, è preferibile il subappalto, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Il subappalto consente l’identificazione dei soggetti esecutivi in modo trasparente, consente al CSE di coordinare, rapportandosi con i veri interlocutori, che organizzano e gestiscono il lavoro.
Nel subappalto i processi sono più chiari, gli adempimenti definiti, come quello della redazione del POS, con l’analisi dei Rischi, relativa alla propria organizzazione aziendale – il CSE si può rapportare con il Datore di Lavoro e con l’RSPP
Salviamo l’istituto del distacco
Se il distacco, nei cantieri temporanei e mobili viene utilizzato male si trasforma in un aumento della soglia di Rischio, con gravissime ricadute sulla sicurezza delle maestranze nei cantieri temporanei e mobili.
Il Distacco se utilizzato bene è un importante strumento di elasticità nella gestione del personale e di qualificazione delle piccole e medie imprese.
Proposta
Integrare la normativa, regolamentando il distacco nei cantieri temporanei e mobili
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1. Un intero cantiere non deve poter essere costituito da soli lavoratori in distacco con propri preposti, proprie attrezzature e propri DPI
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2. I lavoratori in distacco devono essere inseriti nella organizzazione aziendale del distaccatario, il quale deve avere in cantiere propri Preposti, DPI e macchinari
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3. Nel POS l’Impresa Distaccataria deve analizzare le modalità di integrazione dei lavoratori distaccati nella sua organizzazione aziendale
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4. Introdurre una specifica sanzione per la violazione della norma – anche nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08.
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