- CRITICITA’ Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
CRITICITA’ Contenute nel D.Lgs 81/08, come
modificato dal D. Lgs. 106/09
Analisi a cura dal Geom. Augusto Ferraioli
Con le modifiche introdotte con il D. Lgs.
106/09, a nostro parere si è “depotenziata” la normativa in alcuni punti
strategici fondamentali.
Tutto il dibattito sulle modifiche al “testo unico”, nel 2009 si è
concentrato sull’art. 15/bis e sulle ammende.
L’attenzione dei media, delle parti sociali, in particolare delle OO.SS. dei
lavoratori, si è concentrata essenzialmente sui due punti citati, mentre
“nell’ombra”, venivano apportate modifiche che per alcuni aspetti hanno
profondamente cambiato il testo, attenuando la responsabilità di soggetti
fondamentali.
Fermo restando che in merito all’art. 15/bis vi erano tutte le ragioni, più
discutibile appare il secondo punto, il fatto grave e che sono passate micro
modifiche estremamente peggiorative.
Nel Titolo IV capo I, nell’art. 90, nel comma 1 è stata modificata la
punteggiatura e non solo, cambiando il senso della lettera della norma.
Nella prima stesura del D. Lgs. 81/08, si era rimasti alla lettera dell’art.
3 del D. Lgs. 494/96.
Con le modifiche apportate dal D. Lgs. 106/09, dopo il primo paragrafo del
comma 1, sono stati posti i due punti – nella prima formulazione vi era il
punto e si passava al paragrafo successivo.
Il secondo paragrafo regolamentava punti specifici, senza condizionare il
primo paragrafo.
Cambiamento di punteggiatura, cambiamento di poche parole e della posizione
di alcune frasi, spostate dopo i due punti con un risultato devastante,
depotenziamento della normativa, su uno dei punti strategici, come l’obbligo
di applicare le misure generali di sicurezza contenuti nell’art. 15, durante
tutta la progettazione dell’opera.
Limitare l’applicazione delle norme contenute nell’art. 15 alla
pianificazione delle lavorazioni, onde evitare interferenze è un “non
senso”, come si può pensare di prevenire alla “fonte i rischi”, se non si
allarga lo sguardo all’intera progettazione dell’opera?, forse lo scopo era
quello di svuotare le responsabilità dei committenti?, svuotando anche lo
spessore del computo degli oneri della sicurezza?.
Nelle schede che seguono abbiamo inoltre evidenziato alcune criticità e/o
contraddizioni presenti, a nostro parare nel D. Lgs. 81/08, sia per le
modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 che per zone “grigie” presenti fino
dalla prima stesura.
D.Lgs. 494/06
ART. 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
• 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
• Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
D.Lgs. 81/08 – come modificato dal D. Lgs. 106/09
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno
simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari
lavori o fasi di lavoro.
Impresa affidataria
Nell’art. 97 con il D. Lgs. 106 si modifica una parola, “Vigila” con
“Verifica le condizioni di sicurezza”, con l’evidente scopo di ridurre gli
“oneri” della ditta affidataria.
Per oneri si intende l’obbligo di avere una presenza continua nel cantiere.
Art. 89 definizioni
“h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’allegato XV;”
Dunque secondo la lettera h del comma 1 dell’art. 89 la ditta affidataria
non deve redigere il POS?, se cosi fosse si accrediterebbe la tesi che può
non avere personale presso il cantiere – per personale si intendono anche
tecnici.
Auspichiamo una reintroduzione del termine “Vigila sulla sicurezza dei
lavori affidati” ……….., tuttavia noi riteniamo che per assolvere agli
obblighi, previsti dall’art. 95,96 e 97 sia necessario che la ditta
affidataria rediga il POS e garantisca in relazione alla complessità delle
opere la presenza costante di personale tecnico presso il cantiere.
Idoneità tecnico professionale
Art. 89 definizioni
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavori da realizzare.
Art. 90 comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare,
Allegato XVII
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le
imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche
proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera
appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
Alla luce della definizione contenuta nell’art. 89 come si giustificano
affidamenti a soggetti privi di personale ed attrezzature? …… mistero della
storica dicotomia fra norma scritta e prassi consolidata, su cui nessuno
vigila.
Nell’art. 90, al comma 9, dalla prima stesura della norma, appare una
definizione sibillina, “in relazione alle funzioni” – cosa si intende?,
probabilmente ci si riferisce a forme di appalto speciali, escludiamo che ci
si possa riferire alla normale ditta affidataria.
L’allegato XVII è stato modificato con il D.Lgs. 106/09, con l’inserimento
del paragrafo in cui si afferma “ove utilizzino anche proprio personale”-
tale formulazione ci appare in contrasto con la definizione di cui all’art.
89, altro tassello che compone quel mosaico di parole, frasi e punteggiatura
che è stata oggetto di modifica con l’evidente fine di depotenziare la
norma.
Un elemento da non sottovalutare è il fatto che il Committente deve
acquisire tutta la documentazione per effettuare la verifica che attesti la
idoneità tecnico professionale di tutte le ditte esecutrici anche quelle che
operano in subcontratto – quanti committenti adottano il precetto,
soprattutto quanti committenti privati?.
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