Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore

Intervento del Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Nel “decreto del fare” si modifica l’art. 29,
introducendo un comma 6-ter, in cui fra l’altro si afferma: “
Il decreto di cui al
primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle
aziende che operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico possono (dimostrare) di
aver effettuato la valutazione dei rischi (di cui agli articoli 17 e
28 e al presente articolo). Resta ferma la facoltà
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 (del presente articolo)”.
Un paragrafo su cui non si può che esprimere
forte perplessità, anzi una seria avversione – tornare ad una forma di
autocertificazione della Valutazione dei Rischi è un gravissimo errore,
anzi una grave e schizofrenica, risposta a problemi che possono anche
avere una sua ragione, liberare le piccole attività a basso Rischio di
adempimenti burocratici.
Si torna al problema, invece che trovare una
soluzione per redigere DVR seri, cioè utilizzare dei modelli, che sono
stati definiti standardizzati, si torna indietro alle cosiddette e
deleterie autocertificazioni.
Auspichiamo che la commissione incaricata di
elaborare il regolamento attuativo, definisca un modello semplificato,
di Valutazione dei Rischi, escludendo un modulo di autocertificazione –
si auspica inoltre che tale procedura sia limitata a pochi settori,
veramente a bassissimo Rischio – ad esempio il tabaccaio con dipendenti
e simili – devono essere escluse assolutamente attività come officine,
autocarrozzerie anche se hanno meno di 5 addetti – anzi dobbiamo
sottolinearlo con energia il parametro non può essere il numero di
dipendenti, ma le caratteristiche del lavoro – in materia di sicurezza e
prevenzione sul lavoro, non vi possono essere zone franche, il Rischio è
Rischio, le piccole imprese si aiutano con altri provvedimenti.
Geom. Augusto Ferraioli di Pianeta
Sicurezza Srl
Modifiche introdotte dal decreto del fare
al D. Lgs. 81/08
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O.
n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno
2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in
questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia». (13A07086)
(GU Serie
Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)”
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le
seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i
seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare, (sulla base delle
indicazioni della Commissione) consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati (settori di attività a
basso rischio di infortuni e malattie professionali,
sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti
dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie
professionali di settore e specifiche della singola
azienda). Il decreto di cui al
primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle
aziende che operano nei settori di attività a basso rischio
infortunistico possono (dimostrare) di
aver effettuato la valutazione dei rischi (di cui agli articoli 17
e 28 e al presente articolo). Resta ferma la facoltà
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate
previste dai commi 5 e 6 (del presente articolo).
6-quater. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le
aziende di cui al medesimo comma
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
Testo preesistente dei Commi dell’art. 29
del D. Lgs 81/08 modificati dal decreto del fare
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale
di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.23 Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b),
c), d)
nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al
comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo
glossario
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