Quando PSC e POS non sono solo “carta”

Intervento del geom. Augusto Ferraioli di Pianeta Sicurezza Srl
Nel commentare
una recente sentenza della cassazione penale intendiamo riproporre
una riflessione sul tema della qualità dei Piani di Sicurezza,
della relazione fra questi e le procedure realmente applicate in
cantiere, del ruolo e della responsabilità del CSE.
La sentenza inoltre affronta uno dei
temi, su cui si registra una vivace dialettica, fra addetti
ai lavori, con declinazioni che portano ad una larga omissione della
norma.
Gli scavi – la protezione delle
pareti di scavi a sezione obbligata – la protezione delle pareti degli
scavi in genere. Il tema, oggetto di tanti aneddoti e
di luoghi comuni, sulla consistenza e la tenuta dei terreni, delle
pareti degli scavi.
Chi frequenta il cantiere conosce,
come si gestisce il lavoro, li lungo lo scavo, ti riceve il buon mastro,
“dott. Vede il terreno è ottimo, buono compatto” – “non si è mosso” – se
dobbiamo mettere la protezione non possiamo più lavorare “ – un “film”
che si ripete ogni dove, cantiere dopo cantiere.
Più grave è quando affermazione del
genere, vengono fatte da tecnici e professionisti che dovrebbero
avere molta più cautela.
Torniamo alla sentenza – sentenza che
vi invitiamo a leggere per esteso.
Crollo delle pareti di uno scavo a
sezione obbligata, in un appalto pubblico, in corte di appello il CSE
viene assolto, la cassazione annulla la sentenza e rinvia a nuovo
processo, mentre conferma l’assoluzione del Responsabile del
procedimento.
Ai fini
della riflessione che abbiamo sviluppato in diverse occasioni, ci
interessa evidenziare il ragionamento che è stato fatto dalla Cassazione
in merito ai seguenti punti:
1) tempi e modalità di
applicazione delle opere di contenimento negli scavi a sezione obbligata
2) rilevanza del contenuto di PSC e POS, a valle di
eventi drammatici
3)dicotomia fra PSC, POS e procedure adottate durante il
lavoro, cioè la mancata adozione delle opere di contenimento
4)Ruolo del CSE
Molti anzi tanti, troppi ritengono
che nel PSC e nel POS si possa scrivere di tutto, senza valutarne le
implicazioni.
Quanti POS abbiamo trovato in cui si
riporta il testo della legge e che per gli scavi si indicano le opere di
contenimento e la protezione del perimetro, con parapetti atti ad
impedire la caduta all’interno.
Mentre in cantiere, nei lavori, non
si trova l’ombra di un’opera di contenimento, un parapetto – ti senti
dire, “lo sa nel POS si scrive di tutto”, poi in cantiere ci siamo noi e
i lavori si devono fare”.
La sentenza mette punti fermi al
problema e giustamente ribadisce le responsabilità del CSE – CSE che
dovrebbe controllare che siano applicate le norme previste dal PSC e dal
POS, anche con provvedimenti di sospensione dei lavori.
Leggendo il seguente stralcio della
sentenza si comprende meglio il ragionamento
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 ottobre
2013, n. 42501- Omessa applicazione di armature di sostegno delle pareti
e responsabilità di un committente e di un coordinatore per la sicurezza
“3.2. Ciò premesso va ricordato che
il primo comma dell'art. 13 del d.P.R. 164 del 1956 (vigente all'epoca
dei fatti), stabilisce che "Nello scavo di pozzi e di trincee profondi
più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si
deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle
necessarie armature di sostegno".
Nel confermare l'assoluzione il
giudice di appello, nonostante abbia rilevato che nei giorni antecedenti
al fatto vi erano state persistenti piogge, tali da rendere il terreno
umido, scivoloso e "non compatto"; ha ritenuto che in ogni caso le
armature delle pareti non fossero necessarie, in considerazione del
fatto che nello scavo la discesa di lavoratori era occasionale e non era
prevista la presenza stabile di persone.
Tale affermazione si pone in contraddizione sia con le deposizioni
raccolte, che con i chiari esiti della perizia richiamata in sentenza,
laddove è ricordato come la discesa dei lavoratori era previsto
avvenisse per una pluralità di operazioni da svolgere : livellare il
piano della trincea; sganciare i tubi dalla loro imbracatura al momento
della posa; controllare il loro posizionamento; provvedere al raccordo
dei vari tronconi.
Inoltre non tiene conto del fatto che
l'adozione delle cautele era indicata esplicitamente sia nel Piano di
Sicurezza e coordinamento redatto dallo stesso M., che nel Piano
Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore F. S. e sul cui rispetto
il coordinatore per la sicurezza è tenuto a vigilare, ai sensi dell'art.
5 lett. b) del d.P.R. 494 del 1996, anche in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Colgono, pertanto, nel segno le
censure dei ricorrenti laddove lamentano la erronea applicazione della
legge, in particolare dell'art. 13 d.P.R. 164 cit.
Invero tale norma, nel prevedere la
necessità di allestimento di pareti, non condiziona tale adempimento
all'ipotesi in cui all'interno dello scavo stazionino stabilmente
lavoratori, ma prevede tale presidio di sicurezza anche per le ipotesi
in cui al suo interno si debba scendere per un limitato periodo di
tempo; inoltre, all'armamento deve provvedersi, sia che lo scavo sia
effettuato manualmente ovvero a mezzo di escavatori meccanici (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1588 del 10/10/2001 Ud. (dep. 16/01/2002), Rv.
220650).
Irrilevante è che al momento
dell'incidente non vi fosse stato, nella parte interessata dal sinistro,
il posizionamento delle tubature. Infatti questa Corte di legittimità ha
avuto modo di precisare che "In tema di prevenzione infortuni sul lavoro
concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 D.P.R. n. 164 del 1956),
l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle
pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia
di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge
la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di
procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si
procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento" (Cass. Sez.
4, Sentenza n. 1588 del 10/10/2001 Ud. (dep. 16/01/2002), Rv. 220650).
Peraltro l'assenza di armature aveva
pacificamente interessato anche le parti di scavo ove già era stata
effettuata la posa delle tubazioni, dal che si evince che l'omissione
del presidio era frutto di una precisa scelta aziendale operata dalla
stessa vittima in qualità di datore di lavoro appaltatore. ………”
“3.4. Passando all'analisi delle
singole posizioni degli imputati, ritiene questa Corte che siano fondati
i ricorsi proposti nei confronti di M. P..
Va
ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte,
secondo cui "In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ex art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, oltre ad
assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al
fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare
sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da
parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a
garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di
sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente
obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole
lavorazioni" (Cass. Sez. 4, Sentenza n.
18651
del 20/03/2013 Ud. (dep. 26/04/2013), Rv. 255106; cfr, anche Cass. Sez.
4, Sentenza n.
17502
del 13/03/2008 Ud. (dep. 30/04/2008), Rv. 239524; Cass. Sez. 4, Sentenza
n.
46820
del 26/10/2011 Ud. (dep. 19/12/2011), Rv. 252139; Cass. Sez. 4, Sentenza
n.
32142
del 14/06/2011 Ud. (dep. 17/08/2011), Rv. 251177; Cass. Sez. 4, Sentenza
n.
18149
del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010), Rv. 247536); Cass. Sez. 4,
Sentenza n.
38002
del 09/07/2008 Ud. (dep. 03/10/2008), Rv. 241217).
Nel caso di specie, come già detto, i
lavori erano in corso da circa due settimane e la circostanza
dell'assenza delle pareti dello scavo era visibile "ictu oculi".
Pertanto, nell'esercizio dei suoi poteri e nell'adempimento dei suoi
obblighi, il M. avrebbe dovuto pretendere il rispetto delle misure di
sicurezza, eventualmente fino all'esercizio dei poteri a contenuto
impeditivo, cioè fino ad ordinare la sospensione dei lavori.
Né costituisce idonea giustificazione
la allegazione difensiva circa la deviazione di un tratto dello scavo in
zona ove il terreno era meno compatto. Infatti era onere del
coordinatore controllare l'iter dei lavori; inoltre la necessità della
presenza di presidi alle pareti era già segnalata nei piani di sicurezza
e quindi prescindeva da un'eventuale deviazione dello scavo.”
Nella
sentenza vi sono alcuni punti fermi:
1) le opere di contenimento si
devono adottare quando lo scavo, abbia appena superato, cioè arrivati
alla quota di m 1,50.
2) Le opere di contenimento si devono adottare anche se
negli scavi si devono eseguire brevi lavorazioni, cioè anche se gli
addetti devono scendere nello scavo epr pochi minuti.
3) Il CSE deve far applicare le disposizioni presenti nel
PSC e nel POS – non si può ritenere che quel che è scritto sui documenti
sia solo “carta”, perche a valle di un evento assume una rilevanza
significativa.
4) Fra i documenti di
sicurezza e le modalità operative non vi può e non vi deve essere
contraddizione.
Noi vi
invitiamo a leggere con attenzione la sentenza e trarne motivo di
riflessione, consapevoli che ricoprire l’incarico di CSE, comporta di
camminare su un “campo minato”, da cui spesso è difficile uscirne.
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 ottobre
2013, n. 42501- Omessa applicazione di armature di sostegno delle pareti
e responsabilità di un committente e di un coordinatore per la sicurezza
1. Con sentenza del 9\3\2012 la Corte
di Appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con la quale
Dell'O. P. e M. P. erano stati assolti, perché il fatto non sussiste,
dal delitto di omicidio colposo in danno di F. S. (acc. in Andria il
26\4\2002)
Agli imputati era stato addebitato
che, in qualità di committente il Dell'O. (dirigente del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Andria) e di coordinatore per l'esecuzione delle
opere il M., avevano consentito che il F. S. scendesse all'interno di
uno scavo effettuato per la posa in opera di tubi di acqua e fogna,
senza che esso fosse provvisto di pareti protettive, sicché il F.
rimaneva travolto, mentre si trovava all'interno dello scavo, a circa
tre metri di profondità, da un improvviso smottamento del terreno che lo
seppelliva, cagionandone la morte.
Osservava la corte di merito che l'incidente era da ricondurre alla mera
imprudenza della vittima che era sceso nello scavo, senza alcuna
effettiva esigenza della lavorazione. In particolare, dall'istruttoria
svolta (deposizioni, c.t. del P.M., perizia d'ufficio in appello), era
emerso che:
- il F. era il titolare della ditta
che stava effettuando lo scavo ed era il dominus dei lavori al momento
dell'incidente;
- lo scavo era finalizzato alla posa di tubazioni di fognatura;
- il lavoro veniva effettuato da un escavatore e la necessità di entrare
all’interno dello scavo vi era solo dopo il posizionamento delle
tubazioni, per procedere all'aggancio del nuovo tubo a quello già
posizionato;
- al momento dell'incidente, il tubo non era stato ancora posizionato e
quindi nessuna necessità tecnica imponeva al F. di scendere nello scavo;
- poco prima del fatto la vittima aveva ordinato di sospendere il lavoro
ed aveva detto ad un operaio che andava giù per un bisogno fisiologico;
- tale condotta era connotata da assoluta abnormità, considerato che il
F. era il titolare della impresa e, quindi, aveva piena consapevolezza
del rischio di accedere scavo.
Alla luce di tali emergenze istruttorie, la corte di appello confermava
l'assoluzione in ragione del fatto che l'incidente era avvenuto
esclusivamente per una abnorme condotta della vittima.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ed il difensore
delle parti civile, lamentando
2.1, il P.G. : a) la erronea applicazione della legge ed il vizio di
motivazione laddove il giudice di appello si era appiattito sulla
motivazione del tribunale, senza tener conto o fraintendendo le
conclusioni della perizia di ufficio disposta ai sensi dell'art. 603
c.p.p. Tele perizia aveva certificato la insicurezza del cantiere ed in
particolare la necessità di effettuare lavori di contenimento in quanto
la presenza di operai all'interno dello scavo non era una remota
possibilità, ma rispondeva ad esigenze di normalità tecnica, b) Inoltre
la corte di merito non aveva speso parole circa la possibilità di
configurare una corresponsabilità degli imputati, nonostante il
comportamento imprudente della vittima, essendo investiti questi,
rispetto al F., un autonomo potere di controllo e verifica del rispetto
della normativa antinfortunistica.
2.2. le parti civili : a) la erronea applicazione della legge per avere
il giudice di merito ritenuto abnorme ed imprevedibile la condotta del
F., laddove invece la discesa nello scavo avveniva quotidianamente e non
era solo una remota possibilità; b) il travisamento della prova laddove
la corte non aveva tenuto conto degli esiti della perizia di ufficio che
aveva illustrato come la necessità di discendere nello scavo era
connessa a varie fasi della lavorazione ed, inoltre, la precauzione di
porre il cucchiaio della benna dell'escavatore sopra la testa del
lavoratore era una precauzione assolutamente insufficiente; c) la
inosservanza delle norme di sicurezza di cui agli artt.
12,13
e
14 del d.P.R. 164 del 1956
che prevedono la necessità di approntare trincee nelle ipotesi di scavo
ed a maggior ragione nel caso di specie, ove il terreno appariva ictu
oculi friabile; nel piano di sicurezza redatto dallo stesso imputato M.,
era stato segnalato il rischio di smottamenti; d) la erronea
applicazione degli artt.
3
e
5 del d.lgs. 494 del 1996,
ove è posto a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori il
compito di controllare il rispetto del piano di sicurezza e provvedere
al suo adeguamento; nonché di segnalare al committente le eventuali
inosservanze. Pertanto sia il coordinatore che il committente erano
titolari si autonome posizioni di garanzia che si affiancavano, ma non
erano escluse da quella gravante sullo stesso F. quale datore di lavoro
appaltatore.
2.3. Con memorie depositata il
13\6\2013 ed il 20\6\2013 i difensori degli imputati chiedevano il
rigetto del ricorso. In particolare il M. evidenziava come il PSC ed il
POS vietassero ai lavoratori di avvicinarsi allo scavo e di scendere al
suo interno. Inoltre il coordinatore non era stato avvisato della
necessità di deviazione di parte dello scavo in zona dove il terreno era
più friabile per la presenza di sottoservizi.
3. I ricorsi sono solo in parte fondati.3.1. Dalla lettura delle sentenze di
merito si evince che i lavori in corso di svolgimento, al momento
dell'incidente, erano costituiti dallo scavo e dalla posa in opera di
tubi di una fogna "bianca", in adiacenza ad una fogna nera preesistente.
Tali lavori erano stati appaltati dal
Comune di Andria all'impresa della vittima, F. . L'ingegnere Dell'O. P.
era stato nominato committente, nella sua qualità di Dirigente del
settore lavori Pubblici dei Comune; l'ing. M. P. era stato nominato
coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione delle
opere.
I lavori, alla data dell'incidente, erano in corso da circa quindici
giorni; essi avevano una larghezza di circa mt. 1,30 e nella mattinata
del 26 aprile erano stati scavati
Circa la necessità di accesso allo
scavo da parte dei lavoratori, la sentenza richiama la perizia di
ufficio, che ha evidenziato come ciò avvenisse con regolarità, per
livellare il piano della trincea; sganciare i tubi dalla loro
imbracatura al momento della posa; controllare il loro posizionamento;
provvedere al raccordo dei vari tronconi.
E' pacifico inoltre che, benché il lavoro fosse avviato da tempo, lo
scavo non era provvisto di pareti laterali di sostegno.
3.2. Ciò premesso va ricordato che il primo comma dell'art. 13 del
d.P.R. 164 del 1956 (vigente all'epoca dei fatti), stabilisce che "Nello
scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche
in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano
che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di
sostegno".
Nel confermare l'assoluzione il
giudice di appello, nonostante abbia rilevato che nei giorni antecedenti
al fatto vi erano state persistenti piogge, tali da rendere il terreno
umido, scivoloso e "non compatto"; ha ritenuto che in ogni caso le
armature delle pareti non fossero necessarie, in considerazione del
fatto che nello scavo la discesa di lavoratori era occasionale e non era
prevista la presenza stabile di persone.
Tale affermazione si pone in contraddizione sia con le deposizioni
raccolte, che con i chiari esiti della perizia richiamata in sentenza,
laddove è ricordato come la discesa dei lavoratori era previsto
avvenisse per una pluralità di operazioni da svolgere : livellare il
piano della trincea; sganciare i tubi dalla loro imbracatura al momento
della posa; controllare il loro posizionamento; provvedere al raccordo
dei vari tronconi.
Inoltre non tiene conto del fatto che
l'adozione delle cautele era indicata esplicitamente sia nel Piano di
Sicurezza e coordinamento redatto dallo stesso M., che nel Piano
Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore F. S. e sul cui rispetto
il coordinatore per la sicurezza è tenuto a vigilare, ai sensi dell'art.
5 lett. b) del d.P.R. 494 del 1996, anche in relazione all'evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Colgono, pertanto, nel segno le
censure dei ricorrenti laddove lamentano la erronea applicazione della
legge, in particolare dell'art. 13 d.P.R. 164 cit.
Invero tale norma, nel prevedere la
necessità di allestimento di pareti, non condiziona tale adempimento
all'ipotesi in cui all'interno dello scavo stazionino stabilmente
lavoratori, ma prevede tale presidio di sicurezza anche per le ipotesi
in cui al suo interno si debba scendere per un limitato periodo di
tempo; inoltre, all'armamento deve provvedersi, sia che lo scavo sia
effettuato manualmente ovvero a mezzo di escavatori meccanici (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1588 del 10/10/2001 Ud. (dep. 16/01/2002), Rv.
220650).
Irrilevante è che al momento
dell'incidente non vi fosse stato, nella parte interessata dal sinistro,
il posizionamento delle tubature. Infatti questa Corte di legittimità ha
avuto modo di precisare che "In tema di prevenzione infortuni sul lavoro
concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 D.P.R. n. 164 del 1956),
l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle
pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia
di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge
la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di
procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si
procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento" (Cass. Sez.
4, Sentenza n. 1588 del 10/10/2001 Ud. (dep. 16/01/2002), Rv. 220650).
Peraltro l'assenza di armature aveva
pacificamente interessato anche le parti di scavo ove già era stata
effettuata la posa delle tubazioni, dal che si evince che l'omissione
del presidio era frutto di una precisa scelta aziendale operata dalla
stessa vittima in qualità di datore di lavoro appaltatore.
3.3. Accertato il mancato rispetto
dell'art. 13 e del piano di sicurezza, va stabilito se l'omissione del
rispetto di tali disposizioni abbia concretizzato il rischio che
miravano a prevenire, anche a fronte di una discesa della vittima nello
scavo, verosimilmente non dettata da esigenze di lavoro, ma per un
bisogno fisiologico.
Sul punto la sentenza impugnata è
lapidaria nel ritenere l'incidente non correlato alla violazione,
considerato che il F. era sceso nello scavo per motivi personali e non
di lavoro.
Anche in tale caso la sentenza fa mal
governo delle disposizioni normative.
Invero le norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, costituiscono codificazione di regole di diligenza
frutto di comune esperienza. Esse mirano a depotenziare i fattori di
rischio connessi allo svolgimento di determinate attività. Una volta che
il fattore di rischio sia presente, le disposizioni normative devono
essere applicate onde prevenire danni alle persone.Nel caso di specie il rischio era
presente, conosciuto e segnalato nel piano di sicurezza; la circostanza
che l'incidente sia avvenuto non in un momento di posa delle tubazioni
non esclude la causalità delle violazione delle norme di prevenzione, in
quanto l'ambiente di lavoro era insicuro e solo il caso ha determinato
lo smottamento del terreno in un dato momento piuttosto che in una
altro.
Del
resto questa Corte di legittimità ha più volte ribadito la necessità di
garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dalla
attualità della attività e, quindi, anche in momenti di pausa, riposo o
sospensione del lavoro (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2989 del
26/02/1992 Ud. (dep. 17/03/1992), Rv. 189650; Cass. Sez. 4, Sentenza n.
8004 del 31/05/1994 Ud. (dep. 13/07/1994), Rv. 199686); perfino per
danni che possano derivare a terzi e non ai lavoratori addetti (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n.
23147
del 17/04/2012 Ud. (dep. 12/06/2012 ) Rv. 253322; Cass. Sez. 4, Sentenza
n. 9616 del 19/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Rv. 188214).
3.4. Passando all'analisi delle
singole posizioni degli imputati, ritiene questa Corte che siano fondati
i ricorsi proposti nei confronti di M. P..
Né costituisce idonea giustificazione
la allegazione difensiva circa la deviazione di un tratto dello scavo in
zona ove il terreno era meno compatto. Infatti era onere del
coordinatore controllare l'iter dei lavori; inoltre la necessità della
presenza di presidi alle pareti era già segnalata nei piani di sicurezza
e quindi prescindeva da un'eventuale deviazione dello scavo.
Si impone, pertanto, in relazione al M., l'annullamento con rinvio della sentenza ad altra sezione della Corte di Appello di Bari che, nel valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, si uniformerà ai principi di diritto sopra illustrati. Al giudice di rinvio viene devoluto, inoltre, anche il regolamento delle spese del presente grado di giudizio tra le parti civili ed il M..
3.5. I ricorsi sono infondati con riferimento all'imputato Dell'O..
Questi, dirigente dei settore lavori pubblici del Comune di Andria, era rappresentante del committente. Quanto alla sua posizione di garanzia, va rammentata la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, con riferimento all'esecuzione di opere pubbliche da parte di un Comune, il Sindaco (o suo delegato) assume la posizione di committente cui è collegata la sua responsabilità in quanto portatore di una posizione di garanzia - che la presenza dell'appaltatore limita ma non esclude - e che sì fonda sul presupposto della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell’evento lesivo, e dell'omesso intervento per l’eliminazione del pericolo medesimo (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14180 del 29/11/2005 Ud. (dep. 21/04/2006), Rv. 233953).
Ciò premesso, come evidenziato nella memoria difensiva, il Dell'O. sì è attenuto al rispetto delle disposizioni del d.P.R. 164 del 1996, vigente all'epoca dei fatti, effettuando la valutazione dei rischi e nominando un coordinatore della progettazione ed esecuzione delle opere (il M.), dotato di specifica competenza tecnica.
Quanto all'obbligo di controllo gravante sul committente, esso sì concretizza in funzione di "alta" vigilanza che non può pretendere la presenza quotidiana sul cantiere, soprattutto quando, come nel caso di specie, sia stato nominato un coordinatore per la esecuzione delle opere. Inoltre l'assenza di informazioni di violazioni alle norme di sicurezza da parte del coordinatore, non ha consentito di attivare i sui poteri di intervento.
Consegue da ciò il riscontro della assenza di una sua condotta negligente eziologicamente legata al verificarsi dell'evento e, quindi, il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M. P. e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio. Rigetta i ricorsi nei confronti di Dell'O. P..
glossario
- Un altro evento drammatico nell’ultimo giorno di settembre 2014 – Durante dei lavori di ristrutturazione di un edificio crolla un solaio un morto e diversi feriti
- Un fine settembre nero per gli infortuni sul lavoro
- I Quattro morti di Adria (RO) devono far riflettere
- DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014 (Ministero del lavoro di concerto con quello della Salute)
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS)
- Morte nello scavo nel Cantiere di Roma
- NEI CANTIERI EDILI IL DISTACCO COME STRUMENTO PER AGGIRARE IL “SUBAPPALTO?
- Molfetta Una morte Assurda
- Come rilanciare e implementare il ruolo del CSE
- Decreto normativo per l' allestimento dei palchi e fiere
- In un cantiere edile l’Impresa affidataria, può operare con l’intero organico di personale distaccato da altra Ditta?
- Modelli di PSC e POS – qualità e contenuto dei documenti
- RIFLESSIONI SU MODELLI ESEMPLIFICATI DI PSC E POS
- Quando PSC e POS non sono solo “carta”
- Il massimo ribasso negli affidamenti degli appalti è un duro attacco alle Imprese strutturate
- Il distacco di personale sta diventando sempre di più un subappalto "mascherato"
- Avviato il processo per il crollo di Barletta
- Devono essere considerati oneri della sicurezza, i metri cubi di scavo aggiuntivi, necessari per sagomare le pareti con un angolo di natural declivio?
- In quali contesti si applica il decreto 177/2011 sugli ambienti confinati?
- i servizi logistici per i lavoratori, nei cantieri edili, sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso?
- Il CSE come può gestire un PSC generico?
- Quali controlli può effettuare il cse sui distacchi di personale?
- Ritornare ad una forma di autocertificazione della Valutazione dei Rischi sarebbe un grave errore
- Con il “decreto del fare” esonerati dalla redazione del DUVRI i settori a “basso Rischio”
- Di fronte a eventi come quelli di Lamezia terme, ci si può limitare allo sdegno e al cordoglio?
- Una delle parti più significative del D. LGS. 81/08 entra nel codice dei contratti pubblici
- Modifiche al campo di applicazione del Titolo IV capo I – reti di impianti e piccoli lavori
- Precisazione sull' applicazione del Titolo IV capo I a eventi pubblici”
- POS e PSC una sfida persa dai Tecnici del nostro paese”
- Fare chiarezza sul concetto di Rischi Specifici"
- Redazione del PSC da parte CSP
- Cassazione Penale, Sez. 4, 10 agosto 2012, n. 32335 - Responsabile di cantiere e preposto alla sicurezza: responsabilità per infortunio con il braccio di una gru
- Cassazione Penale, Sez. 4, 01 ottobre 2012, n. 37989 - Ribaltamento di una piattaforma semovente e lavori in altezza: elevatore a pantografo
- Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2012, n. 37332 - Caduta di un carico sospeso e infortunio mortale
- Responsabilità in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in una Società in nome collettivo (S.n.c.)
- Il POS e il PSC nel DLL di semplificazione Ottobre 2012
- La sentenza dell'Aquila e il concetto di prevenzione
- Modifiche alla “responsabilità solidale” negli appalti commissionati da datori di lavoro committenti
- Gestione della sicurezza e prevenzione nel cantiere
- Quesito sui Ponteggi
- Lettera aperta al Dott. Fantini
- Un incidente troppo grave, per non riflettere sulle cause che lo hanno determinato
- Qualità del DVR - Responsabilità del datore di lavoro
- Uno sguardo storico al problema dello Stress lavoro – correlato
- PER NON DIMENTICARE - Prima dello spettacolo sotto i palchi si muore Leggere con più attenzione gli eventi di Reggio Calabria
- Durata, metodi e contenuti della formazione dei lavoratori dal nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Il nuovo accordo stato,regioni e province sulla Formazione
- Criticità Contenute nel D.Lgs 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09
- Primo forte segnale sul crollo di Barletta
- Elementi più significativi presenti nel DPR sulla qualificazione delle imprese nei lavori in ambienti confinati
- Sul crollo di Baletta
- Quel grido di dolore che viene da Barletta
- Ruolo del preposto
- Nolo a caldo e POS?
- Fine del cantiere e POS
- Una impresa elettrica che opera in cantieri temporanei e mobili può inquadrare gli addetti con un contratto a progetto?
- Circolare del Ministero del lavoro n 20 del 29 luglio 2011
- Nuovo DPR sui lavori in ambienti confinati
- Obblighi della Impresa Affidataria
- Pos impresa affidataria
- Alcune sentenza sulle quali riflettere - condanna confermata per RSPP (del 20/07/2011)
