REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: …………………………………………………………….. avverso la sentenza n. 5335/2009 della Corte di Appello di Bologna in data 1-10-2010; udita la relazione svolta dal consigliere Ruggero Galbiati; udito il Pubblico Ministero in persona del dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per V. limitatamente alle statuizioni civili. Rigetto nel resto. Per T., analoghe conclusioni, con effetto estensivo per le statuizioni civili; udito il difensore di V., Avv.to Nanni Giacomo.
1. Il Tribunale di Ferrara - Giudice monocratico -, con sentenza in data 23-4-2009, dichiarava gli imputati D.G., quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della S. s.r.l., T.I. quale Amministratore delegato e Direttore Tecnico della S., V.E. in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, colpevoli per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro a danno del dipendente della S. S.D.. Li condannava alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno, per intero condonati, ed al risarcimento dei danni in solido in favore delle parti civili. Per il medesimo fatto, era stato imputato anche T.I., in qualità di Responsabile tecnico e del Servizio di Prevenzione e Protezione della soc. S., il quale aveva patteggiato la pena. In fatto (22-9-2003) era avvenuto che
Il Giudice riteneva responsabile per l’occorso in particolare V.E. perché non aveva provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art.
In ordine alla posizione di V., il Collegio di Appello respingeva la deduzione difensiva secondo cui l’esclusiva responsabilità dell’evento avrebbe dovuto attribuirsi a T.I. - responsabile tecnico e per la prevenzione infortuni della S. - (imputato che aveva patteggiato la pena), in quanto era stato costui a decidere lo spostamento dei quadri elettrici mutando il programma dei lavori senza informare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Sul punto, ribadiva invece che la verifica da parte del coordinatore dei lavori circa l’idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) redatto dalla S. avrebbe dovuto essere preventiva e non poteva essere rimessa alle riunioni operative che venivano fatte periodicamente dall’Ing. V. per adeguare i piani di sicurezza ad effettive esigenze connesse all’evoluzione dei lavori e a modifiche intervenute: variazioni di tale natura, invero, non verificatesi nel caso di specie.
In ordine alla posizione di T.I.,
3. V.E. proponeva ricorso per cassazione facendo valere quattro motivi di ricorso. Affermava che il Giudice di Appello non aveva preso in considerazione i motivi di impugnazione, in specie sottovalutando la rilevanza delle riunioni periodiche indette da esso istante ai fini di predisposizione delle misure di sicurezza, come stabilito dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Dal che conseguiva che non avrebbero potuto essere compiute attività lavorative non pianificate in precedenza in sede di riunione e così in particolare lo spostamento dei quadri elettrici disposto unilateralmente da T.I.. Aggiungeva che l’improvvisa azione di T.I. aveva comunque comportato l’interruzione del nesso di causalità tra le pretese omissioni attribuite al V. e l’evento. Parimenti, l’evento aveva avuto luogo perché, in violazione di quanto previsto dal POS della S., era stato lasciato aperto un tombino, da dove provenivano i fili collegati con il quadro elettrico da spostare: la parte offesa S., andando all’indietro sotto il peso del quadro elettrico, aveva infilato una gamba nell’apertura rimanendovi incastrato e subito dopo era rimasto schiacciato dall’armadio contenente i quadri elettrici.
Rilevava che, malgrado l’avvenuto integrale risarcimento del danno in favore delle parti civili, le statuizioni concernenti appunto gli interessi civili non erano state revocate. 4. T.I. osservava che nel Piano operativo di sicurezza (POS) della S. era stato correttamente prevista la modalità consueta di spostamento dei quadri elettrici mediante rotolamento su rulli. D’altro canto, l’infortunio era avvenuto per una causa non prevedibile consistente nell’errata distribuzione del peso all’interno dei quadri elettrici, fatto questo non riconoscibile con la normale diligenza; nonché altra causa dell’occorso era stato l’ordine impartito dall’altro coimputato T.I., il quale aveva fatto spostare i quadri senza metterne al corrente l’ing. V., coordinatore per l’esecuzione dei lavori. I ricorrenti chiedevano l’annullamento della decisione.
1. I ricorsi possono essere parzialmente accolti solo per quanto riguarda le statuizioni civili. In primo luogo, va detto che il termine di prescrizione, con le intervenute sospensioni, ha la sua decorrenza al 28-09-2011.
Si osserva, in ordine alle doglianze esposte, che i giudici di merito hanno correttamente individuato la colpevolezza degli imputati nell’omissione degli obblighi connessi alle posizioni di garanzia rivestite.
Né detta verifica circa l’adeguatezza del POS avrebbe potuto essere rinviata in relazione al successivo progressivo avanzamento dei lavori. Si trattava, invero, di un incombente da effettuarsi in occasione della redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 12, di competenza appunto del V. quale coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ed al momento di tempestiva conoscenza del Piano operativo di sicurezza di competenza invece della S., qualificato quest’ultimo dal citato art. 5 come piano complementare di dettaglio del Piano complessivo di sicurezza del cantiere di cui appunto al D.Lgs. n. 494 del 1996, successivo art. 12.
D’altro canto, in fatto,
3. Ugualmente, infondate si palesano le deduzioni in fatto esposte da T.I., a fronte delle adeguate e ragionevoli osservazioni dei giudici di merito, attestanti l’assoluta genericità ed insufficienza del Piano operativo di sicurezza predisposto dalla S. stessa. 4. Per contro, fondata appare la censura mossa da V. E. circa la mancata revoca delle statuizioni civili, malgrado l’avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili e la revoca della costituzione di queste. Pertanto, il relativo capo della sentenza va eliminato, procedendo all’annullamento senza rinvio della decisione limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.
L’annullamento nei limiti anzidetti può essere esteso, ex art. 587 cod. proc. pen. anche alla posizione di T.I.. Nel resto, i ricorsi vanno respinti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili; statuizioni che elimina.
Rigetta i ricorsi nel resto.